Dal Sole24Ore.
Le proposte concorrenti possono influenzare l’esito del concordato, aprendo la procedura concorsuale, dopo l’iniziativa del debitore, a quella dei creditori.
Grazie al meccanismo previsto dall’articolo 90 del Codice della crisi, si rende contendibile non solo l’azienda (come si legge nell’articolo 91 del Codice della crisi, tema sul quale andrà a impattare il pre-pack contemplato dalla Direttiva Ue 2026/799), ma la proposta concordataria nel suo complesso. In questo scenario, la procedura concordataria non è più un terreno di manovra a disposizione esclusiva dell’imprenditore in crisi, ma precostituisce uno spazio in cui alcuni creditori qualificati possano formulare proposte alternative ai creditori loro concorrenti, acquisendo l’attivo del comune debitore.
Tema, questo, destinato a espandersi, atteso l’abbassamento (per via del Correttivo ter) sia della soglia di sbarramento che legittima i creditori «qualificati» a formulare proposte concorrenti (dal 10% al 5% dell’esposizione debitoria complessiva: articolo 90, comma 1 del Codice della crisi), sia della soglia di contendibilità della proposta del debitore (dal 30% al 20% del soddisfacimento dei creditori chirografari), nel caso in cui il concordato faccia seguito alla composizione concordata (articolo 90, comma 5 del Codice della crisi).
Tra le ultime pronunce su questo tema ancora poco investigato, merita di essere segnalata la decisione con cui il Tribunale di Firenze (decreto 8 maggio 2026) ha dichiarato ammissibile la proposta di concordato preventivo presentata da un creditore in quanto migliorativa rispetto al piano prospettato della debitrice, sottoponendola al voto dei creditori.