Incompatibilità tra cariche e/o funzioni pubbliche


A (commercialista) è socio di maggioranza una srl di servizi contabili. B (commercialista da poco) è un collaboratore a tempo pieno di quella società da almeno 5 anni e apre (a nome della società di cui sopra) uno studio in un piccolo paese, con lettera di presentazione inviata a tutti i cittadini (ditte comprese) firmata da A. B viene eletto sindaco del paese (ove ha aperto lo studio a nome della società di A) e poi nomina A revisore contabile del Comune. Non c’è incompatibilità?

Risposta(13/07/2015)
Per principio generale, la previsione di incompatibilità tra le cariche e/o funzioni pubbliche postula l’assoluta impossibilità di svolgere la funzione con imparzialità e indipendenza.
L’art. 236 del TUEL, norma di riferimento per la disciplina dell’incompatibilità dei revisori negli enti locali, dispone che “valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell’articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell’organo esecutivo dell’ente locale. L’incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell’ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell’ente locale presso cui deve essere nominato l’organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l’ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso”.
L’art. 2399 del codice civile dispone che “non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall’ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 (ossia l’interdizione, l’inabilitazione, il fallimento o la condanna ad una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi); b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società (ovvero, per gli enti locali, i componenti dell’organo esecutivo) gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza”.
Peraltro, le norme in materia di incompatibilità, in quanto norme di carattere eccezionale che derogano al generale principio del libero accesso alle funzioni pubbliche, devono essere interpretate secondo canoni di stretta interpretazione e non possono essere estese analogicamente a casi non previsti.
La fattispecie descritta non appare inquadrabile tra le ipotesi di incompatibilità previste dalla disciplina in materia.
Va comunque segnalato che le normative regionali ed i regolamenti comunali possono prevedere una disciplina specifica di incompatibilità allo svolgimento di cariche, anche con riferimento alla figura del revisore di un comune.
In ogni caso, il revisore è comunque tenuto ad esercitare le proprie funzioni con imparzialità ed indipendenza, risultando soggetto al dovere di astensione al ricorrere di situazioni di potenziale conflitto di interesse con riferimento ad atti o attività specifiche.
Avv. Giovanni Cinque

Richiesta ulteriore chiarimento:
Secondo la Commissione Europea (cito esattamente quanto “raccomandato” dalla Commissione Europea il 16 maggio 2002 a proposito di indipendenza dei revisori legali dei conti nell’U.E),
… il criterio fondamentale per giudicare l’approccio adottato da un revisore legale per ridurre le minacce ed i rischi per la propria indipendenza… è se un terzo ragionevole ed informato, che conosca tutti i fatti e le circostanze rilevanti attinenti ad uno specifico incarico di revisione, giungerebbe alla conclusione che il revisore esercita in modo obiettivo ed imparziale la sua capacità di giudizio su tutte le questioni sottoposte alla sua attenzione…
Ora, come sarebbe possibile che il revisore del Comune possa essere “imparziale” nella sua capacità di giudizio, nei confronti del Sindaco (e della sua giunta) se il Sindaco stesso risulta essere UN SUO DIPENDENTE E/O COLLABORATORE, PER DI PIU’ NELLO STUDIO APERTO NELLO STESSO COMUNE OVE IL SINDACO E’ STATO ELETTO ED IL REVISORE E’ STATO NOMINATO?
Io, terzo ragionevole ed informato, faccio un pochino fatica a “stare tranquillo”

Risposta
Letto l’ulteriore Suo gradito contributo, mi permetto di rimarcare quanto segue.
La previsione normativa sull’incompatibilità tra l’attività di revisione legale e le cariche e/o funzioni pubbliche negli enti locali postula l’assoluta impossibilità di svolgere la prima con imparzialità e indipendenza. La relativa disciplina ha carattere eccezionale e derogatorio rispetto al generale principio del libero accesso alle funzioni pubbliche, con l’ovvio corollario che la stessa non può che essere interpretata nei ristretti limiti semantici delle norme che la compongono, escludendosi ogni possibilità di interpretazione estensiva oppure analogica.
Fatta questa doverosa premessa osservo che le raccomandazioni della Commissione UE hanno, come sa, la mera funzione di suggerire delle linee di azione agli stati membri senza l’imposizione di  specifici obblighi giuridici. Spetta poi ai legislatori nazionali il compito di recepire i suddetti provvedimenti comunitari all’interno di ciascuno ordinamento e tradurli in norme giuridiche vincolanti.
Con precipuo riferimento alla raccomandazione da Lei citata osservo che la formulazione del quesito posto non contiene quel corredo descrittivo di fatti salienti che alla luce del menzionato provvedimento comunitario costituisce il presupposto indispensabile per esprimere il cd. “giudizio d’imparzialità” (il riferimento è a “..tutti i fatti e le circostanze rilevanti” afferenti le “questioni sottoposte all’attenzione”..del revisore).
Esula ovviamente da quanto appena detto ogni valutazione di opportunità in merito al contegno e alle scelte compiute dai soggetti coinvolti nella vicenda in commento.
Tornando agli aspetti più strettamente giuridici la normativa della revisione legale negli enti locali e segnatamente quella di cui agli artt. 234 e ss. del TUEL, rinvia alla disciplina sull’incompatibilità dei revisori legali nelle società private, con regole che non appaiono perfettamente allineate alle dinamiche tipiche del contesto pubblicistico ove la peculiare natura degli interessi coinvolti richiederebbe forse una disciplina specifica.
Per quanto viene in rilievo in questa sede le citate disposizioni di legge ricollegano l’incompatibilità del revisore allo svolgimento della carica ad un rapporto di parentela tra il revisore ed i componenti della Giunta comunale oppure al fatto di essere legato al Comune (non al Sindaco oppure agli altri amministratori quali persone fisiche) da un “rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza”.
Alla stregua di quanto sopra e nell’ottica del “giudizio di imparzialità” la situazione descritta nel quesito non appare strettamente riconducibile ad un rapporto di natura patrimoniale tra il revisore e il Comune, né risulta idonea a compromettere in termini di assoluta certezza l’indipendenza del primo nello svolgimento della relativa funzione. Residua ovviamente, come già detto, ogni considerazione sulle evidenti ragioni di opportunità che avrebbero forse potuto suggerire soluzioni diverse e relazioni meno “contigue”.
Ad ogni buon conto chiunque vi abbia interesse puòa sollecitare il Comune ad eseguire una verifica circa la sussistenza dei necessari presupposti di legge ai fini del corretto espletamento dell’incarico di revisione all’uopo conferito.

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