Terzo settore: le avvertenze utili ai professionisti contabili per la verifica del nuovo schema fiscale


Dal Sole24Ore.

Nuovo fisco per il Terzo settore dopo la comfort letter della Commissione Ue del 7 marzo, che apre le porte, dall’esercizio d’imposta successivo, alle misure articolate previste dai decreti
legislativi 112 (imprese sociali) e 117 del 2017. Misure che per i grandi enti si sostanziano nel doppio test di commercialità e non commercialità dell’articolo 79 del Dlgs 117 e, per gli enti più
piccoli, nei regimi forfettari.Con l’entrata in vigore del nuovo quadro fiscale non si apre solo una fase applicativa delle norme ma soprattutto una stagione di responsabilità professionale.
Secondo i nuovi schemi, si qualificano come non commerciali quelle attività che sono in pareggio o che consentono un margine (non superiore al 6%). Diversi gli aspetti da chiarire in questo percorso
che nei prossimi mesi porterà i professionisti a testare le nuove regole. Da un lato sarà determinante comprendere le modalità di imputazione dei costi diretti e indiretti ai fini del test di
commercialità. Occorrerà considerare che ai fini dei costi diretti il riferimento è al “costo pieno”, una definizione che non trova riscontro nei sistemi ordinari di rendicontazione, e che include i costi generali, compresi quelli finanziari e tributari. Con riferimento, invece, ai costi indiretti sarà fondamentale stabilire i criteri di assegnazione in proporzione alle attività svolte.
Ma è anche chiamato a monitorare nel tempo, attraverso l’analisi dei flussi, l’effettivo rispetto dei criteri di non commercialità, evitando derive che possano compromettere lo status fiscale dell’ente.
Alla fiscalità si accompagna la trasparenza. L’obbligo del bilancio sociale per taluni enti del Terzo settore e il crescente ricorso al social reporting da parte di molte realtà impongono un salto di
qualità. La rendicontazione non si esaurisce nei numeri: racconta l’identità, la coerenza e l’impatto dell’ente…

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