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Enti locali

Gennaio 2010

Nomine consulenti esterni
Da luglio 2009 sono Revisore al comune di Melzo (mio primo incarico di Revisore in Enti locali!) e, insieme agli altri componenti del collegio, ci stiamo chiedendo come comportarci in merito ai pareri o prese visione (è questo il dubbio!) che il Collegio deve rilasciare sulle nomine dei consulenti esterni.
So che si tratta di un obbligo di recente formulazione, tant'è che neanche i miei colleghi (più esperti di me) non sanno bene come muoversi. Mi chiedo se non esista una norma di comportamento rilasciata dall'istituto dei Revisori.
Sa per caso darmi qualche indicazione e/o riferimento?
Grazie tante per la collaborazione.

    La norma di riferimento è l’art. 1, comma 42, della L. 311/2004 (Finanziaria 2005), il quale prevede che l’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all’assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’ente in grado di assicurare i medesimi servizi.
In ogni caso, l’atto di affidamento di incarichi e consulenza deve essere corredato della valutazione dell’organo di revisione e trasmesso alla Corte dei Conti.
Le predette disposizioni si applicano solo agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
    Successivamente, l’art. 1, comma 173, della Legge 266/2005 (Finanziaria 2006), ha disposto che alcuni atti di spesa (individuati ai commi 9, 10, 56 e 57 del medesimo articolo), devono essere trasmessi alla Corte dei Conti per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione.
    Alcuni enti, tra cui il Comune di Bergamo, si sono posti il problema se le disposizioni della Finanziaria 2006 avessero abrogato quelle della Finanziaria 2005, in particolare l’obbligo del parere preventivo dei revisori dei conti.
    La Corte dei Conti , Sezione regionale di controllo per la Lombardia, del delibera del 13 maggio 2009, n. 213/2009/PAR, ha confermato che, anche dopo l’entrata in vigore della L. 266/2005, è necessario che sull’atto di affidamento di incarichi esterni da parte dell’ente locale venga preventivamente acquisita la valutazione dell’organo di revisione.
    Ad integrazione, anche se la questione non riguarda direttamente l’organo di revisione, si segnala che il D.L. 78/2009, convertito nella L. 102/2009, all’art. 17, commi da 30 a 30-quinquies, ha introdotto il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti sugli atti e contratti di conferimento di incarichi individuali, nonché sugli atti e contratti concernenti incarichi di studio, consulenza e ricerca.
Peraltro, la Corte dei Conti, Sezione centrale di controllo di legittimità, nell’adunanza del 12.11.2009, con deliberazione n. 20/2009/P, ha chiarito che, sotto il profilo soggettivo, il nuovo obbligo non riguarda gli enti locali (comuni, province, regioni ed enti del servizio sanitario).

Dr. Mauro Berselli
Consigliere Nazionale INRC


Dicembre 2009
Equipollenza fra il titolo di revisore e quello di commercialista

L’Associato è iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, mentre non ha il titolo di Dottore commercialista, ormai unificato nell’Albo Unico.

La revisione contabile negli enti locali, nella Regione Sicilia, è stata oggetto di due interventi legislativi, che si sono sovrapposti alla normativa statale, creando talvolta difficoltà interpretative.

La materia, originariamente regolamentata dall’art. 57 della Legge 142/90 (legge statale), come integrato dall’art. 1 della Legge Regionale 48/91, è stata nuovamente modificata dall’art. 234 del Tuel (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267), in base al quale i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere scelti:
-    uno tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili, istituito con il D.Lgs. 88/1992, con funzioni di presidente;
-    uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti (ora Albo Unico, ai sensi del D.Lgs. 139/2005);
-    uno tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri (ora Albo Unico).
Si aggiunga che la Legge Regionale n. 15/1993, all’art. 9, richiede, ai fini della nomina, l’iscrizione nel Registro dei revisori contabili; disposizione dalla quale sembra di capire che il legislatore regionale attribuisce maggiore importanza al titolo di Revisore contabile, che non a quello di Dottore o Ragioniere commercialista. Inoltre, secondo alcuni autori, il combinato disposto delle due norme (Tuel e L.R. 15/1993) richiede la necessità del requisito dell’iscrizione nell’Albo Unico per i due componenti (non presidenti).

Peraltro, anche nell’ipotesi in cui si volesse adottare l’interpretazione che si basa sul combinato disposto delle due norme, si giungerebbe a sostenere un’evidente contraddizione in termini.
In effetti, seguendo questa interpretazione, si giungerebbe  alla conclusione che i requisiti richiesti per la nomina a Presidente del Collegio (iscrizione nel Registro dei revisori contabili) sarebbero inferiori a quelli richiesti per la nomina a “semplice” componente del collegio stesso (iscrizione nel Registro dei revisori contabili e nell’Albo Unico).
Nel caso specifico, l’Associato, essendo iscritto nel Registro dei revisori contabili, potrebbe essere nominato presidente del Collegio, ma non componente del medesimo. Interpretazione evidentemente contraddittoria.
E’ parere della scrivente, invece, che il Revisore dei conti possa essere nominato sicuramente Presidente del Collegio dei revisori (art. 234.2.a Tuel), e anche componente del Collegio.
A conferma di quanto sopra, si allega il parere a suo tempo rilasciato – su specifica richiesta dell’Istituto Nazionale Revisori Contabili -  dall’autorevole studio legale Tonucci & Partners di Roma, nella persona dell’Avv. Riccardo Troiano.

Da ultimo non va sottaciuto che la normativa europea sul controllo legale dei conti riconosce quale unica figura abilitata a svolgere tale funzione quella del revisore contabile, non essendo riconosciute a livello europeo altre figure professionali.
La direttiva comunitaria 43/2006, per l’attuazione della quale il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato lo schema di Decreto Legislativo sulla revisione legale dei conti, si occupa di definire con maggiore precisione la funzione del Revisore contabile e specifica con chiarezza che quella di Revisore contabile, oltre a rappresentare  una funzione sociale nel tessuto economico degli stati membri, costituisce una vera professione per la quale viene richiesta addirittura l’ istituzione di un apposito Albo.

Alla luce delle suddette considerazioni, quindi, appare vieppiù illegittimo sostenere che una normativa nazionale - sul punto in aperto contrasto con la specifica normativa comunitaria e pertanto passibile di censura – possa essere interpretata nel senso di impedire la nomina di un Revisore iscritto nel Registro a componente del Collegio dei revisori di un ente locale.
In conclusione, si ritiene che l’iscrizione nel Registro dei revisori contabili costituisca requisito valido per la nomina di revisore nell’ente locale, sia in qualità di Presidente, che di componente.

Consulta anche: www.revisori.it Parere dell'Avvocato

Dr. Mauro Berselli
Dr. Gianluigi Bertolli
Servizio Quesiti
INRC
Istituto Nazionale Revisori Contabili


Giugno 2009
Si vuole conoscere quale è il momento di inizio dell'incarico di revisore del comune tenendo presente che:
- la nomina da parte del consiglio comunale è avvenuta il 04 maggio 2006;
- l'organo di revisione uscente era in regime di proroga scadente il 09 maggio 2006;
- la delibera di nomina riporta "L'elezione è comunque immediata, perchè il provvedimento è immediato... Benissimo, non cèè neanche l'immediata esecutività....";
- la notifica della delibera ai componenti è stata effettuata il 24.05.2006;
- l'insediamento dell'organo è avvenuto il 25.05.2006;
- il regolamento di contabilità dell'ente non riporta alcuna previsione in materia;
- lo statuto dell'ente prevede che i revisori durano in carica tre anni.
Ringrazio per l'attenzione e porgo cordiali saluti.

Ai sensi dell'art. 235 d.lgs. 267/2000 (Tuel), l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni, a decorrere dalla data di esecutività della delibera, o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'art. 134, comma 3 (articolo che dispone in tema di esecutività delle deliberazioni). Non rilevano nè la notifica della delibera, nè la data di insediamento.
Dr. Mauro Berselli
Consigliere Nazionale INRC


Aprile 2009
Obbligatorietà del parere del Collegio dei Revisori degli Enti Locali sulle proposte di affidamento di incarico a soggetti esterni all’Amministrazione
In merito alla obbligatorietà del parere del Collegio dei Revisori degli Enti Locali sulle proposte di affidamento di incarico a soggetti esterni all’Amministrazione, si fa presente quanto segue.
L’esigenza di arginare il frequente ricorso ad incarichi esterni da parte delle Amministrazioni Pubbliche, con il duplice effetto negativo di una spesa aggiuntiva e della mancata utilizzazione delle ordinarie strutture amministrative, ha indotto il Legislatore alla formulazione di  disposizioni normative limitative del fenomeno in questione.
In particolare >>segue


Febbraio 2009
Dal mese di febbraio l’Istituto Nazionale Revisori Contabili offre ai propri associati il nuovo box “Credito agevolato”, a cura del Consigliere Nazionale Mauro Berselli, nel quale verranno pubblicate informative periodiche relative alle iniziative di credito agevolato intraprese dagli Enti pubblici.
Le informative saranno di due generi: articoli di commento alle principali agevolazioni, oppure vere e proprie “pillole”, cioè flash che servano a portare a conoscenza gli Associati delle opportunità presenti sul mercato.
Nella fase di prima attuazione, le informative riguardano in particolare le iniziative di credito agevolato della Regione Lombardia.


Dicembre 2008

Un nostro associato ci ha posto un quesito sulla nomina dei revisori nei comuni (art. 234 Tuel); in estrema sintesi, gli viene contestato che, essendo "solo" revisore dei conti e non essendo anche iscritto nell'Albo Unico (dottori e ragionieri commercialisti) (è, invece, consulente del lavoro), non potrebbe essere nominato membro del Collegio dei revisori; per assurdo, potrebbe essere nominato presidente, ma non componente.
Ovviamente, questa problematica potrebbe riguardare tutti i ns associati non iscritti al nuovo Albo Unico, quindi non solo i consulenti del lavoro, ma anche avvocati ecc.

In data 12 settembre u.s. il consiglio comunale di Menfi (AG) ha nominato il collegio dei Revisori cosi composto:
PRESIDENTE: Dott. Commercialista Revisore Contabile
MEMBRO: Dott. Commercialista Revisore Contabile.
MEMBRO: Consulente del Lavoro - Revisore Contabile (sottoscritto)
In data 5 dicembre u.s. il segretario del comune scrive al presidente del Consiglio comunale di revocare in autotutela la nomina del sottoscritto in quanto non iscritto all'albo dei dottori commercialisti.
E' corretto il comportamento del segretario?

Con riferimento al quesito posto dall’Associato, e tenuto conto del parere espresso dal Segretario Generale del Comune di Menfi, si ritiene di non poter condividere le conclusioni a cui giunge l’Ente, sulla base delle motivazioni riportate di seguito.
In primo luogo, la materia, nell’ordinamento della Regione Sicilia, è regolamentata dall’art. 57 della Legge 142/90 (legge statale), come integrato dall’art. 1 della Legge Regionale 48/91, in base al quale i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere scelti:
- uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti (ora Registro dei revisori contabili, istituito con il successivo D.Lgs. 88/1992), con funzioni di presidente; segue


Luglio 2008

Il compenso annuo lordo dei Revisori nelle scuole

di Giacomo D'Alterio
Con decreto 3 aprile 2007 il compenso annuo lordo spettante a ciascun Revisore è stato fissato in 1.810 euro, non soggetto ad alcuna riduzione
L’articolo 57 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche” prevede che il riscontro di regolarità amministrativa-contabile delle scuo­le sia affidato ad un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri.
Il comma 616 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 - legge finanziaria 2007 - ha previsto la riduzione dei componenti del collegio dei Revisori dei conti da tre a due membri
segue


Luglio 2008

Gli obblighi degli agenti contabili negli E.L.

di Augusto Pais Becher

Una delle verifiche dei Revisori è quella di accertare che gli agenti contabili abbiano adempiuto agli obblighi previsti dal Dlgs 267/2000
Nel parere di approvazione del rendiconto della gestione una delle verifiche dei Revisori dei conti è quella di accertare se gli agenti contabili hanno reso il conto della loro gestione.
Le norme del Dlgs 267/2000 Tuel riferite agli agenti contabili degli enti locali sono:
- l’art. 93: è la norma sulle responsabilità, sugli agenti contabili, sull’obbligo di rendere il conto
segue

Settembre 2007
Collegi dei Revisori nei comuni
di Mauro Berselli
La legge Finanziaria 2007, all'art. 1, comma 732, ha modificato l'art. 234, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.EE.LL.), elevando la soglia per la nomina del collegio da 5.000 a 15.000 abitanti; sotto questa soglia viene nominato il revisore unico.
segue

Impossibilitati a pubblicarlo sul Giornale del Revisore per ragioni di spazio, pubblichiamo sul sito, per i soli iscritti all’Istituto, una esposizione sistematica dell’organizzazione del “Comune” scritta da un collaboratore assiduo del nostro Giornale, Attilio Zifaro.
La Paideia di base della Amministrazione del comune (con appendice su Pisa)
di Attilio Zifaro
segue


Giugno 2007
L’imposta di scopo difficoltà nell’applicazione esame dei principali punti crititici

di Augusto Pais Becher
A fronte della diminuzione dei trasferimenti statali e avvio del federalismo fiscale, l’imposta di scopo con un’aliquota dello 0,5 per mille potrebbe secondo una stima da parte dell’Anci-Ifse produrre un gettito complessivo di circa 942.000.000 di euro. In realtà tale volume finanziario è pura teoria perché su 8.101 segue

Revisori Contabili nelle Istituzioni scolastiche statali
di Mauro Berselli
Il comma 616 della Finanziaria 2007 dispone che “Il controllo di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali è effettuato da due Revisori contabili, nominati dal Ministro dell’Economia e delle finanze e dal Ministro della Pubblica Istruzione …” segue


Ricordiamo che il carattere delle risposte ai quesiti fornite dall'Istituto non può che essere di tipo istituzionale.

Aggiornamento della convenzione con il Centro Studi Enti Locali per il “Servizio Quesiti”, con il quale i nostri iscritti possono avere a costi ridotti, risposte, pareri e consulenza professionale.







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