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I nuovi compensi dei Revisori Contabili degli Enti Locali

Il Ministero dell'Interno con decreto 20 maggio 2005 ha aggiornato i limiti massimi del compenso dei revisori contabili degli enti locali; il provvedimento è stato emanato previa consultazione con i maggiori organismi rappresentativi della categoria dei revisori, fra i quali l'Istituto Nazionale Revisori Contabili, che nello scorso autunno ha fornito il proprio contributo progettuale. Il decreto sostituisce il precedente D.M. 31 ottobre 2001.

Il compenso base.
La tabella A, allegata al decreto, stabilisce il limite massimo del compenso suddividendo i comuni e le province per fasce demografiche.
L'aumento medio dei compensi è stato del 7,8% - dal 2001 al 2004 – che tradotto su base annua corrisponde al 2,6%.
Il decreto, come si evince anche dal testo, stabilisce solo il limite massimo dei compensi, mentre l'Istituto Nazionale Revisori Contabili, interpellato dal Ministero, aveva proposto anche la fissazione di un limite minimo, ipotizzato pari al limite massimo della fascia demografica immediatamente precedente.
La proposta è stata formulata poiché spesso si verifica che vengano assegnati incarichi di revisione sulla base di offerte particolarmente ribassate; il tutto a scapito innanzitutto dei revisori maggiormente preparati e professionali, ma anche degli stessi enti, che da un lato realizzano un modesto risparmio, ma in cambio ricevono prestazioni di revisione nettamente al di sotto degli standards minimi.
Segnaliamo invece con particolare soddisfazione che l'art. 2 del Decreto precisa che il limite massimo del compenso deve intendersi al netto dell'Iva e dei contributi previdenziali; si tratta di un chiarimento estremamente importante, perchè alcuni colleghi si sono visti attribuire compensi “omnicomprensivi”, perdendo in pratica il 24% (20% di Iva più 4% di Cassa di previdenza).
L'art. 1, comma 3, stabilisce infine che l'eventuale adeguamento del compenso non ha effetto retroattivo, fermo restando che può essere deliberato anche in corso d'incarico, senza attendere il rinnovo dopo il primo triennio.

Le maggiorazioni.
L'art. 1 prevede, come nel precedente testo del D.M. 31/10/2001, due maggiorazioni:
a) fino al 10% per gli enti la cui spesa corrente annuale pro-capite supera la media annuale per fascia demografica indicata nella tabella B, allegata al decreto;
b) fino al 10% per gli enti la cui spesa per investimenti annuale pro-capite supera la media annuale per fascia demografica indicata nella tabella C.
Le due maggiorazioni sono cumulabili.

I rimborsi spese.
L'art. 3 riconosce ai revisori residenti fuori dal comune il rimborso delle spese di viaggio; la relative modalità di calcolo sono stabilite, alternativamente, nel regolamento di contabilità, ovvero nella delibera di nomina, ovvero in apposita convenzione (disciplinare d'incarico).
Inotre ai revisori spetta il rimborso delle spese di vitto ed alloggio nella misura stabilita per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente.

Qualche considerazione.
L'adeguamento dei compensi giunge al termine di un triennio in cui i revisori degli enti locali sono stati investiti di crescenti obblighi e responsabilità; si veda, da ultimo, l'obbligo di verifica sull'attribuzione degli incarichi di consulenza.
L'adeguamento è giusto, equo e ovviamente ben accetto, nell'auspicio che al medesimo si accompagnino altrettanta professionalità, serietà e preparazione da parte dei professionisti che assumono gli incarichi.

E' possibile scaricare i pdf del nuovo decreto

Decreto 20 maggio 2005

e consultare il testo del decreto precedente D.M. 31/10/2001


Determinazione dei compensi da corrispondere ai Revisori Contabili delle Aziende di Servizi alla Persona (Asp) operanti in Lombardia
In data 27 ottobre 2004 l’Istituto ha partecipato ad una riunione tenutasi presso la Regione Lombardia, Direzione Generali Famiglia e Solidarietà Sociale, avente ad oggetto la determinazione dei compensi dei Revisori delle Asp lombarde, riunione alla quale hanno preso parte anche i rappresentanti di numerosi Ordini dei Dottori Commercialisti delle diverse province lombarde.
L’Istituto ha proposto – di comune accordo con gli altri convenuti – che vengano applicati i compensi previsti per la funzione di sindaco dall’art. 37 della Tariffa Professionale dei Dottori Commercialisti, approvata con Dpr 10/10/1994 n. 645.
Inoltre nel corso della riunione è stato chiarito che i compensi per i Revisori delle Fondazioni Onlus (forma giuridica alternativa
alle Asp, prevista dalla legge Regione Lombardia n. 1 del 13/02/2003) debbano fare riferimento al disposto dell’art.10, comma 6, lett. c) del Dlgs 460/1997, che a sua volta richiama il Dpr 645/1994, pervenendo pertanto ad una parificazione dei compensi dei Revisori delle ex IPAB.




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