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Statuto sociale Istituto Nazionale Revisori Legali


Articolo 1 Costituzione
E' costituita una libera associazione ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile regolata dal presente statuto e denominata:

"Istituto Nazionale Revisori Legali"


Per memoria storica si premette che quest'associazione è stata costituita con atto a rogito Notaio dott. Giovanni Olivares in data 20 febbraio 1956, al repertorio n° 31905/11074 con la denominazione di "Sindacato Nazionale Revisori Ufficiali dei Conti" e, in data 6 luglio 1979, lo Statuto originario fu modificato con atto a rogito Notaio dott. Sandro Pantaleo di Roma al repertorio n° 2024/763; le successive modifiche avvennero con atti a rogito Notaio dott. Domenico Acquarone di Milano in data 10 novembre 1984, repertorio n° 95393/10240, e in data 24 luglio 1992, repertorio n° 177449/16751, per la modifica della denominazione in "Istituto Nazionale Revisori Contabili", e in data 2 marzo 2010 rep. n° 85811/12241 con atto del Notaio dott. Egidio Lorenzi, per la modifica della denominazione in quell'attuale di "Istituto Nazionale Revisori Legali"

La denominazione dell'Istituto è siglabile in "INRL" oppure in "I.N.R.L." e nell'ambito del presente statuto può anche semplicemente essere indicata come "Istituto".


Articolo 2 Sede Legale e sede di rappresentanza
L'Istituto Nazionale Revisori Legali ha sede legale in Milano.

Potranno essere istituite in Italia ed anche all'Estero altre sedi operative e/o di rappresentanza, con deliberazione del Consiglio Nazionale.

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Articolo 3 Durata dell'Associazione
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

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Articolo 4 Finalità e scopi dell'Associazione
L'Istituto Nazionale Revisori Legali, associazione di categoria apartitica ed apolitica che esclude ogni fine di lucro, ha come scopo:

  1. la protezione e la difesa della professione dei Revisori Legali e degli interessi morali, professionali ed economici inerenti alla funzione e la professione stessa, nonché la tutela generale dei propri iscritti;
  2. la promozione, l'incentivazione, lo sviluppo e la crescita della professione di Revisore Legale e di qualsiasi iniziativa a favore e nell'interesse dello sviluppo del sistema di controllo di legge dei documenti contabili di soggetti privati ed Enti Pubblici e Privati;
  3. il controllo e la sorveglianza del tirocinio professionale, la formazione e l'aggiornamento professionale, tecnico amministrativo, legislativo, previdenziale ed assistenziale dei Revisori Legali sia a livello nazionale che internazionale;
  4. la formazione e l'aggiornamento professionale, la promozione e la gestione di specifici corsi di istruzione per la formazione dei collaboratori e dei coadiutori secondo la vigente normativa, nonché la preparazione agli esami previsti per l'iscrizione nel Registro dei Revisori;
  5. la rappresentanza degli iscritti:
    • nei rapporti di carattere nazionale presso gli organi dello Stato, degli Enti Pubblici, degli ordini e dei Collegi Professionali, delle Associazioni Sindacali e di Categoria;
    • nei rapporti di carattere internazionale nonché in seno e nei confronti di Associazioni Sindacali o Professionali, Nazionali, Comunitarie ed internazionali, aventi scopi analoghi;
  6. lo svolgimento di tutte le attività che derivano da leggi o Regolamenti, ritenute necessarie per raggiungere i fini istituzionali, assumendo la veste giuridica eventualmente indicata dalla legge o dalla Pubblica Autorità;
  7. la pubblicazione e la diffusione di periodici, riviste e studi della categoria anche in formato multimediale;
  8. la promozione e l'organizzazione di convegni, congressi, tavole rotonde, forum e quant'altro utile e necessario per l'informazione e la divulgazione dell'attività e degli indirizzi professionali e delle finalità dell'Istituto Nazionale Revisori Legali;
  9. la collaborazione ed il coordinamento con le altre professioni e con il mondo Accademico ed in genere con gli Enti Pubblici e Privati per l'istituzione diretta o in concorso di Scuole di Formazione e di aggiornamento professionale che potranno rilasciare certificazioni secondo il valore legale previsto dalla legge o la semplice attestazione di frequenza;
  10. la cooperazione con il Governo e con i Ministeri interessati, gli Enti Pubblici e Privati, gli Ordini e le Associazioni Professionali, per la migliore formazione e lo sviluppo della professione di Revisore Legale e per la preparazione di eccellenza e l'istituzione di borse di studio, nonchè per la migliore applicazione ed interpretazione delle norme concernenti l'attività professionale del Revisore Legale;
  11. la costituzione e la partecipazione alla costituzione ed alla vita di altre associazioni o di altri enti e/o società aventi le medesime finalità e/o in ogni caso operanti nel mondo delle attività professionali, anche a livello internazionale ovvero con oggetto sociale complementare all'attività dell'Istituto sempre che la partecipazione stessa sia finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Istituto;
  12. la tutela degli utenti della revisione contabile e lo svolgimento di tutte quelle attività connesse destinate al raggiungimento degli scopi dell'associazione nonché l'assunzione di ogni altra iniziativa opportuna per il perseguimento degli scopi associativi;
  13. l'organizzazione di attività ricreative e culturali in genere e la realizzazione di convenzioni commerciali che consentano particolari facilitazioni a favore dei Soci e della categoria.


Articolo 5 Soci
L'Istituto Nazionale Revisori Legali è composto da:

  1. Soci Ordinari:
  2. Soci Onorari:
  3. Soci Aggregati:

  4. Possono far parte dell'Istituto esclusivamente le persone fisiche e le società iscritte nel Registro Revisori Legali istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n° 88.

    il Consiglio Nazionale può nominare soci onorari studiosi di chiara fama, magistrati, alti funzionari della pubblica amministrazione e delle aziende private.

    Possono partecipare all'Istituto le persone fisiche iscritte nel Registro del Tirocinio previsto dal Regolamento al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n° 88 e successivi, soci non esercenti e funzionari pubblici.


I Soci Ordinari, in regola con il pagamento delle quote associative annuali hanno diritto al voto e possono partecipare a tutte le forme di attività dell'Istituto.


Articolo 6

Modalità di ammissione dei Soci
Quota di iscrizione
Contributi di ammissione

L'ammissione a socio avviene per domanda del soggetto interessato diretta al Presidente dell'Associazione. Sulla domanda decide il Consiglio Nazionale e la comunicazione relativa è effettuata dal Presidente, nel termine di trenta giorni dalla deliberazione. Il rifiuto dell'iscrizione non comporta obbligo di motivazione.

L'ammissione comporta l'obbligo di versamento del contributo di iscrizione e della quota associativa nell'importo approvato per l'anno in corso dall'Assemblea Ordinaria dei Delegati su proposta del Consiglio Nazionale, nonché la conoscenza ed accettazione del presente Statuto. L'ammissione del socio s'intende a tempo indeterminato salvo quanto previsto al successivo articolo 7.

La quota associativa è a cadenza annuale ed è dovuta per intero qualunque sia la data dell'ammissione all'Istituto. Nel caso in cui l'ammissione avvenga dopo il 30 settembre la quota annuale di iscrizione avrà scadenza al 31 dicembre dell'anno solare successivo.

La quota annuale di iscrizione deve essere corrisposta entro il 31 marzo di ogni anno e sarà riscossa con le modalità deliberate dal Consiglio Nazionale.

Le associazioni professionali e le società regolarmente costituite ed iscritte nel Registro dei Revisori Legali potranno essere ammesse come Soci: in questo caso la tessera sociale sarà intestata impersonalmente all' associazione e/o alla società.

Per le società e le associazioni il contributo di ammissione e la quota annuale di iscrizione sono dovute in misura doppia a quella prevista per i soggetti persone fisiche.

Nei riguardi dell'Istituto le associazioni e le società ammesse sono rappresentate dal legale rappresentante e/o da persona da lui espressamente delegata per iscritto.

La richiesta di ammissione non ha effetto se priva del contestuale pagamento dal contributo di ammissione e della quota annuale di iscrizione.


Articolo 7 Perdita della qualità di Socio
La qualità di socio dell'Istituto Nazionale Revisori Legali si perde e cessa:

  1. per dimissioni, inviate per iscritto a mezzo raccomandata diretta alla sede dell'Istituto Nazionale Revisori Legali da far pervenire alla sede dell'Istituto entro il 30 settembre di ogni anno; trascorso detto termine l'associato resta obbligato a corrispondere la quota annuale per l'intera annualità successiva.
     
  2. per cancellazione dal Registro Revisori Legali: in tale ipotesi il socio avrà l'onere di comunicare al Presidente l'avvenuta cancellazione dal predetto Registro, nel termine di trenta giorni dalla cancellazione;
     
  3. per espulsione pronunciata dal Consiglio Nazionale
     
  4. per i gravi motivi richiamati all'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n° 88 e/o per gravi inadempienze statutarie e/o per ogni caso che comporti la perdita della capacità di agire;
     
  5. per il decesso del Socio;
     
  6. per dichiarazione di fallimento;
  7. per i casi di esclusione previsti dai provvedimenti disciplinari sotto indicati, che consistono:

    1. nella deplorazione nei casi di comportamento riprovevole nei riguardi dell'Istituto o di associati.
    2. nella radiazione, inflitta al socio a seguito di sentenza di condanna definitiva per reati contro il patrimonio, la fede pubblica e la persona.


Le radiazioni sono deliberate dal Consiglio Nazionale con la maggioranza assoluta dei Consiglieri Nazionali in carica all'atto della delibera.

La perdita della qualità di socio associato non dà diritto al rimborso della quota annuale di iscrizione intendendosi la stessa acquisita al patrimonio dell'Istituto al momento del versamento.


Articolo 8 Organi Istituzionali
Gli Organi Istituzionali dell'Istituto Nazionale Revisori Legali sono:

  1. le Delegazioni Provinciali;
  2. il Rappresentante Regionale
  3. l' Assemblea dei Delegati Provinciali;
  4. il Consiglio Nazionale;
  5. il Collegio dei Revisori dei Conti;
  6. il Collegio dei Probiviri.



Articolo 9 Delegazioni Provinciali
Sono costituite presso le Province, le Delegazioni Provinciali, con competenza territoriale riferita al territorio della Provincia stessa. Su delibera del Consiglio Nazionale, due o più Delegazioni Provinciali possono essere accorpate.

Esse rappresentano l'espressione democratica ed operativa degli iscritti.

I nominativi degli iscritti candidati alla carica di Delegato Provinciale sono proposti dall'Ufficio di Presidenza, anche su candidatura spontanea; la nomina avviene con delibera del Consiglio Nazionale. Il Delegato eletto dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

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Articolo 10 Il Rappresentante Regionale
Il Consiglio Nazionale nomina un Rappresentante Regionale tra i Delegati Provinciali delle Province di ciascuna Regione.

E' compito del Rappresentante Regionale quello di fungere da coordinatore dei Delegati Provinciali della propria Regione, agevolando le iniziative dell'Istituto, divulgandone le finalità e consolidando la sua immagina in tale sede e fungendo da punto di raccordo tra il Consiglio Nazionale ed i Delegati Provinciali.

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Articolo 11 Assemblee dei Delegati Provinciali
L'organo sovrano dell'Istituto Nazionale Revisori Legali è l'Assemblea dei Delegati Provinciali che deve essere convocata annualmente dal Consiglio Nazionale entro il mese di giugno di ciascun anno per:

  1. l'approvazione del Rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente e della relazione del Consiglio Nazionale sull'andamento dell'Istituto;
  2. l'approvazione del Conto preventivo di gestione dell'esercizio successivo a quello in cui si tiene l'assemblea;
  3. la determinazione e/o la modifica della misura della quota annuale di iscrizione e del contributo di ammissione.
  4. la determinazione dell'indirizzo e delle linee generali programmatiche di azione dell'Istituto per l'esercizio successivo con l'eventuale scelta delle priorità.
  5. l'elezione ed il rinnovo del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti, nei casi previsti dalla legge, e del Collegio dei Probiviri e dei relativi membri secondo le norme del presente Statuto.


L'Assemblea dei Delegati Provinciali deve essere altresì convocata senza indugio quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale o da almeno metà (1/2) dei Delegati Provinciali in carica ed in regola con il pagamento delle quote annuali.

L'Assemblea dei Delegati Provinciali deve essere convocata senza indugio anche quando ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Revisori dei Conti, i) nei casi di gravi irregolarità rilevate nell'ambito dei suoi poteri, ii) se il Consiglio Nazionale omette di convocare l'Assemblea dei Delegati Provinciali dopo che ne abbia fatta richiesta la metà dei Delegati Provinciali, iii) se il Consiglio Nazionale è interamente decaduto o si è nell'impossibilità di convocarlo

La richiesta di convocazione dell'Assemblea deve indicare gli argomenti da trattare.

L'Assemblea dei Delegati Provinciali delibera sulle modificazioni e variazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Istituto come disciplinato agli articoli 25 e 26 del presente Statuto.

L'Assemblea dei Delegati Provinciali è convocata presso la sede dell'Istituto ovvero in altra località, purchè in Italia. L'avviso di convocazione deve essere spedito ai Delegati Provinciali secondo i vigenti mezzi di informazione almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima convocazione e, nei casi di urgenza, almeno dieci giorni prima della stessa data.

L'avviso di convocazione deve riportare il luogo, il giorno, l'ora e le materie da trattare, nonché l'indicazione della data, ora e luogo della seconda convocazione che non può essere tenuta nella medesima giornata.

L'Assemblea dei Delegati Provinciali é validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale e/o per delega della maggioranza assoluta dei Delegati Provinciali in carica ed in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Delegati Provinciali intervenuti e/o rappresentati.

L'Assemblea dei Delegati Provinciali tanto in prima quanto in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti e/o rappresentati.

Ogni Delegato Provinciale, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, ha diritto ad un numero di voti in relazione al numero degli iscritti, anch'essi in regola con il pagamento della quota associativa annuale, residenti nel territorio della Provincia della Delegazione stessa in base ai criteri sotto indicati:

- sino a 20
- da 21 a 40
- da 41 a 60
- da 61 a 80
- da 81 a 100
- da 101 a 120
- da 121 a 140
- da 141 a 160
- da 161 a 180
- da 181 a 200
- da 201 a 300
- da 301 a 400
paganti
paganti
paganti
paganti
paganti
paganti
paganti
paganti
paganti
paganti
paganti
paganti
voti n° 1
voti n° 2
voti n° 3
voti n° 4
voti n° 5
voti n° 6
voti n° 7
voti n° 8
voti n° 9
voti n° 10
voti n° 11
voti n° 12


ogni 100 paganti in più oltre i 400 verrà attribuito voti n° 1

Ciascun Delegato Provinciale, oltre la rappresentanza della propria Delegazione, può essere portatore di un numero di deleghe non superiore a dieci (10).

I membri degli altri organi dell'Istituto non possono essere portatori di deleghe in Assemblea.

L'Assemblea dei Delegati Provinciali è presieduta, dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, dal Vice Presidente piu' anziano di iscrizione all'Istituto ed in caso di parità di iscrizione da quello piu' anziano di età presente all'Assemblea. In caso di assenza l'Assemblea designa a tale funzione uno dei Delegati Provinciali scelto tra gli intervenuti ed avente diritto al voto.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario Generale o in sua assenza dal Vice Segretario presente piu' anziano di iscrizione all'Istituto ed in caso di parità di iscrizione da quello piu' anziano di età presente all'Assemblea. In caso di assenza l'Assemblea designa a tale funzione uno dei Delegati Provinciali scelto tra gli intervenuti ed avente diritto al voto.
L'Assemblea occorrendo nomina, determinandone il numero, gli scrutatori; la nomina degli stessi è obbligatoria nel caso di elezioni degli organi dell'Istituto.

L'Assemblea dei Delegati Provinciali delibera a maggioranza assoluta di voti favorevoli; per le delibere inerenti alle modifiche statutarie e lo scioglimento dell' Istituto e la conseguente devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno i due terzi dei voti espressi dai Delegati Provinciali in proprio o per delega.

Il risultato delle votazioni è constatato da apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e, ove nominati, dagli scrutatori.


Articolo 12 Diritto di Voto
Hanno diritto di voto i Delegati Provinciali in carica in regola con le quote associative che risultino iscritti all'Istituto alla data della convocazione dell'Assemblea stessa.

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Articolo 13 Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale è eletto dall'Assemblea dei Delegati Provinciali che determina il numero dei consiglieri non inferiore a 15 e non superiore a 21 scelti fra tutti gli iscritti all'Istituto.

Il Consiglio Nazionale dura in carica per un triennio.

I componenti del Consiglio Nazionale sono eletti a maggioranza di voti segreti, validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello delle persone da eleggere; in caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano di iscrizione all'Istituto e in caso di parità di anzianità il più anziano di età. I membri del Consiglio Nazionale, il Presidente Nazionale ed il Segretario Generale sono rieleggibili.

Il Consiglio Nazionale dichiara decaduto il Consigliere che non sia intervenuto ingiustificatamente a tre sedute consecutive del Consiglio Nazionale; la sostituzione avverrà con le modalità statutarie alla prima riunione del Consiglio Nazionale.

I Consiglieri Nazionali cessano altresì dalla carica per dimissioni ovvero qualora perdano la qualità di soci ai sensi del precedente articolo 7.

In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere, la sostituzione avverrà alla prima riunione utile del Consiglio Nazionale che provvederà alla cooptazione del sostituto, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la metà piu' uno dei Consiglieri Nazionali in carica si intende decaduto l'intero Consiglio Nazionale e si dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Nazionale.

I Consiglieri Nazionali eletti in sostituzione di altri cessati o decaduti durante il loro mandato scadono alla stessa data prevista per il mandato di coloro che hanno sostituito.

Il Consiglio Nazionale può designare a specifiche funzioni, anche al di fuori dei suoi membri, soggetti di provata esperienza e capacità determinandone i relativi compiti e funzioni.

Il Consiglio Nazionale, salvo le competenze riconosciute e riservate alle Assemblee dal presente Statuto, è investito senza eccezioni di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Istituto con facoltà di disporre in materia tanto mobiliare quanto immobiliare e in genere di compiere ogni atto che ritenga necessario o utile per il conseguimento degli scopi dell'Istituto Nazionale Revisori Legali, compresa l'emanazione e l'eventuale modifica di un Regolamento interno per il funzionamento dell'Istituto e dei suoi Organi.

In particolare il Consiglio Nazionale:

  1. cura il conseguimento dei fini statutari stabilendo le strategie generali dell'Istituto in relazione alle indicazioni dell'Assemblea dei Delegati Provinciali;
  2. delibera sulla convocazione dell'Assemblea dei Delegati Provinciali;
  3. delibera il progetto di Rendiconto consuntivo economico finanziario e il Conto preventivo su progetto predisposto dal Tesoriere;
  4. propone la misura della quota annuale di iscrizione e del contributo di ammissione e delle eventuali contribuzioni straordinarie e loro variazioni;
  5. indice l'eventuale Congresso Nazionale e le altre riunioni su base nazionale;
  6. esegue le decisioni del Collegio dei Probiviri;
  7. assevera la morosità dei soci nel pagamento delle quote di iscrizione e ne dichiara annualmente la decadenza;
  8. adempie tutti gli altri compiti ad esso demandati dallo Statuto e dall'Assemblea e provvede alla amministrazione dell'Istituto;
  9. designa i rappresentanti permanenti e temporanei dell'Istituto in tutti i Consigli, Ordini, Collegi, Società, Commissioni ed Enti (Nazionali, Comunitari ed Internazionali) in cui tale rappresentanza sia necessaria ovvero richiesta;
  10. designa, anche in qualità di editore assunta dallo Istituto, il Direttore Responsabile del periodico dell'Associazione nonché i componenti del Comitato di Redazione;
  11. dichiara decaduti i componenti degli Organi Istituzionali nei casi previsti dallo Statuto;
  12. decide in ordine alle richieste di ammissione di nuovi soci;
  13. delibera su tutte le iniziative proposte nell'interesse degli iscritti e su ogni altra materia che sia sottoposta su iniziativa del Presidente Nazionale ovvero delle altre cariche dell'Istituto;
  14. istituisce Commissioni scientifiche, operative e di Studio stabilendone i compiti e le funzioni, e ne nomina i Commissari e conferendo agli stessi incarichi specifici anche delegando poteri;
  15. nomina i Delegati Provinciali;
  16. nomina i Rappresentanti Regionali.

E' in facoltà del Consiglio Nazionale di nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte l'anno presso la sede dello Istituto, oppure in diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Italia, e si riunisce comunque tutte le volte che ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei Consiglieri Nazionali ovvero il Collegio dei Revisori ovvero ogni qualvolta il Presidente Nazionale ne disponga la convocazione.

La convocazione del Consiglio Nazionale è fatta per iscritto a mezzo raccomandata, telegramma, e-mail o telefax o con qualunque altro mezzo di comunicazione corrente almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, mentre nei casi di massima urgenza può essere fatta con un preavviso di cinque giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno con la precisa indicazione delle materie da trattare, dell'ora, giorno e luogo della riunione.

Per la validità delle riunioni alle sedute debbono essere presenti almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Nazionale. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto di colui che presiede.

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono presiedute dal Presidente Nazionale; in mancanza dal Vice Presidente più anziano di iscrizione allo Istituto, in mancanza anche di questi, dalla persona designata dai presenti che provvederanno altresì alla designazione del segretario della riunione qualora non sia presente il Segretario Generale od uno dei Vice Segretari.

Delle riunioni del Consiglio Nazionale viene contestuale processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.
Alle riunioni del Consiglio Nazionale devono essere invitati i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, i quali ultimi possono partecipare alle deliberazioni con parere consultivo non vincolante.


Articolo 14 Tesoreria e Gestione Finanziaria
Il Consiglio Nazionale nomina nel suo seno il Tesoriere.

Al Tesoriere compete la tenuta della contabilità sociale con il criterio del Rendiconto Economico Finanziario analogo a quello delle autonomie locali, l'amministrazione dei fondi e la corrispondenza con il numerario in cassa e della liquidità in genere, egli dispone gli incassi ed i pagamenti a firma congiunta con il Presidente Nazionale, ed esercita le deleghe e svolge le competenze attribuite dal Consiglio Nazionale.

Il Tesoriere provvede in particolare alla riscossione delle quote annuali di iscrizione e del contributo di ammissione nonchè di tutte le somme che in genere possano pervenire all'Istituto nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale.

Il Tesoriere predispone il progetto di Rendiconto economico-finanziario e del Conto Preventivo da sottoporre al Consiglio Nazionale.

Il Tesoriere riferisce periodicamente al Consiglio Nazionale sulla consistenza di Cassa, sulla accertata morosità degli associati e sulla situazione debitoria e creditoria dell'Istituto.

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Articolo 15 Presidente Nazionale
Il Presidente Nazionale rappresenta l'universalità degli iscritti, ha la legale rappresentanza dell'Istituto.

Il Presidente Nazionale viene nominato dal Consiglio Nazionale tra i propri membri. L'elezione è valida con la maggioranza dei voti espressi; in caso di parità prevale il piu' anziano di iscrizione all'Istituto ed in caso di parità di iscrizione il piu' anziano di età.

Il Consiglio Nazionale nomina tra i suoi membri tre Vice Presidenti.

Nel caso di assenza o impedimento il Presidente Nazionale è sostituito dal più anziano di età dei Vice Presidenti.

Il Presidente Nazionale propone su iniziativa dei Consiglieri Nazionali i progetti di attività e di gestione, dandone attuazione attraverso il Consiglio Nazionale; riferisce al Consiglio Nazionale delle decisioni e dei giudizi del Collegio dei Probiviri.

E' compito del Presidente, sentito il Segretario Generale ed il Tesoriere, predisporre il progetto di Relazione annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale.

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Articolo 16 Segretario Generale
Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Nazionale tra i suoi membri; nella stessa occasione il Consiglio Nazionale nomina, tra i suoi membri tre Vice Segretari Nazionali.

In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale questo è sostituito dal più anziano di età dei Vice Segretari Nazionali.

Nel caso di cessazione dalla carica di un Vice Segretario Nazionale questo sarà sostituito ad interim dal Segretario Generale sino alla prima riunione del Consiglio Nazionale che dovrà provvedere alla sostituzione.

Nel caso di cessazione dalla carica del Segretario Generale nel corso del mandato il Consiglio Nazionale provvede entro trenta giorni alla sua sostituzione.

Il Segretario Generale svolge le funzioni di segreteria dell'Istituto coordinando la struttura operativa dell'Istituto ed esegue ogni altra funzione nei limiti delle deleghe allo stesso conferite e/o delle direttive impartite dagli organi dell'Istituto.

Il Segretario Generale riferisce al Presidente ed al Consiglio Nazionale tutta l'attività svolta.

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Articolo 17 Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre Sindaci Effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei Delegati Provinciali tra gli iscritti all'Istituto, con le stesse modalità previste per l'elezione dei componenti del Consiglio Nazionale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel proprio seno il Presidente.

Le funzioni di controllo ed i doveri del Collegio dei Revisori sono quelle previste dall'art. 2403 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti riferisce annualmente alla Assemblea dei Delegati Provinciali con una Relazione scritta sul Rendiconto consuntivo economico-finanziario e sul Conto preventivo, nonché su eventuali violazioni di legge o di Statuto.

Esplica la propria attività con riunioni collegiali, indette anche verbalmente dal Presidente almeno trimestralmente, e con periodiche verifiche.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica subentrerà il Sindaco supplente più anziano per età, o secondo la graduatoria delle preferenze ricevute nel caso in cui vengano a mancare i Sindaci supplenti.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non devono avere alcun legame di parentela od affinità con i membri del Consiglio Nazionale e del Collegio dei Probiviri né essere depositari di cause di ineleggibilità ex artt. 2382 e 2399 Codice Civile pena l'immediata decadenza dalla carica e dall'ufficio.

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Articolo 18 Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dalla Assemblea dei Delegati Provinciali con le stesse modalità previste per la nomina dei componenti del Consiglio Nazionale, anche tra i non iscritti all'Istituto.

I membri del Collegio dei Probiviri non devono avere alcun legame di parentela o di affinità con i componenti del Consiglio Nazionale o del Collegio dei Revisori dei Conti, non devono essere depositari di cause di ineleggibilità di cui agli artt. 2382 e 2399 del Codice Civile, e non devono e nemmeno possono ricoprire altra carica od incarico anche temporaneo nell'ambito dell'Istituto pena l'immediata decadenza dalla carica e dallo ufficio.

Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere in base a giustizia ed equità su tutte le vertenze di qualsiasi natura che potessero sorgere fra gli iscritti, fra gli iscritti e gli Organi dell'Istituto, fra i componenti degli Organi dell'Istituto, e fra gli Organi dell'Istituto stesso.

Il Collegio dei Probiviri, che ha la facoltà di acquisire mezzi istruttori e di sentire le parti in contestazione, deve emettere il proprio giudizio inoppugnabile ed inappellabile, entro trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso al Collegio stesso, depositandone copia al Presidente Nazionale ed al Segretario Generale il quale è tenuto a darne comunicazione al ricorrente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'iniziativa per i provvedimenti disciplinari deve essere formulata per iscritto e deve contenere, a pena di improcedibilità, in concreto i motivi cartolarmente dimostrati, della richiesta stessa.

Il Collegio dei Probiviri emette il proprio giudizio inoppugnabile ed inappellabile entro 30 giorni dal deposito del ricorso presso la Segreteria Nazionale che ne darà comunicazione al ricorrente mediante lettera raccomandata.

I procedimenti disciplinari possono essere iniziati solo previa tempestiva convocazione degli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Agli interessati è concessa ogni più ampia facoltà di giustificazione e di difesa, essi hanno diritto di consultare il fascicolo ed i documenti che li riguardano personalmente, possono essere assistiti da un difensore.

La relazione istruttoria per i procedimenti disciplinari deve essere formulata con atto scritto, deve essere votata a scheda segreta a maggioranza assoluta dei componenti effettivi del Collegio dei Probiviri e comunicata senza indugio agli interessati ed al Presidente Nazionale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
I Probiviri sono tenuti alla osservanza del segreto istruttorio. Potranno essere resi pubblici, nelle conclusioni, soltanto i lodi arbitrali da loro emessi direttamente.

E' vietato a chiunque divulgare od anche semplicemente comunicare notizie relative a circostanze che possono od hanno formato oggetto di valutazione e/o di istruttoria da parte del Collegio dei Probiviri e/o del Consiglio Nazionale pena la radiazione per indegnità conclamata degli autori della divulgazione fatta.

Il socio non può adire le vie legali nei confronti di altro socio per motivi inerenti al rapporto associativo se non dopo aver esperito l'azione ed atteso il giudizio del Collegio dei Probiviri.

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Articolo 19 Condizioni inderogabili di eleggibilità
Gli iscritti all'Istituto sono eleggibili a componenti di Organi Istituzionali, nonché possono essere nominati o designati a ricoprire altre cariche o funzioni previste dal presente Statuto, nessuna esclusa o eccettuata, a condizione che risultino:

  • essere in possesso di specchiata moralità;
  • in regola con il pagamento delle quote associative annuali.


Il Presidente Nazionale ed il Segretario Generale non possono ricoprire altre posizioni di rappresentanza legale in Associazioni, Sindacati, Ruoli, Elenchi, Ordini e Collegi Professionali e loro Consigli Nazionali di altre professioni.

Entro quindici giorni dalla avvenuta proclamazione o dal ricevimento della sua notizia, gli eletti devono comunicare l'accettazione della carica conferita e dichiarare di non trovarsi in posizione di ineleggibilità e/o di incompatibilità

L'inosservanza delle prescrizioni di cui sopra comporta la decadenza immediata dalla nomina o dalla carica.


Articolo 20 Gratuità delle cariche
Ogni attività prestata dalle cariche elettive e da qualunque altro per designazioni od incarichi a qualsiasi titolo, ragione o causa a favore dell'Istituto ha, di norma, carattere gratuito, salva diversa determinazione dell'Assemblea dei Delegati Provinciali su proposta del Consiglio Nazionale.

E' previsto il diritto al rimborso delle spese borsuali sostenute per ragioni del loro Ufficio secondo i criteri fissati dal Consiglio Nazionale con apposito Regolamento.

Il Consiglio Nazionale ha facoltà di disporre, anche forfettariamente o globalmente, rimborsi particolari ad personam per le spese e gli oneri incontrati nell'espletamento di specifiche attività di ufficio o delegate.

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Articolo 21 Attestato - distintivo - tessera - timbro
L'attestato di appartenenza all'Istituto, il timbro nominativo, il distintivo e la tessera di riconoscimento dell'Istituto Nazionale Revisori Legali sono quelli depositati presso il Consiglio Nazionale.

Il rimborso dei relativi servizi sarà corrisposto dal Socio richiedente in base a quanto sarà stabilito dal Consiglio Nazionale.

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Articolo 22 Rendiconto consuntivo economico - finanziario
Conto Preventivo

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile di ogni anno dovranno essere predisposti, a cura del Consiglio Nazionale, il Rendiconto consuntivo economico-finanziario dell'esercizio precedente ed il Conto Preventivo di quello in corso corredati dalla Relazione.

Tali documenti devono essere presentati al Collegio dei Revisori dei Conti che dovrà esprimere il proprio parere mediante apposita Relazione da produrre entro i quindici giorni successivi.

Detti documenti debbono restare depositati ed a disposizione dei Delegati che ne abbiano interesse presso la sede sociale sino alla data in cui si terrà l'Assemblea per l'approvazione e comunque per un periodo non inferiore a quindici giorni prima della riunione assembleare.

Dopo la sua approvazione la documentazione di cui sopra, potrà essere pubblicata su "Il Giornale del Revisore".

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Articolo 23 Presidente Onorario
Il Consiglio Nazionale ha facoltà, con delibera assunta con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, di attribuire la carica onorifica di Presidente Onorario a persona che abbia almeno venticinque anni di iscrizione all'Istituto e che si sia distinta per la riconosciuta, particolare e benemerita attivita a favore della Categoria e della professione di Revisore Legale e/o di Revisore Contabile e/o di Revisore Ufficiale dei Conti.

Il Presidente Onorario ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale, ai Congressi Nazionali nonchè a tutte quelle manifestazioni pubbliche cui ritiene di dover presenziare.

Il Presidente Onorario ha potere consultivo e non è soggetto al pagamento della quota annuale di iscrizione.

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Articolo 24 Patrimonio
Il Patrimonio dell'Istituto Nazionale Revisori Legali, costituito dalle quote dei Soci, dalle somme e dagli altri beni donati all'Istituto senza speciale destinazione, da eventuali eccedenze attive di gestione non diversamente destinate dalla Assemblea dei Delegati Provinciali e da tutte quelle liberalità, donazioni e contributi erogati da soggetti privati, società ed Enti Pubblici.

L'amministrazione e l'impiego del Patrimonio sono riservati al Consiglio Nazionale, che li svolgerà nel modo che riterrà più vantaggioso per l'Istituto.

E' fatto divieto, durante la vita dell'Istituto, di distribuire anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o patrimonio, salvo che la distribuzione o la destinazione sia imposta per legge.

Saranno presi in considerazione gli impieghi in attività che possono risultare utili al conseguimento degli scopi sociali e le intese al servizio degli associati e all'agevolazione della loro attività professionale.

I versamenti effettuati a qualsiasi titolo, comprese le quote associative ed i contributi di ammissione, sono comunque a fondo perduto e non sono rivalutabili né ripetibili, né formare oggetto di domande di rimborso delle somme versate, né frazionabili e ciò nemmeno in caso di scioglimento dell'Istituto, né in caso di recesso, né in caso di morte del Socio, né in caso di esclusione e/o di perdita della qualità di Socio a qualsiasi titolo.

Le somme ricevute dall'Istituto non creano diritti di partecipazione e non determinano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale né per atto tra vivi né a causa di morte.

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Articolo 25 Scioglimento
In caso di scioglimento dell'Istituto, o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l'Istituto ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

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Articolo 26 Statuto e Regolamenti
Il presente Statuto, come gli eventuali Regolamenti relativi, sono obbligatori per tutti gli iscritti Soci dell'Istituto Nazionale Revisori Legali dalla data della loro rispettiva approvazione.

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Articolo 27 Norme applicabili
Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di cui al Libro V, Titolo V, Capo V del Codice Civile ed alle norme del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n° 88 e succ. modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili.

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Articolo 28 Abrogazione norme precedenti
Con l'approvazione del presente Statuto si intendono abrogate le disposizioni statutarie e regolamentari precedentemente vigenti.

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Allegato A


Disposizioni Transitorie

Al fine di consentire l'entrata in vigore a regime dello Statuto che precede sono state approvate le seguenti disposizioni transitorie:

  1. I Delegati Provinciali nominati in forza delle abrogate disposizioni Statutarie e Regolamentari mantengono la carica sino alla data di scadenza del loro mandato.
     
  2. Il Consiglio Nazionale, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti nominati in forza delle abrogate disposizioni Statutarie e Regolamentari restano in carica sino alla data di scadenza del loro mandato.
     
  3. Lo Statuto approvato dall'Assemblea dei Delegati Provinciali del 14 dicembre 2002 entra in vigore il giorno del deposito dello Stesso e delle relative disposizioni transitorie negli atti di un notaio della Repubblica Italiana.



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