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Il parere dell'assicuratore


La polizza sanitaria: deducibilità e altre opportunità  Maggio 2007

Come organizzare una piattaforma di assicurazione online

L’assicurazione caso morte

La polizza di responsabilità civile professionale.

I
n che misura il costo di una polizza assicurativa per la non autosufficienza è detraibile dall'IRPEF
?

Come organizzare una piattaforma di assicurazione on line
All’interno dell’Unione Europea si sta diffondendo a macchia d’olio il canale on line per la distribuzione di prodotti assicurativi, anche in Italia nonostante la cosa sia stata più stentata a causa soprattutto della scarsa propensione al cambiamento della clientela. È assodato però che se oggi un assicuratore professionale riesce a unire un elevato livello di qualità nei servizi resi ai propri clienti a un elevato grado di informatizzazione nelle tecniche di comunicazione e di avvicinamento, è in grado di ottimizzare le proprie risorse anche in termini produttivi con ricadute molto positive in termini economici. Non va dimenticato infatti che i costi per strutturare e gestire una piattaforma on line per l’offerta di prodotti e servizi assicurativi non sono elevati e comunque possono avere dei ritorni pressoché immediati.
È importante tuttavia mettere a fuoco con precisione e in modo accattivante il contenuto della piattaforma. Questa è la cosa più difficile.
Per il resto un’azienda che voglia impegnarsi in un progetto di commercio elettronico deve scegliere fino a che livello intenda spingersi e quindi decidere l’importanza strategica da dare a tale progetto. La gamma di soluzioni possibili varia da una semplice presenza sul web sino alla più complessa soluzione di supportare elettronicamente i processi che legano due o più imprese.
Il livello più elementare di e-commerce consiste nella semplice presenza sul web, per promuovere la società e offrire supporto pre- e post-vendita. A questo livello la tecnologia richiesta è ampiamente diffusa e comporta costi contenuti e rapidità di realizzazione, come testimoniato da migliaia di piccole società presenti in rete. Invece, per le forme più complesse di commercio elettronico non esistono soluzioni pronte per l’uso. Le società possono sviluppare liberamente sistemi personalizzati per le proprie esigenze.
Si distinguono i diversi ambiti applicativi in cui possono nascere iniziative di commercio elettronico:
- ambiti applicativi orientati alla produzione e incentrati sulle procedure di gestione;
- ambiti applicativi destinati a risolvere la gestione del rapporto azienda-sistema dei servizi (fisco, poste, previdenza, banche ecc.);
- ambiti applicativi destinati a supportare nuove modalità di vendita o di contatto con la clientela.
Tali diversi ambiti si configurano come tre distinti mercati, con potenzialità e modalità di sviluppo articolabili secondo differenti approcci.
Partendo dalla riflessione che il successo delle iniziative del commercio elettronico è vincolato alla definizione e sviluppo della politica di servizio alla clientela, evidenziamo i diversi livelli di intervento successivi che le aziende solitamente organizzano, distinguendo gli ambiti applicativi in termini di:
- promozione;
- comunicazione ed attività di supporto pre- e post-vendita;
- gestione ordini;
- vendite ed acquisti online;
- gestione dei pagamenti e spedizione, trasporto, consegna.

I dati disponibili circa la distribuzione nazionale ed internazionale delle iniziative on line secondo questi parametri, sono molto indicativi: la velocità con cui si possono sviluppare nuove modalità di vendita è influenzata dai ritmi evolutivi delle aziende nelle loro politiche e procedure commerciali oltre che dalla tecnologia e dalla disponibilità d’infrastrutture.
Da sottolineare la differenza, in una tecnologia online, tra le transazioni nazionali e quelle internazionali. Tale distinzione nasce da problemi non tanto di natura tecnica quanto piuttosto di natura legale. Se on line si intende gestire anche transazioni a livello internazionale, la cosa risulta più complessa poiché un’azienda deve avere le competenze per gestire differenze di fattori come la tassazione, la legislazione sui contratti, i pagamenti personalizzati e le pratiche bancarie.
La sicurezza è un altro aspetto integrante della progettazione della rete. Sono necessarie sicurezza ed autenticazione. Le basi ed il supporto tecnologico necessari sono disponibili da decenni; in tempi più recenti, tuttavia, da applicazione gestionale alternativa si è passati a strumenti obbligatori anche per via di leggi ben precise che in ogni Paese (almeno in Europa) tendono a fornire criteri rigidi in termini di sicurezza e autenticazione dei dati.
Il successo di un progetto di commercio elettronico si fonda sulla capacità del venditore di fornire merci a condizioni più convenienti che nella norma; ovvero, nell’abilità di offrire al visitatore di un sito l’opportunità di trovare ed acquistare l’articolo ricercato in tempo reale, ricevendo certificazione sicura dell’avvenuto pagamento.
In Italia il settore assicurativo è ancora agli esordi nella distribuzione di polizze attraverso i canali più innovativi, Internet in primo luogo, benché quasi tutte le compagnie di assicurazione nostrane si siano ritagliate uno spazio sul web e benché alcune di esse contino anche di trarne profitti immediati.
Vanno innanzitutto rilevate le compagnie che per prime hanno creduto alle nuove possibilità offerte dalla rete e che possono essere definite a pieno titolo come le “progenitrici” di quelle on line. Il risultato di questa lenta ma inesorabile rivoluzione è l’attuale possibilità data a tutti i potenziali clienti di stipulare la propria polizza assicurativa stando comodamente seduti davanti al proprio computer e soprattutto avendo la possibilità di ottenere tutte le informazioni necessarie per fare i dovuti raffronti e fare le proprie scelte in modo più oculato, conveniente, usufruendo inoltre, di tutta una serie di servizi.
Di fatto è ciò che offrono le maggiori compagnie di assicurazione on line come Royal Insurance, Lloyd 1885, Genertel e Linear che nella realizzazione dei loro siti Internet non si sono basate solo sulla solidità della propria immagine tradizionale, ma hanno compreso le potenzialità della Rete unendo alle proprie peculiarità il commercio elettronico ed i servizi on line.
E non solo, Ras per esempio, con TwistRas offre un servizio anche ai suoi utenti tradizionali delle agenzie, permettendo loro di conoscere lo stato della propria pratica in caso di sinistro piuttosto che la scadenza delle polizze. Nello stesso senso anche Linear e Royal Insurance consentono non solo di controllare ma anche di gestire direttamente in Internet le pratiche inerenti eventuali propri sinistri.
In definitiva vi è assoluta libertà nell’architettare e gestire una struttura on line una volta che si sono focalizzati e analizzati gli obiettivi in termini di visibilità, comunicazione, target e contenuti.
Il valore infine del prodotto o del servizio in termini di costi finali per il consumatore farà la differenza.
Marco Cairone


L’assicurazione caso morte.
UUna delle più utili e interessanti polizze di assicurazione è quella che copre il cosiddetto caso morte o assicurazione sulla vita. Essa prevede in caso di decesso dell’assicurato prima della scadenza contrattuale, la corresponsione al Beneficiario del capitale assicurato.
In caso di vita dell’assicurato alla scadenza della polizza, nulla sarà dovuto al Beneficiario e la polizza si estingue senza che l’assicurato abbia maturato dei diritti in merito ai premi versati fino ad allora.
La sottoscrizione della polizza avviene previa compilazione di una proposta sulla quale l’assicurato ha un diritto di revoca ed egli ha anche un diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è stato concluso.
La proposta e la sua compilazione diventano un momento fondamentale in quanto le dichiarazioni rese per iscritto dall’assicurando sono soggette all’applicazione degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.
Se le dichiarazioni risultano non attendibili la compagnia può riservarsi di contestare la validità del contratto e addirittura di recedere dal contratto in caso di sinistro.
A proposta accettata dagli assicuratori e a contratto efficace, l’assicurato vede coperta la propria vita contro il rischio morte per qualunque causa (infortunio e/o malattia) con poche e chiare eccezioni nel caso in cui il decesso sia causato da:
- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell’assicurato a fatti dolosi;
- partecipazione attiva dell’assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano;
- incidente di volo, se l’assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e in ogni caso se egli viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
- suicidio dell’assicurato se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore della polizza.
Il Beneficiario della somma in caso di morte dell’assicurato è designato dal Contraente (ovvero da colui che paga il premio).
La designazione può essere revocata solo dal Contraente o tramite raccomandata spedita alla compagnia oppure per disposizione testamentaria. Se il Contraente rinuncia espressamente alla facoltà di revocare il Beneficiario e se questi ha sottoscritto per accettazione la designazione, la nomina del Beneficiario non può essere più modificata, nemmeno dallo stesso Contraente.
Il capitale maturato a copertura del caso morte viene liquidato solitamente entro 30 giorni dalla ricezione da parte della compagnia della documentazione di rito richiesta in caso di morte dell’assicurato in corso di polizza:
- l’originale della polizza;
- il certificato di decesso;
- la richiesta dei Beneficiari e/o degli aventi diritto;
- la relazione medica sulla causa del decesso;
- altra documentazione se la compagnia lo ritiene necessario.
L’obbligo in vita del Contraente è quello di pagare il premio di polizza pattuito. è ammessa la dilazione del pagamento del premio di trenta giorni senza interessi.
Trascorso questo termine senza il pagamento del premio, la polizza viene sospesa e può essere riattivata solo pagando i premi arretrati aumentati degli interessi legali per il ritardato pagamento e sempre che la compagnia abbia accettato la richiesta di riattivazione da parte del Contraente.
Venendo alle peculiarità del contratto assicurativo vita si deve ricordare la possibilità di cessione della polizza ad un terzo, la costituzione in pegno dei crediti derivanti dalla polizza, la possibilità di vincolo della polizza. Inoltre questa polizza è strettamente aderente allo stato di salute presente e passato dell’assicurato, intendendo con questo che naturalmente una stato di salute non buono può far rincarare il premio di polizza, esporre a esclusioni, a volte pesanti e persino può far rigettare l’assunzione del rischio da parte della compagnia.
Oggi tuttavia i criteri medici di valutazione della forma fisica di un assicurando sono diventati molto più precisi di una volta e questo, associato certamente al progresso in campo medico della tecnologia, permette di affinare la quotazione del rischio morte anche in casi particolari, stabilendo e apprezzando anche particolarità che una volta si ignoravano del tutto; per esempio se l’assicurando non ha mai fumato o ha smesso da almeno 24 mesi, la copertura del caso morte per una certa somma avrà per lui un costo minore che non per un fumatore.
Oppure certe polizze, sempre più frequenti sul mercato assicurativo, offrono una copertura supplementare, a volte persino gratuitamente, che può scattare se a un certo punto della propria esistenza un incidente di particolare gravità oppure una malattia particolarmente grave, dovessero rendere impossibile all’assicurato proseguire con una normale vita quotidiana lavorativa e privata.
In questi casi la compagnia accetta di sostituirsi in un certo senso al Contraente di polizza non richiedendo più alcun premio all’assicurato per il normale proseguimento della copertura caso morte oppure stabilisce che nel malaugurato caso del decesso, il capitale stabilito ab initio venga aumentato di un’ulteriore somma.
Queste sono le principali particolarità di questo tipo di polizza che si presta a molteplici usi.
Si può infatti ricorrere a questa polizza per coprire dal caso morte una qualunque persona dal cui decesso potrebbero avere complicazione economiche:
- i familiari (moglie, figli o altri parenti);
- un’azienda (pensiamo a uomini / donne chiave);
- un’Istituzione di qualunque genere.
E le motivazioni possono spaziare dal pericolo di perdere un certo patrimonio immobiliare e non al desiderio di vedere sistemati economicamente i propri eredi.
I costi poi di queste polizze sono davvero risibili in confronto ai capitali che si possono assicurare.
Il mercato oggi è molto concorrenziale e anche in questo caso si possono trovare prodotti assicurativi che fanno al caso proprio e tagliati su misura.
Rimandiamo a un altro numero ulteriori commenti su questa polizza come la rilevanza degli aspetti fiscali e come essa possa essere introdotta negli ambienti più disparati anche secondo normative previste dalla legge.
Marco Cairone


La polizza di responsabilità civile professionale.
Una delle coperture assicurative più importanti se non addirittura la più importante per qualunque professionista è la polizza di responsabilità civile (per brevità rc) professionale che sulla base delle dichiarazioni rese di solito in un apposito questionario, tiene indenni le persone assicurate elencate in polizza di quanto queste siano tenute a pagare per capitale, interessi e spese a terzi, compresi i clienti, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, per perdite patrimoniali e danni materiali derivanti da inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia imputabili a colpa professionale nell’esercizio dell’attività professionale.
È da evidenziare subito che storicamente questo tipo di copertura è stato oggetto di un interessamento sempre maggiore partendo da un disinteresse quasi generale che ancora si poteva riscontrare alla fine degli anni ’70.
Da allora questa tipologia di contratto è stata oggetto di vivaci quanto difficoltose trattative di domanda (da parte degli assicurandi) e di offerta (da parte delle Compagnie di assicurazioni) alla stessa stregua di qualunque altro bene in commercio.
La recente direttiva comunitaria ha introdotto delle novità che hanno reso ancora più difficile il reperimento di coperture rc professionali adeguate. A questo proposito perfino il Comitato U.E. del Bipar, tenutosi nel giugno 2002, era giunto alla conclusione che fosse necessario creare dei gruppi di lavoro sul tema rc professionale proprio in vista della nuova direttiva sull’intermediazione e viste le difficoltà esistenti nei vari Paesi per il rilascio di queste garanzie.
Uno dei mercati più vivi e attenti allo sviluppo di questo delicato ramo assicurativo è quello dei Lloyd’s di Londra, che nonostante gli alti e bassi legati alla mole immensa di affari conclusi, ha chiuso il 2003 in bellezza. I Lloyd’s guardano il recente passato e segnano gli eventi che hanno pesato enormemente sul proprio bilancio: la guerra dei prezzi, il crollo delle Borse tra il 2001 e il 2002, gli andamenti ciclici dei mercati che solo adesso stanno uscendo dalla fase negativa, ma soprattutto il terrorismo con l’11 settembre che ha causato ai solo Lloyd’s circa 9 miliardi di dollari di costi lordi e 3 miliardi di costi netti.
Le previsioni dei Lloyd’s sono per un mercato in ripresa, una stabilità dei premi assicurativi e un ritorno di capacità assuntiva nei rami più complessi come appunto quello rc professionale.
L’Istituto Nazionale Revisori Contabili ha recentemente siglato una nuova Convenzione rc professionale per i revisori iscritti, tramite il broker assicurativo ASSIGECO di Milano.
La convenzione è accessibile purché l’assicurato sia iscritto all’Istituto Nazionale Revisori Contabili e sempre che il rischio professionale che lo riguarda sia accettato dagli assicuratori nei termini della Convenzione. A tal proposito viene richiesto all’assicurando di compilare un adeguato questionario. Se questo viene considerato soddisfacente il rischio viene assunto nei termini convenzionati, ma se il questionario dovesse riportare indicazioni ritenute aggravanti, il rischio potrebbe essere rigettato oppure quotato a condizioni diverse da quelle di convenzione.
La cosa non è una novità e non deve scandalizzare. Citare per esempio in un questionario / proposta per la copertura rc professionale di aver avuto in passato dei sinistri sempre in ambito professionale, è oggi una condizione di peggioramento nella valutazione preventiva da parte degli assicuratori che addirittura arrivano al rigetto del rischio se la pregressa sinistrosità dovesse riguardare l’attività di sindaco di società private.
Quindi è bene prestare molta attenzione alla compilazione del questionario che è fondamentale, tanto da diventare poi parte integrante della polizza emessa.
Tornando alle condizioni di polizza bisogna sottolineare invece un altro aspetto importante e di solito trascurato in fase decisionale, quando si deve scegliere se aderire o meno alla copertura assicurativa.
Si tratta dell’operatività della copertura in caso di sinistro.
Riportando brevemente alcuni stralci della polizza concentrerei l’attenzione su questi particolari:

1) Postuma
È previsto che l’assicurato possa richiedere un maggior termine per denunce di sinistro (postuma) fino ad un massimo di cinque anni. L’Assicurato per poter usufruire di detto maggior termine deve fare richiesta scritta entro i 15 giorni successivi la data di scadenza o di cessazione dell’Assicurazione. Il relativo Premio, se dovuto, sarà pagato agli Assicuratori tramite il Broker. In tal caso gli Assicuratori riterranno valide le denunce di sinistro ricevute per la prima volta durante tale Periodo di Maggior Termine per le denunce di sinistro in conseguenza di Atti Illeciti posti in essere nel periodo di efficacia dell’Assicurazione.

2) Protezione degli eredi in caso di decesso
Nel caso di cessazione dell’attività professionale dell’Assicurato per morte dell’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione, l’Assicurazione è altresì operante a protezione degli eredi legittimi per i sinistri denunciati agli Assicuratori nei cinque anni successivi alla cessazione del Periodo di Assicurazione, purché i sinistri siano afferenti ad Atti Illeciti dell’Assicurato posti in essere durante il Periodo di efficacia dell’Assicurazione stessa. Nessun premio è richiesto per tale estensione.

3) Postuma in caso di scioglimento, fusione od incorporazione
Nel caso in cui durante il Periodo di Assicurazione l’attività professionale dell’Assicurato cessi per
- scioglimento dell’Associazione Professionale, oppure
- fusione od incorporazione dello Studio o della Società Assicurata, oppure
- messa in liquidazione anche volontaria della Società Assicurata
gli Assicuratori, avendo valutato il rischio, possono concordare con l’Assicurato che l’Assicurazione sia operante per i sinistri denunciati agli Assicuratori per un periodo di un anno (opzione 1) o di tre anni (opzione 2) successivi alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, purché i sinistri siano afferenti ad Atti Illeciti dell’Assicurato posti in essere durante il Periodo di efficacia dell’assicurazione stessa.
Il premio richiesto per tale estensione sarà:
Opzione 1.
postuma pari a un anno: 100% dell’ultimo premio pagato;
Opzione 2.
postuma pari a tre anni: 175% dell’ultimo premio pagato.

Ma ancora più importante è l’articolo sugli Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro e Circostanza di Sinistro:
A- Notifica di sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto, anche a mezzo telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnata la polizza tramite il Broker indicato in polizza, entro dieci giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:
i) ricevimento di informazione di garanzia;
ii) formale richiesta di risarcimento danni o contestazione di responsabilità da parte del terzo danneggiato (Privato, Ente Pubblico, ecc.).
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art. 1915 C.C.).

B- Notifica di circostanze di sinistro
Se l’Assicurato viene a conoscenza di un qualche elemento che possa far supporre il sorgere dell’obbligo al risarcimento, per fatto o atto, errore od omissione di negligenza a Lui imputabile, entro dieci giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, e comunque durante il Periodo di Assicurazione, l’Assicurato ha l’obbligo di inviare tramite il Broker comunicazione scritta agli Assicuratori in merito a:
- la descrizione del fatto o circostanza o dello specifico atto, errore od omissione;
- il danno che ne è o ne possa risultare come conseguenza di tale fatto/circostanza o atto, errore od omissione;
- le modalità, la tempistica e le circostanze tramite le quali l’Assicurato per la prima volta è venuto a conoscenza di tale fatto/circostanza o atto, errore od omissione.
Se l’Assicurato effettua tale comunicazione durante il Periodo di Assicurazione, qualsiasi richiesta di risarcimento successiva sarà considerata dagli Assicuratori come effettuata nello stesso Periodo di Assicurazione. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la decadenza del diritto all’indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).
In caso di (A) notifica di sinistro e di (B) circostanza di sinistro l’Assicurato deve fornire agli Assicuratori tutte le informazioni e l’assistenza richiesta. La divulgazione dell’esistenza della presente Polizza deve essere fatta con il consenso degli Assicuratori, salvo che non sia diversamente disposto dalla Legge.
La polizza rc professionale è dunque un bisogno impellente e non più un optional come era vista ancora agli inizi degli anni ’90, quando il solo parlare di questa assicurazione sembrava mettesse in dubbio o addirittura offendesse le capacità professionali dell’assicurando. Oggi, per fortuna, le cose sono cambiate.


In che misura il costo di una polizza assicurativa per la non autosufficienza è detraibile dall'IRPEF?
> Dicembre 2003

Non è da molto tempo che le compagnie di assicurazioni hanno concretizzato con offerte specifiche la possibilità di coprire il rischio della non autosufficienza, dal momento che il nostro Paese (ma la situazione è simile in tutti i Paesi industrializzati) si trova di fronte allo scenario tracciato da questi pochi ma allarmanti dati:

1) demograficamente assistiamo a un’impennata della percentuale di ultrasessantacinquenni che dal 14% (anno 2001) passerà secondo previsioni al 25% entro il 2020;

2) l’assistenza agli anziani costa circa 18 miliardi di euro annui;

3) i costi medi mensili di ricoveri, case di cura e assistenza domiciliare oscillano tra i 1.000,00 euro e i 5.000,00 euro.
Oltre allo studio nazionale di un progetto ancora in alto mare per l’introduzione di una forma di copertura obbligatoria, forse una mutua, alcune compagnie di assicurazioni si stanno muovendo con l’intento di offrire coperture mirate contro il rischio della perdita di autosufficienza che dal punto di vista assicurativo viene considerata come:

a) impossibilità fisica totale e permanente, clinicamente accertata, di poter compiere da soli alcune (generalmente 3 su 4) delle funzioni dette ADL (activity of daily living) e che consistono nel lavarsi, vestirsi, muoversi e nutrirsi;
b) bisogno costante di assistenza per compiere alcune (generalmente 3 su 4) delle funzioni ADL come sopra elencate a seguito di affezione da morbo di Alzheimer o similari demenze senili invalidanti di origine organica, diagnosticabili attraverso test clinici specifici.
A fronte del pagamento del premio di polizza, le compagnie di assicurazioni si impegnano, in caso di sinistro, a corrispondere all’assicurato una rendita o un capitale forfetario. La rendita può essere erogata per un determinato periodo, fino a quando perdura lo stato di non autosufficienza se esso non è definitivo, oppure può essere erogata a vita.

Alcuni prodotti assicurativi hanno invece come oggetto il rimborso delle spese sanitarie sostenute o l’erogazione di servizi di assistenza per mezzo di strutture sanitarie convenzionate ovvero, in assenza di richieste in tal senso, la corresponsione di un’indennità sostitutiva mensile.

In merito all’età di ingresso in simili coperture esiste una certa elasticità sul mercato assicurativo tanto che anche le persone di 99 anni potrebbero essere assicurate, sempre che esse rispondano ai criteri di accettazione medica previsti tra cui figurano quelli di:
- non essere ovviamente già in uno stato di non autosufficienza all’atto della stipula della polizza;
- non presentare malattie o postumi di malattie e infortuni che limitino le capacità fisiche o mentali.

I premi di assicurazione invece sono commisurati normalmente all’età.

Sul mercato si trovano polizze che partono da premi minimi di 800/900,00 euro annui (in corrispondenza di capitali assicurati di circa 40.000,00 euro annui e di un’età in ingresso di circa 20 anni) fino a 2.500/3.000,00 euro annui (in corrispondenza di capitali assicurati di circa 40.000,00 euro annui e di un’età in ingresso di circa 50 anni). Col crescere dei capitali assicurati e dell’età i premi aumentano in maniera molto sensibile. Anche per questo motivo è consigliato soprattutto a un giovane di mezza età di prendere in considerazione la stipulazione di queste polizze. Inoltre vale sempre un rilievo di buon senso per cui, anche per la persona più sana di questo mondo, più si aspetta ad aderire a questi contratti più è probabile che lo stato di salute un po’ si comprometta e che questo crei delle difficoltà a reperire poi una copertura sanitaria.

Non sempre tuttavia i prodotti Long Term Care (assistenza di lunga durata) sono elaborati tecnicamente come derivati di polizze sanitarie: alcuni di essi sono derivati di polizze vita e una delle differenze di concetto è per esempio che in questo ultimo caso il premio dipende anche dal sesso (le donne infatti scontano un po’ la loro longevità rispetto agli uomini con premi generalmente più cari). Un’altra differenza è che in questa veste a volte la LTC (Long Term Care) viene prestata in abbinamento a piani individuali di previdenza. Entrambe le forme possono essere prese in considerazione per lo studio di piani LTC di tipo collettivo. Su questo tipo di “format” c’è molto fermento: primo perché su base collettiva i premi di polizza si riducono anche considerevolmente; poi perché con l’adesione di gruppo è facile ottenere l’esenzione dalla valutazione preventiva di questionari medici e la prosecuzione a livello individuale delle garanzie prestate anche qualora il singolo assicurato dovesse uscire dal gruppo oppure se il contratto dovesse venire rescisso.

Tornando ai premi per le LTC, questi sono detraibili dall’Irpef nella misura del 19% sino a un massimo di 1.291,14 euro; tuttavia in questo plafond rientrano anche le coperture contro i rischi morte o invalidità permanente di grado superiore al 5%. Gli importi liquidati dalle compagnie invece sono esenti da tassazione e non possono essere sottoposti a sequestro o pignoramento.

Tante sono le altre variazioni sul tema riscontrabili confrontando tutte le LTC presenti sul mercato.

Valgono per tutte però alcune considerazioni conclusive:

- è giusto ripensare di continuo il modello di costruzione della garanzia e le compagnie devono impegnarsi in questo compito poiché il tipo di rischio è ancora visto con diffidenza dagli utenti e gli scarsi risultati di vendita delle polizza LTC lo dimostrano. Però non bisogna dimenticare che è fondamentale mantenere molta semplicità nelle formulazioni delle definizioni e nell’elaborazione dei criteri assuntivi e di quelli di perizia medica in caso di sinistro e di liquidazione degli indennizzi;

- sulla base della maggiore esperienza della Francia, i cui riassicuratori hanno dovuto imprimere un giro di vite, dovremmo tenere presente l’importanza dell’utilizzo di basi tecniche prudenziali nella costruzione delle tariffe. Non è possibile garantire i tassi di premio perché per sua natura il rischio è di lunga durata e non è possibile fare previsioni valide a lungo termine;

- le compagnie e gli utenti, ma anche chi è preposto agli interventi di natura pubblica, dovrebbero acquisire un’adeguata consapevolezza del rischio, adesso mancante, al fine di creare quella sintonia necessaria tra le parti per formulare concrete, corrette e valide soluzioni al problema crescente della non autosufficienza. Per fare questo bisogna definire e favorire opportunamente un intervento pubblico, lasciando alle compagnie la possibilità di orientarsi con forme di tipo integrativo, sia individualmente che collettivamente, oppure mediante polizze dalla struttura molto snella e semplici nella formulazione e nell’adattamento ai profili delle persone che desiderano assicurarsi.
Marco Cairone



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