Dal Sole24Ore.
Le modifiche alla correzione degli errori contabili in bilancio sembrano ispirate dall’esigenza di delimitare le casistiche del ricorso alla procedura. Ciò per via del fatto che la correzione rileva solo per gli errori non rilevanti (si veda l’altro articolo in pagina) e che è fissato un timing piuttosto stringente per la correzione, mentre in passato l’unico vincolo – dal lato dei costi – consisteva nel poter operare solo per quelli riferiti a periodi fiscalmente aperti. Senza ombra di dubbio non se ne guadagna in termini di semplificazione.
La relazione illustrativa chiarisce che la procedura, introdotta dal Dl 73/2022, è servita a ridurre le integrative che i contribuenti hanno sempre dovuto effettuare per correggere gli errori. Ricordiamo che in passato c’era anche la farraginosa procedura di correzione chiarita dalla circolare 31/E/2013. Ciò ha determinato spesso comunicazioni di irregolarità che, nel peggiore dei casi, sono sfociate in cartelle e contenziosi su questioni che dovrebbero restare fuori dalle aule giudiziarie. La relazione motiva la stretta con esigenze di cautela e con il fatto che la norma non determina effetti sanzionatori. Tuttavia, è espressamente previsto che la correzione degli errori non rilevanti assuma rilievo se effettuata entro la data di chiusura dell’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo. Ciò a condizione che nel frattempo non vi siano stati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, da cui sono escluse le comunicazioni di irregolarità ex articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/73 e 54-bis del Dpr 633/72.
La relazione illustrativa fa due esempi di applicazione della correzione degli errori non rilevanti in bilancio se effettuata:
entro la data di chiusura dell’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati (costo iscritto erroneamente nell’anno 2024, la cui correzione va effettuata nel 2025);
entro la data di chiusura dell’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali, in assenza dell’errore, avrebbero dovuto essere rilevati (costo non iscritto nell’anno 2024, la cui correzione va effettuata nel 2025).