La manovra amplia le distanze tra fisco e bilanci


Dal Sole24Ore.

La manovra 2026 (legge 199/2025) interviene su tre casistiche relative
al reddito di impresa (azioni proprie, premi ai dipendenti in denaro e
deduzione di intangibles) prevedendo delle regole fiscali che si
discostano dal comportamento contabile adottato e che generano quindi
una proliferazione di doppi binari. La direzione imboccata appare
singolare perché costituisce l’esatto opposto di quanto stabilito nei
principi della legge delega di riforma del sistema fiscale, che punta
a delle semplificazioni raggiungibili (anche, se non soprattutto)
mediante l’eliminazione dei doppi binari.

La norma in questione era contenuta nell’articolo 32 del disegno di
legge di Bilancio originario e non è stata nella sostanza modificata
nel corso dell’iter parlamentare, passando probabilmente sottotraccia
rispetto ad altre misure che hanno destato maggiore scalpore e
interesse. Nella versione definitiva della legge 199/25 queste
disposizioni sono contenute ai commi 131 e 132 dell’articolo unico.

Già l’incipit normativo lascia perplessi perché richiama princìpi e
criteri direttivi indicati negli articoli 6 e 9 della legge 111/2023
(delega fiscale). In particolare l’articolo 9, al comma 1 lettera c),
prevede proprio di semplificare e razionalizzare i criteri di
determinazione del reddito d’impresa al fine di ridurre gli
adempimenti amministrativi, limitando le ipotesi di doppi binari e
quindi di variazioni ad hoc da apportare in dichiarazione. Che è
l’esatto opposto di ciò che si va a generare adesso.

Altro elemento singolare è il fatto che l’introduzione delle tre
previsioni è relativa al solo 2026, in quanto si richiama
espressamente la validità «per il periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2025». Anche questo aspetto merita più
di qualche riflessione, dal momento che introdurre disposizioni con
modifiche impattanti per un solo periodo d’imposta non sembra una
scelta particolarmente felice. Veniamo quindi al merito delle tre
previsioni (si veda anche «Il Sole 24 Ore» del 23 ottobre 2025 e 25
ottobre 2025).

La prima riguarda la cessione delle azioni proprie per cui si
comprende tra i ricavi la differenza tra il corrispettivo derivante
dalla cessione e il relativo costo di acquisto. La casistica riguarda
tanto le ipotesi classiche di cessione delle azioni proprie acquistate
quanto i casi in cui scatta l’obbligo di alienazione di azioni
acquistate in divieto (articolo 2357 comma 4, articolo 2357-bis comma
2, articolo 2359-ter e articolo 121 del Tuf). Va considerato che fino
oggi queste cessioni non avevano rilevanza fiscale perché si operava
secondo il principio di derivazione dal bilancio (articolo 83 del
Tuir). Ora poiché con il Dlgs 139/15 queste operazioni si rilevavano
solo a livello di patrimonio netto mediante l’iscrizione di una
riserva negativa (per acquisto di azioni proprie), fiscalmente non si
determinavano effetti. Ora viene invece disinnescata la derivazione,
previsto che la cessione determina fiscalmente un ricavo, azionato
quindi un doppio binario fra i due comportamenti. La disposizione fa
comunque esplicito riferimento alle sole cessioni, motivo per cui il
semplice annullamento delle azioni facente seguito al buy back non
dovrebbe essere interessato dalla modifica.

Le altre due previsioni riguardano invece espressamente i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi internazionali Ias/Ifrs. La
prima va direttamente a modificare l’articolo 95 comma 6-bis del Tuir
prevedendo che la deducibilità del costo dei piani destinati ai
dipendenti sia rinviata al momento dell’assegnazione del premio in
denaro (questa è la novità della legge di Bilancio 2026) o del premio
in azioni (questa previsione era stata introdotta dalla legge di
Bilancio 2025). Di fatto, quindi, la regola introdotta lo scorso anno
per l’assegnazione dei piani azionari con il differimento della
deduzione all’atto dell’assegnazione stessa viene estesa anche a quei
premi in denaro che si basano sui valori azionari (phantom stock).
Prescindendo quindi dalla contabilizzazione dell’onere che avviene
invece secondo una logica di maturazione (pro rata temporis).

Infine sempre per i soli soggetti Ias la deduzione degli intangibles
(marchi, avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita) è
ammessa in misura non superiore a un diciottesimo del loro valore, a
partire dal periodo d’imposta in cui sono imputati a conto economico i
relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi. Prima la
deduzione avveniva a prescindere, oggi invece viene legata a un
impairment contabile, senza il quale non è più consentita.

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