Sul Sole24Ore Norme e Tributi Plus un focus sui contributi a fondo perduto, in particolare i quattro nuovi codici tributo per il fondo perduto del decreto Sostegni-bis alternativo o integrativo, istituiti con la risoluzione 48/E/2021. Si tratta dei codici tributo dedicati a chi sceglie l’opzione per il credito d’imposta (e non per l’accredito in conto corrente) da utilizzare in F24 e per la restituzione spontanea in caso di importo non spettante. Ma vediamo nel dettaglio.
L’opzione per il credito d’imposta
Il primo codice tributo istituito è il «6946» denominato «Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale –credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021». Come chiarisce la risoluzione 48/E, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione «ERARIO», esclusivamente in corrispondenza della colonna «importi a credito compensati». Il campo «anno di riferimento» è valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato «AAAA».
L’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione «Cassetto fiscale», accessibile dall’area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate, al link «Crediti I / Avagevolazioni utilizzabili»; nel caso in cui l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.
La restituzione spontanea
Per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, tramite il modello F24 Elide ossia l’F24 Versamenti con elementi identificativi, vengono invece istituiti:
• «8131» denominato «Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale– Restituzione spontanea – Capitale – art. 1, c. 5, Dl n. 73 del 2021»;
• «8132» denominato «Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale– Restituzione spontanea – Interessi – art. 1, c. 5, Dl n. 73 del 2021»;
• «8133» denominato «Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale– Restituzione spontanea – Sanzione – art. 1, c. 5, Dl n. 73 del 2021».
In sede di compilazione del modello «F24 Elide», i codici tributo vanno utilizzati in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «Importi a debito versati», indicando nella sezione «Contribuente», nei campi «codice fiscale» e «dati anagrafici», il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento.
Nella sezione «Erario ed altro», vanno indicati:
• nel campo «Tipo», la lettera «R», nel campo «Elementi identificativi», nessun valore;
• nel campo «Codice», uno dei codici tributo istituiti con la risoluzione (8131, 8132 oppure 8133);
• nel campo «Anno di riferimento», l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato «AAAA»;
• nel campo «Importi a debito versati», l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.