Da Euroconference News.
Il Concordato Preventivo Biennale (CPB), introdotto con il D.Lgs. n. 13/2024, rappresenta una delle novità più rilevanti della recente riforma fiscale italiana.
Rivolto ai contribuenti di minori dimensioni, il CPB mira a instaurare un rapporto collaborativo tra Fisco e contribuenti, prevedendo la formulazione da parte dell’Amministrazione finanziaria di una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio dell’attività d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione netta ai fini IRAP.
Tale strumento, che si inserisce in un contesto volto a favorire una maggiore compliance fiscale tra Amministrazione finanziaria e contribuente, ha fatto registrare un impatto significativo sulle modalità di compilazione del Modello Redditi 2025.
L’effetto più rilevante che si è registrato riguarda l’introduzione del nuovo quadro CP, ossia del quadro nel quale viene determinata l’imposta sostitutiva CPB e il reddito d’impresa o di lavoro autonomo concordato ed effettivo. Ulteriori novità, poi, si sono registrate in relazione alle modalità di compilazione dei quadri di determinazione del reddito (RF, RG, RE, LM), la cui compilazione continua a rimanere obbligatoria nonostante l’adesione al CPB…
La proposta di CPB viene formulata nel seguente modo:
- ai fini IRES/IRPEF, il reddito di impresa/lavoro autonomo viene determinato in base alle regole ordinarie del TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive/passive perdite su crediti, utili e perdite da partecipazione ( 15 e 16, D.Lgs. n. 13/2024);
- ai fini IRAP, il valore della produzione netta viene individuato in base ai criteri previsti dal D.Lgs. n. 446/1997, senza considerare, conformemente a quanto previsto ai fini IRES/IRPEF, i valori relativi a plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive/passive perdite su crediti, utili e perdite da partecipazione ( 17, D.Lgs. n. 13/2024).
Il contribuente che accetta la proposta CPB è tenuto, nei periodi d’imposta oggetto di concordato, ad assoggettare, secondo un regime di tassazione ordinaria, ai fini delle imposte dirette e IRAP, il reddito e il valore della produzione concordati con l’Agenzia delle Entrate, a prescindere dal reddito/valore della produzione effettivamente realizzati. Ne consegue, pertanto, che, nei periodi di imposta oggetto di concordato, gli eventuali maggiori o minori redditi/valori della produzione conseguiti non influiscono in alcun modo sul quantum della pretesa tributaria preventivamente stabilito (art. 19, D.Lgs. n. 13/2024).
Al fine di rendere più appetibile l’adesione al concordato, tuttavia, il Legislatore, con il D.Lgs. n. 108/2024, ha introdotto, nel D.Lgs. n. 13/2024, l’art. 20-bis, il quale prevede un regime opzionale attraverso il quale il contribuente può assoggettare a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e delle addizionali regionale e comunale la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordatom, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato delle poste straordinarie (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti, ecc.).
È bene evidenziare che il contribuente che accetta la proposta CPB formulata dall’Agenzia delle Entrate non è in alcun modo esonerato dall’adempiere tutta una serie di obblighi dichiarativi espressamente previsti dal Decreto CPB…
Il CPB e gli effetti sugli altri quadri del Modello Redditi 2025
L’introduzione dell’istituto del CPB, oltre ad aver portato all’inserimento del quadro CP nel Modello Redditi 2025, ha determinato una sostanziale modifica dei dati da indicare in una serie di altri quadri dichiarativi.
Tra queste modifiche, si richiamano le novità che hanno interessato i quadri RE, RF e RG del Modello Redditi 2025. In particolare, in tali quadri è stato previsto che, per i contribuenti che hanno aderito al CPB, atteso che la loro tassazione è applicata sul reddito imponibile concordato e non su quello effettivo, nei righi RE21 (reddito da lavoro autonomo), RF63 (reddito di impresa in contabilità ordinaria) o RG31 (reddito di impresa in contabilità semplificata) deve essere indicato il reddito concordato riportato nel quadro CP, anziché quello effettivo.
Tale importo, poi, deve conseguentemente essere indicato nel quadro RN.
Ulteriori modifiche si registrano nel quadro RS (Prospetti vari) del Modello Redditi 2025.
In particolare, in tale quadro RS devono essere indicate le informazioni sul CPB, come l’adesione, l’esclusione o la cessazione. Tali indicazioni sono essenziali per documentare eventi che influenzano la validità del concordato, come il superamento dei limiti dimensionali od operazioni straordinarie.
Ancora, l’introduzione del CPB ha fatto registrare rilevanti modifiche sulle modalità di compilazione del quadro LM da parte dei contribuenti che aderiscono al regime forfetario di cui alla Legge n. 190/2014.
Tali soggetti, infatti, sono tenuti a compilare i nuovi righi LM32 e/o LM33 per determinare il reddito concordato. È bene evidenziare che, i soggetti forfettari, a differenza dei contribuenti in regime ordinario, non sono tenuti a compilare il quadro CP (salvi casi eccezionali riconducibili al possesso di partecipazioni in società in regime di trasparenza).
Volendo entrare nel dettaglio, si evidenzia che nel rigo LM32, il contribuente è tenuto a riportare il reddito concordato (rigo LM63 del Modello Redditi PF 2024), il reddito effettivo dell’anno precedente (rigo LM34, colonna 3, del Modello Redditi PF 2024) e la quota incrementale imponibile assoggettata all’imposta sostitutiva di cui all’art. 31-bis, D.Lgs. n. 13/2024, del 10% o del 3%, da indicare al rigo LM39, colonna 1.
In caso di opzione per l’imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato, il reddito da indicare al rigo LM33 del Modello Redditi PF 2025 è pari alla differenza tra il reddito concordato (rigo LM32, colonna 1) e la quota soggetta a sostitutiva (rigo LM32, colonna 3). Qualora, invece, non si sia optato per l’imposizione sostitutiva sul reddito concordato, al rigo LM33 deve essere riportato il valore del reddito d’impresa o di lavoro autonomo che nella precedente dichiarazione era stato proposto e accettato dal contribuente nel quadro LM del Modello Redditi PF 2024 (rigo LM63); non è necessario compilare il rigo LM32. In questo caso, l’intero reddito d’impresa o di lavoro autonomo concordato è tassato con le aliquote proprie del regime forfetario (del 15% o del 5%).
Dal momento che, in caso di adesione al CPB, la tassazione è applicata sul reddito imponibile concordato (art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 13/2024) e non su quello effettivo; il reddito imponibile è determinato assumendo il valore del rigo LM33 (dal quale devono essere dedotti i contributi previdenziali e le eventuali perdite pregresse), e non quello che accoglie il reddito effettivo, ossia il rigo LM34, colonna 3.
Sempre in caso di adesione al concordato, al rigo LM45 devono essere indicati gli acconti della sostitutiva del regime forfetario, unitamente alla maggiorazione nel caso in cui sia stato utilizzato il metodo storico di calcolo degli acconti.
Da ultimo, si evidenzia che sono intervenute modifiche anche con riferimento al Modello IRAP 2025.
In particolare, i soggetti che hanno aderito alla proposta di CPB sono tenuti a compilare, non solo i quadri di determinazione del valore della produzione (IP, IC e IE) secondo le regole ordinarie, ma anche la sezione XXII del quadro IS del Modello IRAP 2025.
In particolare, nel rigo IS250 deve essere indicato:
- in colonna 1, il valore della produzione netta derivante dall’adesione al concordato di cui al rigo P08 del Modello CPB relativo al periodo d’imposta precedente al biennio;
- nelle colonne 2 e 3, le variazioni positive (col. 2) e negative (col. 3, senza essere precedute dal segno “-”) del valore della produzione netta concordato di cui agli 15 o 16, Decreto CPB, ove rilevanti ai fini IRAP;
- in colonna 4, il valore della produzione netta rettificato, pari alla somma algebrica di colonna 1, colonna 2 e colonna 3; tale importo, in ogni caso, non può essere inferiore a 2.000 euro.
Il valore della produzione netta rettificato indicato in colonna 4 va riportato:
- per i soggetti che compilano il quadro IP nel rigo IP74;
- per i soggetti che compilano il quadro IC nel rigo IC76;
- per i soggetti che compilano il quadro IE nel rigo IE61.