Dal Sole24Ore.
I collegi sindacali nominati o confermati in occasione dell’attuale stagione assembleare devono porre in essere alcune specifiche attività cosiddette di “insediamento”, volte a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal Codice civile e declinati nelle vigenti Norme di comportamento.
Il primo adempimento post assembleare è l’accettazione per iscritto della nomina contenuta nella delibera. La nomina, infatti, deve essere comunicata dalla società all’interessato ed iscritta, entro 30 giorni dalla delibera, nel Registro imprese a cura degli amministratori. I sindaci, al momento della formale accettazione della nomina, devono aver valutato la propria capacità di svolgere adeguatamente l’incarico e aver verificato che:
O non sussistano cause d’ineleggibilità (che dopo la nomina si trasformano in cause di decadenza) o di incompatibilità;
O che la nomina sia conforme alle disposizioni dello statuto e che siano stati considerati eventuali requisiti aggiuntivi richiesti in particolari settori.
Requisiti
Qualora al collegio sindacale non sia affidata la revisione legale, è sufficiente che almeno un membro effettivo ed uno supplente siano iscritti nel registro dei revisori legali. I restanti membri, se non iscritti in tal registro, devono essere scelti tra gli iscritti nella sezione “A Commercialisti” dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’albo degli avvocati o dei consulenti del Lavoro oppure fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
Qualora, invece, il collegio sindacale sia incaricato di effettuare la revisione legale, tutti i membri devono essere iscritti nel registro dei revisori legali. Oltre a quanto previsto dal Codice civile, è necessario verificare se ulteriori requisiti sono stabiliti da leggi speciali per specifici settori e/o dallo statuto.gli altri requisiti vanno dalla sussistenza delle condizioni di ‘indipendenza’ alla valutazione del tempo e dell’impegno richiesti…
(continua a leggere IlSole24Ore del 12.05.2025)