Da Euroconferencenews.it
L’impugnazione del bilancio d’esercizio non costituisce una mera contestazione interna tra soci, né una verifica formale della regolarità delle scritture contabili. Essa rappresenta uno dei momenti nei quali il diritto societario accerta se l’impresa abbia reso ai propri interlocutori una rappresentazione attendibile della sua realtà complessiva.
Il bilancio, infatti, non comunica soltanto il risultato economico dell’esercizio. Esso rende conoscibili la consistenza del patrimonio, l’equilibrio finanziario, la capacità di proseguire l’attività, la qualità delle valutazioni amministrative e l’affidabilità degli assetti contabili e organizzativi. In questa prospettiva, il bilancio non è una fotografia neutra dell’esercizio chiuso, ma il linguaggio istituzionale attraverso cui l’impresa si presenta ai soci, ai creditori e al mercato.
L’art. 2423, c.c., costituisce il presidio normativo di tale funzione informativa. La disposizione richiede che il bilancio sia redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. La norma individua il parametro in base al quale valutare se l’informazione contenuta nel bilancio sia attendibile, comprensibile e coerente con la realtà societaria rappresentata.
Chiarezza, veridicità e correttezza operano come componenti di un unico sistema. La chiarezza consente al lettore di comprendere la struttura del dato. La veridicità impone che la rappresentazione non sia artificiosamente alterata. La correttezza richiede che criteri di valutazione, stime e classificazioni siano coerenti con la disciplina civilistica e con i principi contabili applicabili. Il bilancio, quindi, non deve limitarsi a esporre valori formalmente esatti, ma deve renderli comprensibili, verificabili e giuridicamente attendibili.
Su questa funzione informativa si innesta la svolta interpretativa delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 21 febbraio 2000, n. 27. La pronuncia supera la lettura del bilancio come documento meramente endosocietario e ne valorizza la proiezione esterna. Il bilancio non informa soltanto il socio chiamato ad approvarlo, ma orienta anche l’affidamento di creditori, finanziatori, investitori e terzi. Per questa ragione, la sua validità deve essere valutata non solo in base all’esattezza formale delle poste, ma anche in rapporto alla capacità del documento di rendere intelligibile la reale situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa.
Da tale impostazione discende l’autonomia del principio di chiarezza. La chiarezza non è un complemento della veridicità numerica, né una qualità meramente formale dell’esposizione. È il presupposto affinché l’informazione contabile possa essere effettivamente compresa. Un bilancio può, quindi, risultare lesivo della funzione informativa anche quando non contenga un falso aritmetico, se l’esposizione delle poste, dei criteri valutativi o delle informazioni integrative non consente ai destinatari di ricostruire il significato economico e giuridico dei dati rappresentati.
La prospettiva delle Sezioni Unite segna, dunque, il passaggio da una lettura centrata sul solo procedimento assembleare a una concezione sostanziale dell’affidamento prodotto dal bilancio. Il diritto societario non guarda più soltanto al socio chiamato a esprimere il voto, ma considera la qualità dell’informazione sulla quale soci, creditori, finanziatori e terzi costruiscono le proprie valutazioni.