Il parere del commercialista
Le nuove disposizione sui CO.CO.CO. introdotte dalla riforma Biagi.
Trattamento dei redditi ai fini IRPEF
LE NUOVE DISPOSIZIONI SUI CO.CO.CO. INTRODOTTE DALLA RIFORMA BIAGI.
> Ottobre 2003
E’ stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n.159 alla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2003 n.235, il D. Lgs n.276 del 10 settembre 2003, che dà attuazione alla legge delega del 14 febbraio 2003, n.30 in materia di occupazione sul lavoro. Si ritiene opportuno analizzare il nuovo volto delle collaborazioni coordinate e continuative, che debutteranno senza bisogno di ulteriori interventi ministeriali, seppure in maniera graduale, dal momento che è previsto un periodo transitorio entro il quale continueranno ad esistere i “vecchi contratti”.
Il contratto. La norma ne prevede obbligatoriamente la forma scritta, ai fini di prova, e dovrà contenere necessariamente i seguenti elementi:
- durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
- progetto o programma di lavoro, o fase di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante;
- corrispettivo e criteri per la sua determinazione;
- tempi e modalità di pagamento del corrispettivo, nonché disciplina dei rimborsi spesa;
- forme di coordinamento del lavoratore a progetto con il committente in ordine all’esecuzione della prestazione lavorativa, comunque tali da non pregiudicarne l’autonomia nell’esecuzione;
- eventuali misure per la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore.
I diritti del collaboratore. Premesso che la nuova disciplina non pregiudica in alcun modo l’applicazione di clausole eventualmente più favorevoli, al collaboratore a progetto vengono riconosciuti i seguenti diritti:
- il corrispettivo deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenuto conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto
- la malattia e l’infortunio non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo; salva diversa previsione, la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente può recedere dal contratto se la sospensione si protrae per più di un sesto della durata stabilita, quando la stessa è stata determinata, ovvero se superiore a 30 giorni se la durata è determinabile;
- la gravidanza comporta la proroga della durata del rapporto per un periodo di 180 giorni, salvo che le previsioni contrattuali non prevedano norme più favorevoli al collaboratore;
- il collaboratore ha diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello svolgimento del rapporto;
- quando la collaborazione a progetto viene svolta nei locali del committente, si applicano le norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché le norme sul processo di lavoro.
I doveri del collaboratore. Il lavoratore non dovrà svolgere la propria attività a favore di più committenti, salvo diverso accordo tra le parti; in ogni caso non dovrà svolgere attività in concorrenza con i committenti, e diffondere notizie e/o apprezzamenti attinenti ai programmi e alla loro organizzazione, né compiere atti pregiudizievoli per l’attività degli stessi committenti.
La cessazione del rapporto. La realizzazione del progetto o del programma di lavoro (o della fase di esso) comporta la risoluzione del rapporto, che potrà comunque interrompersi anche prima della scadenza per giusta causa oppure secondo le diverse modalità previste nel contratto; le parti potranno anche prevedere un periodo di preavviso.
Il regime transitorio. Le collaborazioni già avviate prima dell’entrata in vigore della riforma rimangono disciplinate dalle “vecchie” norme fino alla loro scadenza naturale, ma comunque entro il limite di un anno dall’entrata in vigore del provvedimento, salva la possibilità che accordi sindacali aziendali non statuiscano termini più lunghi.

TRATTAMENTO DEI REDDITI AI FINI IRPEF
Stabilisce l’art. 34 della legge 34/2000 che le prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa producono redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente, a meno che queste non rientrino nell’oggetto dell’attività svolta per professione abituale dal prestatore.
Per l’amministrazione finanziaria le prestazione del Revisore Contabile che non svolge altra attività di lavoro autonomo producono redditi di co.co.co e, come tali, vanno trattate ai fini delle imposte sui redditi. Poiché il nostro Istituto afferma, sulla scorta di considerazioni giuridiche e generali, che il Revisore Contabile svolge un’attività professionale di lavoro autonomo, gradirei un Vostro parere sul trattamento dei relativi redditi.
> Maggio 2003
L’Agenzia delle Entrate sostiene che la semplice iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili non determina in ogni caso l’effetto di ricondurre i compensi percepiti in relazione all’ufficio di Revisore di società nell’ambito del reddito autonomo.
Infatti, come è noto, in base a una interpretazione ministeriale consolidata, l’attività di Revisore non è considerata attività professionale; il Registro dei Revisori tenuto presso il ministero di Grazia e Giustizia non è assimilato a un ordine professionale ma consente al soggetto iscritto il semplice “utilizzo del titolo”.
L’Agenzia delle Entrate precisa che i compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l’incarico di sindaco, Revisore o amministratore di società o enti siano da far rientrare nell’ambito dei redditi professionali, in considerazione del fatto che dette attività sono oggettivamente connesse alle mansioni tipiche della professione svolta abitualmente nonché dalla circostanza che nei rispettivi ordinamenti professionali tali attività siano espressamente comprese fra le attività tipiche della categoria.
L’Agenzia precisa inoltre che l’attrazione dei compensi alla categoria dei redditi di lavoro autonomo opera inoltre nella diversa ipotesi in cui, anche in assenza di una previsione espressa nell’ambito delle norme che disciplinano l’ordinamento professionale di appartenenza, il professionista svolga l’incarico di amministratore di una società o di un ente che esercita una attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della propria professione abituale.
E’ il caso dell’ingegnere edile che sia membro del consiglio di amministrazione di una società di ingegneria o di una società di costruzioni.
Ai principi sopra affermati deve farsi riferimento anche in relazione all’esercizio dell’attività di Revisore e sindaco di società.
“L’eventuale attrazione dei compensi percepiti dai sindaci e dai Revisori alla categoria di reddito di lavoro autonomo presuppone che accanto all’attività sindacale o di revisione il soggetto eserciti un’altra attività professionale, nel cui oggetto possa essere ricondotto, in base ai criteri sopra menzionati a proposito degli amministratori, anche lo svolgimento degli incarichi in discorso”.
Resta confermato che i compensi percepiti in relazione agli incarichi di sindaco o Revisore Contabile costituiscono redditi di lavoro autonomo se le relative attività sono esercitate da ragionieri o da dottori commercialisti. Da ultimo la risoluzione ministeriale 56/E del 2002 ha rivisitato la questione della natura dei compensi percepiti nello svolgimento dell’attività di Revisore Contabile. La risoluzione ha precisato che i compensi percepiti nell’esercizio dell’attività di Revisore di società o enti possono essere considerati redditi di lavoro autonomo se sussiste almeno una delle due seguenti condizioni alternative:
- il Revisore svolge abitualmente un’altra attività professionale le cui funzioni tipiche si estrinsechino anche attraverso l’attività di controllo contabile;
- quando esista una connessione oggettiva tra l’attività di controllo contabile e la diversa attività professionale svolta in via abituale.
La prima condizione fa riferimento al caso in cui gli ordinamenti professionali ricomprendano espressamente nel novero delle mansioni tipiche esercitabili l’attività di Revisore. Pertanto, per i motivi precedentemente visti, si ritiene che questa ipotesi non soddisfi il caso in esame.
La seconda condizione, innovativa, lascerebbe pensare che se viene svolta, in concomitanza all’attività di Revisore, un’attività professionale che abbia una qualche attinenza oggettiva all’attività di controllo contabile, i compensi percepiti dal Revisore vengano attratti nella sfera di lavoro autonomo di cui all’attività professionale svolta. Risulta però difficile definire la “connessione oggettiva” tra l’attività di controllo contabile e la diversa attività professionale.
La risposta data dal Ministero è molto vaga e non risolve in modo esaustivo i dubbi ancora esistenti in materia. Si consiglia di attendere le imminenti pronunce sul tema da parte delle varie Istituzioni coinvolte, in vista anche della prospettata modifica della disciplina fiscale dei redditi derivanti dallo svolgimento delle attività di collaborazione coordinata e continuativa. Nelle more è prudente continuare a considerare i redditi derivanti dalle funzioni di sindaco e Revisore come redditi assimilati al lavoro dipendente.
Collaborazioni coordinate continuative I revisori come co.co.co.
Sembrerebbe che con la nuova finanziaria 2004 e per la sentenza della Corte Costituzionale del 2002 i Revisori Contabili nell’esercizio delle loro funzioni sia nei confronti di Enti Pubblici che Privati non debbano essere più considerati co.co.co, ma alla stregua di liberi professionisti iscritti ad un registro professionale (Revisori Contabili) per cui:
io non sono iscritto all’0rdine dei Ragionieri e Dottori Commercialisti, ma sono un libero professionista senza partita IVA iscritto solo al registro dei Revisore Contabili. Che cosa succede?
Opppure non è cambiato nulla? E il disposto del 50 c bis non è applicabile ai Revisori contabili che come nel mio caso continuano ad aver un rapporto di Collaborazione Coordinata Continuativa?
Risposta (4/2004)
L’art. 50 comma 1, lettera c-bis, a seguito della Finanziaria per il 2004 non ha subito alcuna modifica. Pertanto, nella fattispecie prospettata, già ampiamente trattata, tali funzioni continueranno ad essere considerate co.co.co.

Le nuove disposizione sui CO.CO.CO. introdotte dalla riforma Biagi.
(10/2003)

Sono Revisore contabile non iscritto ad albi e vorrei iniziare l’attività autonoma dall’1.1.2001 (codice Iva 74.12.C). I miei proventi deriverebbero da: Compensi sindacali 80% Compensi per altre prestazioni (consulenze fiscali, contabili, societarie) 20% Alla luce della nuova normativa sulle collaborazioni coordinate e continuative, ritenete che anche i compensi sindacali potranno rientrare nella mia normale attività di lavoro autonomo (Fattura Iva 20%; ritenuta Irpef 20%, Inps in fattura 4% e quindi 10% sull’utile; reddito nel quadro E sezione I)? In caso affermativo, i compensi sindacali relativi al 2000 che incasserò nel 2001 potrebbero subire un trattamento diverso?
Risposta
In relazione al tema di cui al presente quesito, sono giunte al nostro Istituto numerose richieste da parte degli associati tendenti a conoscere, alla luce delle modifiche normative introdotte dall’articolo 34 del collegato fiscale alla Legge Finanziaria 2000, il trattamento fiscale cui assoggettare i compensi percepiti – da parte di un revisore contabile iscritto nell’apposito Registro ma non iscritto ad alcun albo professionale – per le funzioni di sindaco e amministratore di società e di revisore di enti pubblici. Per tutti forniamo le seguenti precisazioni. Come noto l’articolo 34 dal collegato fiscale alla Legge Finanziaria 2000 ha modificato, con decorrenza 1 gennaio 2001, il trattamento fiscale applicabile ai redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualificandoli quali “redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente”. La norma in esame, peraltro, prevede espressamente che, qualora le collaborazioni rientrino nell’oggetto della professione esercitata, i compensi percepiti siano soggetti alle regole previste per tali redditi.
Si è quindi posto il problema di individuare quando le funzioni di amministratore, sindaco e revisore di società o enti – che sono considerati dal comma 2 dell’articolo 49 del T.U.I.R. tipici rapporti di collaborazione coordinata e continuativa – rientrano nell’esercizio tipico della professione piuttosto che appartenere alla nuova previsione normativa. A tale proposito è intervenuto un recentissimo chiarimento da parte di un portavoce del ministero delle Finanze, in sede di audizione alla Commissione Finanze della Camera, con il quale è stato specificato che:
• Le funzioni di sindaco o revisore svolte da iscritti agli Ordini dei Dottori e Ragionieri commercialisti sono considerate rientranti nella attività professionale ordinaria e pertanto sfuggono alla assimilazione al reddito di lavoro dipendente;
• La funzione di amministratore di società è sempre considerata produttiva di reddito di collaborazione e come tale assimilato quindi a reddito di lavoro dipendente, a prescindere dal soggetto che la svolge;
• Per tutti gli altri soggetti (avvocati, consulenti del lavoro, revisori contabili non iscritti agli Ordini dei Dottori e Ragionieri commercialisti, ecc.) sia l’attività di sindaco che quella di revisore di enti generano reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
In tale interpellanza, infatti, il rappresentante del ministero ha espressamente chiarito che l’iscrizione al Registro dei revisori contabili è del tutto ininfluente a classificare l’attività di sindaco o revisore, quale attività professionale, poiché l’istituzione dello stesso Registro, a parere del ministero, non ha fatto nascere una nuova categoria professionale. Tale interpretazione, evidentemente viziata alla base, non è affatto condivisa dal nostro Istituto che ha già conferito allo studio Tonucci di Roma il mandato a esperire ogni più opportuna iniziativa per ottenere la modifica di tale arbitrario orientamento interpretativo, a tutela anche della figura del Revisore contabile.