Su Italiaoggi la solidarietà dell’Inrl per i professionisti delle zone alluvionate e l’attenzione per le nuove linee guida della Corte dei Conti per la revisione negli enti locali


Nell’esprimere profonda solidarietà alle popolazioni emiliano-romagnole colpite dall’alluvione i vertici dell’Istituto nazionale revisori legali, dal Presidente Ciro Monetta al vice presidente Luigi Maninetti, al segretario generale Katia Zaffonato, hanno prontamente chiesto al governo Meloni di estendere a tutte le categorie professionali gli aiuti previsti dai fondi per l’emergenza, dopo il varo della prima tranche di misure mediante apposito decreto emergenziale emanato  martedì. Appello che non è rimasto inascoltato perché a distanza di poche ore un nuovo testo del decreto ha contestualizzato la misura degli aiuti specificando che i sostegni sono: “…in favore di collaboratori coordinati e continuativi, titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti…” E’ stata anche delimitata l’indennità una tantum  “…che potrà essere pari  a euro 1.000 per ciascun periodo di sospensione e comunque nella misura massima di euro 3.000”. Nell’avvalorare la sua istanza, l’istituto aveva ricordato nella sua nota che le migliaia di imprese emiliano-romagnole messe in ginocchio dall’alluvione, dovranno poter contare sul supporto del mondo professionale per la ripartenza delle loro attività e per la ‘ricostruzione’ del loro assetto economico-organizzativo. “Priorità – concludeva la nota Inrl – che richiederanno l’ausilio di professionisti come i revisori legali che certamente non si sottrarranno e si impegneranno al fianco di imprenditori e amministratori locali.”

Sempre in questi giorni, poi,  sono state varate dalla Corte dei conti  le nuove linee guida per l’attività di revisione dei conti,  e si apre per i revisori legali negli enti locali un nuovo delicato capitolo nella loro attività già appesantita da adempimenti e assunzioni di responsabilità non certo marginali. Nel dettaglio il massimo organo di controllo della contabilità pubblica intende porre sotto la lente d’ingrandimento tutte le spese legate all’emergenza sanitaria di questi ultimi tre anni, le spese per il personale e tutte le misure derogatorie per il pnrr che sono state adottate anche in presenza di  bilanci fortemente deficitari. In buona sostanza la corte dei conti chiede ai revisori legali la massima attenzione circa la tempestività dei pagamenti e la corretta determinazione del fondo di garanzia dei cosiddetti ‘debiti commerciali’, per mantenere inalterata la esatta corrispondenza dei dati acquisiti con quelli contenuti nei documenti contabili approvati nei singoli enti locali. Le nuove linee-guida, che accompagnano anche l’apposito questionario che i revisori saranno tenuti a compilare, rappresentano dunque una novità che si innesterà in in un delicato meccanismo di correlazione con ciò che si dovrà ottemperare in termini di monitoraggio contabile con l’ingresso sulla scena delle ingenti risorse del Pnrr, tema che è stato già oggetto di importanti forum e convegni di approfondimento come quello recente a Cosenza, al quale ha partecipato il presidente dell’Inrl Ciro Monetta, che proprio a proposito delle nuove disposizioni della corte dei conti e degli adempimenti  previsti per la gestione dei fondi pnrr, osserva: “Se le attività di monitoraggio e controllo rivestono un’importanza fondamentale in tempi ordinari ed in ogni momento della realizzazione di normali investimenti, ciò appare indispensabile, in tempi straordinari come quelli attualmente previsti nel pacchetto ‘Recovery e next generation’, con investimenti estremamente sfidanti, sia per i ristretti tempi di attuazione sia per la mole delle risorse complessive messe a disposizione. Ai revisori legali, nell’ambito degli obblighi di vigilanza, monitoraggio e rendicontazione dei fondi del Pnrr, è assegnato un ruolo di verifica particolarmente zelante specie sui controlli riguardanti le attività di contrattualizzazione, gestione e rendicontazione dei progetti che dovranno svolgere Enti ed Imprese. La governance del pnrr richiede infatti trasparenza nelle operazioni finanziate, monitoraggio costante dei risultati e la loro compiuta rendicontazione. Alla luce di ciò si intuisce che la concretizzazione di queste specifiche azioni non può che essere affidata all’unica professione deputata a tale precisa attività: la revisione legale. Non a caso, la stessa corte dei conti, come già detto, per il monitoraggio dei progetti pnrr, in carico agli enti locali, ha voluto intensificare i controlli attraverso informazioni e questionari specifici demandati proprio ai revisori legali. Inoltre, vi è anche da dire che da sempre, tutti i programmi europei, hanno introdotto, nell’ambito dello svolgimento delle attività di revisione legale, approcci culturali e metodologici con la logica della gestione del ciclo progettuale, in cui il monitoraggio e il controllo rappresentano snodi essenziali di ogni attività di programmazione e attuazione di politiche pubbliche.

È anche opportuno ricordare che il pnrr deve raggiungere necessariamente risultati concreti mantenendo l’equilibrio tra le diverse fasi ed il rigoroso rispetto dei tempi di realizzazione. Quindi un modello di riferimento dettagliato nella normativa generale oltre che negli atti di indirizzo e nei sistemi di gestione e controllo sono necessari a regolare il ciclo di vita degli investimenti cofinanziati da risorse europee. In tutti i modi, il ruolo riservato dalla normativa europea alle funzioni di prevenzione, repressione dei fenomeni di corruzione, conflitto d’interessi e frodi, nelle fasi di programmazione, affidamento, realizzazione e verifica, (racchiuso nel più ampio concetto di audit) è affidato al massimo garante dello stato italiano: la corte dei conti. Nella consapevolezza che la gestione del pnrr necessita inevitabilmente della figura del revisore legale, ma anche della elevata responsabilità che lo stesso dovrà assumersi, le attività da prendere in considerazione per una maggiore collaborazione con la corte dei conti, si auspica, dovranno avere come obiettivo, quello di favorire lo scambio di informazioni tra le parti. In conclusione, con riguardo all’importanza che assume il pnrr per la ripresa del nostro Paese, mi sento di ribadire ancora una volta, così come anche sollecitato da Bruxelles, che bisogna andare avanti speditamente, rafforzando le capacità amministrative anche attraverso la condivisione e la collaborazione tra istituzioni, professionisti ed imprese, per far sì che i soldi vengano spesi bene e senza intoppi. Noi revisori legali ci siamo e ci saremo sempre.”

E riguardo all’attività dell’istituto proprio oggi si terrà in streaming, il consiglio nazionale dell’inrl: all’ordine del giorno la discussione del bilancio 2022, la convocazione dell’assemblea nazionale e la fissazione della data per le elezioni dei delegati provinciali.

Crescente successo dei webinar del mercoledì

Proseguono intanto con successo di partecipazione i webinar gratuiti del mercoledì, riservati agli iscritti all’istituto: di grande interesse è risultata la sessione condotta da Gianluca Nappo sugli aspetti operativi della revisione, con i passaggi-chiave dell’attività di monitoraggio, dalla fase di pianificazione con la comprensione dell’impresa, del sistema di controllo interno e analisi comparativa, alla fase interinale che presuppone la richiesta di conferme esterne, l’analisi degli aspetti contabili e passando attraverso la verifica delle peculiarità di ogni industry revisionata. Nappo si è anche soffermato sull’importanza della ‘significatività’: “che può rinvenirsi nel principio di revisione 320, ove viene chiarito che “gli errori, incluse le omissioni, sono considerati significativi se ci si possa ragionevolmente attendere che essi, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio”. Nello specifico, il revisore, per meglio declinare numericamente la significatività degli errori, non determinerà un “unico” valore di riferimento, ma calcolerà tre diverse tipologie di “soglie” di significatività e precisamente: la “significatività per il bilancio nel suo complesso” (o “significatività per il bilancio”); la “significatività operativa” e la significatività specifica da calcolare solo in alcuni casi. Vi sono diverse metodologie di stima della “significatività per il bilancio” – ha poi evidenziato Nappo – e  tutte provenienti dalla dottrina aziendalistica statunitense. Tra queste, quelle maggiormente utilizzate sono: il metodo semplice, edotta dall’esperienza empirica; il metodo della dimensione dell’impresa (size method); il metodo della media (blend or average method); il metodo della formula matematica (gauge method). Per la revisione delle imprese di minori dimensioni, i metodi solitamente più utilizzati sono i primi due.”

“Ogni singola area di bilancio – ha poi sottolineato Nappo –  ha una caratteristica peculiare che va indagata seguendo la traccia proposta dalle ‘asserzioni’.” Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, “L’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera”, definisce le asserzioni come le “attestazioni della direzione, esplicite e non, contenute nel bilancio, utilizzate dal revisore per prendere in considerazione le diverse tipologie di errori potenziali che possono verificarsi. “Nell’attestare che il bilancio è conforme con il quadro normativo sull’informativa finanziaria applicabile, infatti, la Direzione, implicitamente o esplicitamente, formula asserzioni sugli elementi del bilancio, con riguardo alla loro rilevazione, quantificazione, presentazione e informativa. Le asserzioni esaminate dal revisore per considerare i possibili tipi di errori che possono manifestarsi son quelle relative a classi di operazioni ed eventi dell’esercizio sottoposto a revisione contabile, quelle  relative ai saldi contabili di fine esercizio; e le  asserzioni relative alla presentazione e all’informativa di bilancio.” In chiusura di webinar Nappo ha poi affrontato il tema della applicabilità delle asserzioni.

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