crisi d’impresa: non basta l’assenza delle scritture contabili per addebitare il deficit ai manager


Dal Sole24Ore.

Nelle azioni di responsabilità delle procedure concorsuali il curatore non può limitarsi a contestare l’assenza delle scritture contabili per addebitare ad amministratori e sindaci un danno pari alla differenza tra attivo e passivo della liquidazione giudiziale.

È questo l’orientamento a cui aderisce una recente e assai ben motivata pronuncia del Tribunale di Napoli (sentenza 7327 del 5 maggio 2026), che ripercorre i principi regolatori della materia e indica in modo puntuale gli oneri probatori che gravano sul curatore.

La modifica normativa

Il Codice della crisi ha modificato l’articolo 2486, comma 3, del Codice civile, introducendo il criterio equitativo dei “netti patrimoniali” per la quantificazione del danno da abusiva prosecuzione dell’attività in presenza di una causa di scioglimento. Se però mancano le scritture contabili o se a causa della loro irregolarità o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.

Dopo tale modifica, si è ritenuto (si veda, ad esempio, Tribunale di Firenze del 17 luglio 2021) che fossero superati i principi dettati dalla sentenza 9100/2015 delle Sezioni unite della Cassazione, che richiedevano la prova delle ragioni che non avevano permesso l’accertamento degli specifici danni riconducibili alla condotta dell’amministratore, nonché la prova che il deficit sia imputabile all’amministratore.

Lo sbilancio fallimentare

Il Tribunale di Napoli sposa una linea di continuità rispetto alle Sezioni unite, e osserva che, quando il danno viene identificato nel passivo fallimentare, è necessario che il ricorrente indichi le condotte illecite astrattamente idonee a causare il dissesto commesse dall’amministratore.

Non basta la mancata tenuta delle scritture contabili, anche se imputabile all’amministratore, perché «la contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l’attività dell’impresa, non li determina; ed è da quegli accadimenti che deriva il deficit patrimoniale, non certo dalla loro (mancata o scorretta) registrazione in contabilità» scrivono i giudici napoletani citando la sentenza 9100/2015 delle Sezioni unite.

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