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Regolamento Formazione
REGOLAMENTO RELATIVO ALLA FORMAZIONE CONTINUA DEL REVISORE LEGALE
ART. 1
FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE
Tutti gli iscritti all’Istituto Nazionale Revisori Legali hanno l’obbligo deontologico di consolidare e accrescere continuamente la propria competenza professionale. A tal fine, essi partecipano ad attività di formazione professionale permanente e di aggiornamento continuo delle loro conoscenze e competenze professionali.
Il Consiglio Nazionale e le Delegazioni provinciali, a tal fine, promuovono e coordinano l’organizzazione di attività di formazione permanente e aggiornamento professionale a beneficio degli iscritti.
ART. 2
OGGETTO E FINALITÀ DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE
La formazione professionale permanente deve vertere sulle materie che costituiscono oggetto della professione di Revisore Legale.
Le attività didattiche dirette alla formazione professionale continua e all’aggiornamento continuativo delle conoscenze e competenze professionali devono essere finalizzate a:
a) consolidare e accrescere le conoscenze e le capacità professionali degli iscritti;
b) garantire alla collettività che i professionisti dispongano delle conoscenze e delle capacità professionali necessarie per effettuare le prestazioni richieste.
ART. 3
CONTENUTO MINIMO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE
Al fine di adempiere all’obbligo di mantenimento e aggiornamento della propria competenza professionale, ogni iscritto all’Istituto è tenuto a conseguire almeno 30 crediti formativi professionali (CFP), nel corso di ciascun anno formativo, ad attività di apprendimento strutturato. Ai fini del presente regolamento, l’anno formativo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
L’Istituto riconosce i seguenti Crediti formativi:
- per la formazione a distanza organizzata direttamente dall’Istituto: n. 15 CFP;
- per la formazione a distanza promossa tramite trasmissione televisiva “on web” criptata: n. 15 CFP;
- per la convegnistica promossa dall’Istituto i CFP verranno modulati e segnalati in relazione alla durata e l’importanza dei contenuti;
- per gli eventi formativi organizzati dagli organismi accreditati, verranno attribuiti i crediti formativi indicati per ogni singolo evento.
Nel caso di mancata indicazione, l’attribuzione dei crediti è operata sulla durata dell’evento e orientata all’adozione del parametro: 1 ora = 1 CFP.
Costituiscono “attività di apprendimento strutturato”:
a) la partecipazione dell’iscritto, anche mediante modalità di formazione a distanza, a corsi di formazione professionale, seminari, convegni e altre iniziative formative, promossi o organizzati dalle Università, dal Consiglio Nazionale, dalle Delegazioni provinciali, nonché da soggetti, privati o pubblici, italiani ed esteri, che siano portatori di comprovate competenze nella docenza di materie tecniche relative anche all’attività di Revisore Legale;
b) l’intervento, in qualità di docente o relatore, a corsi di formazione professionale e altre iniziative di cui alla precedente lettera a);
c) la partecipazione effettiva a gruppi o commissioni di studio costituiti in seno al Consiglio Nazionale e agli organismi internazionali a cui il Consiglio Nazionale eventualmente partecipa;
d) la redazione di articoli, saggi, note, rassegne, documenti e testi di natura tecnico-professionale.
Le attività di cui alle precedenti lettere c) e d) sono riconosciute quali adempimenti dell’obbligo di formazione professionale permanente, ai sensi del successivo articolo 5), per un ammontare di crediti non superiore alla metà di quelli previsti annualmente come obbligo minimo.
Le attività di cui alle lettere b) e d) potranno ricevere valutazione differenziata da parte del Consiglio Nazionale in sede di verifica e di controllo dell’adempimento dell’obbligo di formazione permanente.
ART. 4
SCELTA DELLE MATERIE E ADEMPIMENTI DEGLI ISCRITTI
Ogni iscritto individua e sceglie le materie pertinenti alla specifica attività professionale svolta o comunque di interesse per lo sviluppo e la crescita qualitativa della stessa. Entro il mese di gennaio di ogni anno, l’iscritto produce al Consiglio Nazionale o ad altro organismo da questo indicato, anche in via telematica, una sintetica relazione sull’attività di formazione professionale permanente dallo stesso svolta nell’anno formativo precedente, con indicazione del numero di ore a ciò dedicate, allegando alla stessa il programma dei corsi seguiti, l’attestato di frequenza, e/o altra idonea documentazione.
ART. 5
VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI INDIVIDUALI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE
Il Consiglio Nazionale, anche avvalendosi di apposita commissione costituita in seno allo stesso, valuta l’idoneità dei programmi di formazione permanente seguiti dall’iscritto.
Ai fini della suddetta valutazione, il Consiglio Nazionale esprime il proprio parere sulla base della relazione e della documentazione prodotta dall’iscritto e ha facoltà di chiedere chiarimenti allo stesso e ai soggetti che hanno organizzato le attività formative.
Il Consiglio Nazionale, nello svolgimento della propria attività di valutazione, tiene conto dei seguenti criteri:
a) le materie oggetto di formazione professionale permanente devono essere funzionali all’esercizio della professione di Revisore Legale. Tale funzionalità è presunta qualora le materie oggetto di formazione professionale permanente siano indicate in apposito programma generale di formazione, approvato dal Consiglio Nazionale, o da altro organismo da questo delegato;
b) deve essere determinata la durata convenzionale dei programmi di formazione professionale permanente, al fine del raggiungimento del monte crediti minimo fissato dall’art. 3;
c) devono essere valutate le caratteristiche qualitative e quantitative delle singole iniziative formative seguite dall’iscritto.
ART. 6
CONTROLLO DELL’ADEMPIMENTO DEL DOVERE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE
Il controllo della partecipazione degli iscritti alle attività di formazione professionale permanente è affidato al Consiglio Nazionale.
Ai fini della vigilanza il Consiglio Nazionale può chiedere in ogni momento l’esibizione della certificazione comprovante l’avvenuto svolgimento da parte del Revisore della formazione continua. A tale fine gli iscritti producono la documentazione dell’attività formativa svolta, anche mediante autocertificazione. Il Revisore può indicare di avere assolto l’obbligo della formazione continua in tutte le forme di comunicazione del proprio studio (circolari, sito internet, ecc.)
ART. 7
CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Al fine di favorire l’attività di formazione professionale degli iscritti all’Istituto Nazionale Revisori Legali, il Consiglio Nazionale può stipulare convenzioni con istituzioni private o pubbliche, italiane ed estere, per l’organizzazione di corsi e seminari di livello universitario.
ART. 8
ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008
Milano, 16 novembre 2007
Regolamento Formazione PDF
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