FAQ

Quali sono le materie d’esame per l’iscrizione al Registro dei Revisori?

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 19 gennaio 2016, n. 63 Regolamento recante attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneita’ professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale. (16G00070) (GU Serie Generale n.103 del 4-5-2016) note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2016 Art. 1 Esame per l’iscrizione nel registro dei revisori legali 1. L’esame previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, consiste in prove scritte e orali dirette ad accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie all’esercizio dell’attivita’ di revisione legale e della capacita’ di applicare concretamente tali conoscenze, e verte sulle seguenti materie: a) contabilita’ generale; b) contabilita’ analitica e di gestione; c) disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato; d) principi contabili nazionali e internazionali; e) analisi finanziaria; f) gestione del rischio e controllo interno; g) principi di revisione nazionali e internazionali; h) disciplina della revisione legale; i) deontologia professionale ed indipendenza; l) tecnica professionale della revisione; m) diritto civile e commerciale; n) diritto societario; o) diritto fallimentare; p) diritto tributario; q) diritto del lavoro e della previdenza sociale; r) informatica e sistemi operativi; s) economia politica, aziendale e finanziaria; t) principi fondamentali di gestione finanziaria; u) matematica e statistica.

Delucidazioni in merito ai requisiti necessari per l’ammissione all’esame per l’iscrizione nel Registro dei Revisori. In particolare vorrei conoscere se, è sufficiente il titolo di studio di ragioniere.

Senza diploma di laurea, non è possibile l’iscrizione al Registro dei Revisori Legali.

Parere di congruità

(Ottobre 2013) A seguito abolizione delle tariffe professionali ad opera dell’art. 9 del D.L. 1/2012 convertito in Legge 27/2012 e della conseguente modifica dell’art. 2233 del c.c., è da ritenersi implicitamente abrogata la necessità del parere di congruità da parte dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene. Si consiglia, pertanto, al momento di accertare l’incarico, di redigere e fare sottoscrivere per accettazione dal cliente il mandato contenente preventivo delle prestazioni previste.

Cancellazione dall’Albo ordinistico Sono un dottore commercialista iscritto anche al Registro dei Revisori ai sensi del Dlgs 27.01.1992 n .88 se mi cancello dall’Ordine dei dottori commercialisti posso continuare ad essere iscritto all’albo dei Revisori?

(12-2010) La risposta è senz’altro positiva. L’iscrizione al Registro dei Revisori costituisce titolo del tutto autonomo ed indipendente dall’iscrizione a qualsivoglia ordine professionale e può essere persa solo per cancellazione volontaria o disposta dall’organismo che sarà preposto alla tenuta del Registro stesso in base agli emanandi decreti e regolamenti attuativi del D.Lgs. 39/2010. La cancellazione dall’ordine di appartenenza, quindi, non avrà alcun effetto sull’iscrizione al Registro dei Revisori.

Durata incarico Revisore Ente Locale Ai fini del computo della durata dell’incarico, rileva la data della delibera o l’anno solare?

Febbraio 2016 L’art. 235 del d.lgs. 267/2000, Testo Unico in materia di enti locali prevede che “l’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell’ipotesi di cui all’art. 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell’incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell’intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444”. Ai fini del computo della durata dell’incarico, rileva la data della delibera e non l’anno solare.

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