Da CantiereTerzoSettore.it
Si avvicina la fine di giugno, la quale rappresenta un periodo fondamentale soprattutto per gli enti del Terzo settore o per molti di essi, chiamati a porre in essere in modo ordinario alcune misure di trasparenza previste dal codice del Terzo settore.
In questo articolo proviamo a fare il punto rispetto a quali siano nello specifico tali obblighi e scadenze previsti per gli Ets, e a come gli enti vi possano adempiere.
Il deposito dei bilanci
Il codice del Terzo settore dispone che gli Ets debbano depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) alcuni fondamentali documenti, fra cui:
- il bilancio di esercizio, la cui redazione e deposito presso il Runts sono obbligatori per tutti gli enti del Terzo settore, indipendentemente dalla loro dimensione economica. Gli Ets devono redigere il bilancio di esercizio secondo gli schemi previsti dal decreto ministeriale n. 39 del 2020, e si ricorda che la legge n. 104 del 2024 ha innalzato i parametri dimensionali al fine di poter utilizzare il semplice rendiconto per cassa (Modello D): per un approfondimento sul tema si rinvia all’articolo “Rendicontazione nel Terzo settore, le novità del pacchetto Semplificazioni”;
- i rendiconti delle raccolte pubbliche occasionali di fondi, disciplinate ancora oggi dal dpr n. 917 del 1986 (Tuir, all’art. 143, comma 3, lettera a), qualora tali raccolte siano state realizzate nell’esercizio precedente dagli Ets non commerciali. I rendiconti (uno per ogni raccolta effettuata) devono essere redatti su apposito modello ministeriale e depositati al Runts (possono essere allegati al bilancio di esercizio ma si consiglia di tenerli distinti);
- il bilancio sociale, la cui redazione, pubblicazione sul sito internet dell’ente e deposito al Runts riguarda i soli Ets che nell’esercizio precedente abbiano avuto entrate superiori ad 1 milione di euro. Si ricorda che il bilancio sociale degli Ets deve essere redatto secondo le linee guida ministeriali disposte con decreto del 4 luglio 2019. Si consiglia anche la lettura dell’articolo “Come prepararsi al primo bilancio sociale?“
Per depositare tali documenti è necessario effettuare sul Runts una pratica di “deposito bilancio”.
La menzionata legge n. 104 del 2024 ha introdotto una fondamentale modifica al termine per il deposito al Runts dei documenti appena illustrati, sostituendo la precedente scadenza (30 giugno) con un nuovo riferimento temporale, che per gli Ets non commerciali si sostanzia nei 180 giorni successivi alla chiusura dell’esercizio finanziario. Le nuove regole si applicano nei confronti di tutti i bilanci approvati dopo la data del 3 agosto 2024.
Gli Ets (non commerciali) che hanno da statuto l’esercizio sociale coincidente con l’anno civile (1° gennaio-31 dicembre), i quali rappresentano sicuramente la casistica più frequente, hanno quindi come scadenza per depositare i bilanci quella del prossimo 29 giugno.
Per quanto riguarda invece gli Ets che svolgono attività commerciale in maniera esclusiva o prevalente (i quali, si ricorda, sono soggetti all’iscrizione non solo nel Runts ma anche al registro delle imprese), il termine per il deposito al registro imprese dei documenti menzionati in precedenza è quello dei 60 giorni successivi all’approvazione degli stessi.
Per completezza di informazione si ricorda che le cooperative sociali debbono depositare il bilancio d’esercizio e il bilancio sociale entro 30 giorni dalla approvazione.