Importante sentenza del consiglio di stato: visto di conformità aperto a tutti i professionisti


Da ItaliaOggi.

Al di là del titolo apparso sul quotidiano che recita “… visto di conformità ai tributaristi” è importante il contenuto della sentenza del Consiglio di Stato che tocca da vicino tutte le professioni contabili: le norme che limitano la facoltà di apporre il visto a determinate professioni ordinistiche sono «incontestabilmente in grado di determinare una restrizione del mercato», estendendo «in via di fatto la riserva di attività anche ad attività pacificamente liberalizzate». I professionisti non ordinistici, alla luce della legge 4/2013, garantiscono le tutele necessarie, vista la presenza del sistema delle associazioni e la loro iscrizione ad un registro ministeriale. Una restrizione delle loro attività potrebbe porsi in contrasto con la Costituzione.

È quanto si legge nell’ordinanza 995 del 31 gennaio del Consiglio di stato (sezione settima), che ha accolto il ricorso presentato dall’associazione di tributaristi Lapet. In particolare, si contestava la decisione del Tar Puglia (sezione seconda) n. 1192/2022 in merito al rifiuto da parte dell’Agenzia delle entrate di concedere l’abilitazione al rilascio del visto di conformità a un tributarista. Il Tar pugliese aveva dato ragione all’Agenzia. Ora la palla passa alla Corte costituzionale.

La norma

L’ordinanza contesta la legittimità della disposizione prevista dal comma 3 dell’articolo 35 del dlgs 241/1997, che dispone che il visto di conformità è rilasciato dai «soggetti indicati dalle lettere a e b del comma 3 dell’articolo 3 del dpr 322/1998» (l’articolo 35 del dlgs 241/1997 è stato introdotto con un successivo decreto, il dlgs 490/1998). Le lettere a e b individuano i seguenti soggetti come abilitati al rilascio del visto: iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro (lettera a); iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti nelle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria (lettera b). Lo stesso articolo 3 del dpr 322 individua altre figure, ma è il riferimento presente nel dlgs del 1997 ad essere contestato.

Secondo il Cds «non emerge una plausibile giustificazione per la quale i tributaristi possano legittimamente essere esclusi dal novero dei professionisti abilitati al visto di conformità». Questo sia per il visto leggero che per quello pesante. La conclusione a cui sono giunti i giudici di palazzo Spada è fortemente influenzata dalla legge 4/2013, la norma che ha istituito il mondo delle professioni non organizzate in ordini e collegi. Infatti, si legge nell’ordinanza, la presenza di riserve professionali giustificate dall’organizzazione in ordini e dall’obbligo di rispettare codici deontologici «si espone a rilievi critici sul piano della ragionevolezza e della non discriminazione, in relazione all’evoluzione dell’ordinamento giuridico, che con specifico riguardo alle professioni non organizzate in ordini o collegi ha trovato un formale riconoscimento delle stesse con la legge 14 gennaio 2013, n. 4». Una legge «che integra un mutamento nel quadro normativo rispetto all’unico precedente di questo Consiglio di stato contrario alle tesi degli appellanti (Cons. Stato, IV, 28 novembre 2012, n. 6028)».

Come accennato, tra le motivazioni avanzate dal Cds c’è una potenziale limitazione della concorrenza. In sostanza, i tributaristi sono abilitati a predisporre le dichiarazioni dei redditi, ma non a rilasciare il visto, elemento che è «incontestabilmente in grado di determinare una restrizione di mercato in loro danno, per l’intuibile preferenza che per il contribuente può rivestire rispetto ad essi il professionista invece abilitato all’attestazione di cui si controverte». La disposizione di legge «finisce per discriminare in modo non ragionevole una categoria di professionisti».

Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

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