La figura professionale Il D.L.gs. 27 gennaio 1992, n. 88 ha introdotto nella legislazione italiana le disposizioni comunitarie emanate con la Direttiva n. 84/253/CEE (VIII Direttiva) relativa alla abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.
Vale ricordare come nell'ambito dei Paesi dell'U.E. le attività svolte dalle professioni consorelle a quelle di Revisore Contabile appaiono sostanzialmente le seguenti:
- Controllo legale dei conti e/o dei documenti contabili;
- Tenuta della contabilità, preparazione di documenti di sintesi, di situazioni contabili e bilanci periodici e di esercizio, analisi dei conti e dei risultati finanziari, revisione delle procedure contabili, organizzazione dei sistemi contabili, ecc.;
- Controlli di fusione;
- Controllo degli apporti nelle società;
- Revisione nel settore pubblico;
- Liquidazioni giudiziarie;
- Curatele fallimentari;
- Consulenze Tecniche Giudiziarie Civili e Penali in materia contabile, di controllo legale dei conti e di bilancio;
- Consulenza fiscale;
- Consulenza ed assistenza di natura giuridica in materia di società;
- Consulenza finanziaria, piani di investimento e di finanziamento ecc;
- Gestione di portafoglio titoli e gestioni fiduciarie.
Nel nostro Paese la figura professionale del Revisore Contabile che per effetto del D.L. 88/92 deve aver compiuto un tirocinio triennale ed essere in possesso del diploma di laurea, non sembra oggi essere tenuta nella debita considerazione, eccezion fatta per quanto attiene i Collegi Sindacali (organi, questi, che rappresentano un caso "unico" nell'U.E.) la Presidenza dei Collegi dei Revisori nel settore pubblico e la veste di Giudice nelle Commissioni Tributarie.
La "riserva" professionale disciplinata dalla direttiva n. 84/253/CEE che, attraverso il D. Lgs. 88/92 abilita in via esclusiva i Revisori Contabili a svolgere il controllo legale dei documenti contabili era di fatto sostanzialmente dimenticata violando così i principi della richiamata direttiva.
Si è dovuto per tanto non solo risalire la corrente contraria di una legislazione settaria vigente nello specifico settore alimentata, per di più, da arbitrari interventi di categorie professionali consorelle, radicate nello specifico settore ed assistite da leggi corporative costituenti ordini e collegi non si sa bene per quale utilità se non protezione di casta.
Il Revisore Contabile voluto dalla direttiva 84/253/CEE - generatrice nel nostro Paese del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 non è più l'antico Revisore Ufficiale dei Conti di vecchia memoria, ed a dirlo non siamo noi ma leggi dello Stato Italiano
D.L. 88/92 dove all'articolo quattro si legge:
Esame per l'iscrizione nel registro GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 37 L'esame previsto dall'art. 3 consiste in prove scritte e orali dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente, nelle materie che seguono:
- contabilità generale;
- contabilità analitica e di gestione;
- disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati;
- controllo della contabilità e dei bilanci;
- diritto civile e commerciale;
- diritto fallimentare;
- diritto tributario;
- diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- sistemi di informazione e informatica;
- economia politica e aziendale e principi fondamentali di gestione finanziaria;
- matematica e statistica.
Vorremmo precisare ancora che per evitare esami integrativi per accedere al Registro dei Revisori Contabili gli ordini professionali hanno dovuto cambiare le modalità di accesso ai propri Albi adottando le materie di esame sopra ricordate e trasferire le sedi di esame presso le università. Ciò posto vi è da chiedersi come si possa sostenere la non agibilità del Revisore Contabile quale professionista abilitato all'esercizio della più ampia attività professionale.