Da Euroconferencenews.it
La continuità aziendale è un principio essenziale per la redazione del bilancio. L’OIC 11 prevede che si assuma la prosecuzione dell’attività in un orizzonte prevedibile, garantendo la regolare esecuzione degli impegni. Non solo i principi contabili nazionali, ma anche l’art. 2423-bis del codice civile impone che le valutazioni siano fatte in questa prospettiva, evitando criteri liquidatori e aderendo a una logica di normale funzionamento.
In materia di continuità, si rammenta che, da una parte, spetta agli amministratori verificare se l’impresa possa operare come complesso economico funzionante per almeno dodici mesi dalla data di bilancio; dall’altra, il revisore ha un ruolo importante ma non sostitutivo: deve analizzare in modo critico e indipendente le valutazioni della direzione.
L’OIC 11 richiede che questa analisi si fondi su dati solidi e documentati, considerando la situazione attuale, le previsioni gestionali e finanziarie e i rischi rilevanti. Deve emergere con chiarezza in bilancio, soprattutto nella Nota Integrativa.
In presenza di incertezze significative, l’informativa deve essere puntuale e trasparente, descrivendo rischi, assunzioni e piani di azione, per consentire una valutazione consapevole da parte di chi legge il bilancio.
Valutazione quantitativa e qualitativa
La verifica del presupposto di continuità non è un semplice obbligo formale ma un’analisi rigorosa e integrata di aspetti quantitativi e qualitativi.
Sul piano quantitativo, vanno esaminate le proiezioni di flussi di cassa, la coerenza di budget e piani industriali e finanziari, tutti basati su ipotesi realistiche e coerenti con la situazione patrimoniale e reddituale dell’impresa. Anche l’analisi degli indici economico-finanziari contribuisce a evidenziare eventuali criticità.
Sul piano qualitativo, conta la solidità delle relazioni commerciali e contrattuali, la posizione competitiva sul mercato, la capacità di rispondere a evoluzioni normative o tecnologiche e la qualità degli assetti organizzativi e della governance.
I principi contabili nazionali agiscono su un duplice fronte: l’OIC 11 richiede un approccio prospettico e realistico su un arco temporale di almeno dodici mesi; l’OIC 29 impone di considerare anche eventi successivi alla chiusura che possano incidere sulla continuità aziendale, assicurando che il bilancio rifletta in modo completo e aggiornato tutte le informazioni rilevanti per una valutazione consapevole della situazione dell’impresa.
Il ruolo del revisore e l’ISA 570
Procedendo nell’analisi del ruolo del revisore nella valutazione del presupposto di continuità aziendale, è essenziale integrare e correlare i principi previsti dalla normativa civilistica, dagli OIC e dall’ISA Italia 570.
Quest’ultimo, invero, chiarisce nello specifico che il revisore ha la responsabilità di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sul fatto che la direzione abbia utilizzato in modo corretto il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e di concludere se sussistano incertezze significative che possano generare dubbi sostanziali sulla capacità dell’impresa di continuare a operare come entità in funzionamento (ISA 570, § 6 e 9).
Come noto, l’attività del revisore non si esaurisce nella mera raccolta di documenti o dichiarazioni formali. Al contrario, richiede un’analisi indipendente e critica delle valutazioni effettuate dagli amministratori, ponendo attenzione alla solidità e alla ragionevolezza delle assunzioni alla base delle previsioni di cassa, dei budget e dei piani industriali e finanziari (ISA 570, §12-14). È necessario valutare la coerenza di queste assunzioni con le informazioni storiche disponibili, le condizioni di mercato e il contesto economico in cui l’impresa opera.
In conformità all’ISA 570, il revisore deve anche considerare attentamente gli eventi successivi alla data di chiusura dell’esercizio fino alla data di approvazione del bilancio (ISA 570, §15). Questa attività è fondamentale per identificare eventuali fatti o circostanze sopravvenute che possano indicare la presenza di rischi significativi o modificare le valutazioni precedenti in materia di continuità aziendale.
Quando emergono dubbi significativi sulla continuità, il principio impone al revisore di svolgere procedure di revisione aggiuntive per valutare l’adeguatezza dei piani d’azione predisposti dalla direzione, verificandone la fattibilità e la capacità di mitigare i rischi individuati (ISA 570, §16). In questi casi, il revisore deve anche considerare l’opportunità di ottenere attestazioni scritte dalla direzione sulle ipotesi formulate e sui piani elaborati per affrontare le criticità.
Un altro elemento centrale riguarda la completezza e la chiarezza dell’informativa in Nota Integrativa. Secondo l’ISA 570 (paragrafi 19-20), il revisore deve valutare se l’informativa predisposta dagli amministratori rifletta in modo adeguato l’esistenza di eventuali incertezze significative e consenta ai lettori del bilancio di comprendere la natura di tali incertezze e le relative implicazioni.
Il revisore, in definitiva, deve mantenere uno scetticismo professionale costante lungo tutto il processo, ponendosi come garante della trasparenza e dell’attendibilità del bilancio. Il suo giudizio non si limita a un riscontro tecnico, ma rappresenta un presidio di affidabilità e chiarezza informativa a tutela di tutti gli stakeholder.
Il giudizio del revisore
La valutazione del presupposto di continuità impatta direttamente sul giudizio che il revisore esprime sul bilancio. L’ISA Italia 570 stabilisce, a partire dal paragrafo 21, che il revisore deve comunicare chiaramente le proprie conclusioni in merito alla continuità aziendale, tenendo conto delle evidenze raccolte e della completezza e trasparenza dell’informativa fornita dagli amministratori.
Quando l’uso del presupposto di continuità è appropriato e l’informativa è adeguata, il revisore esprime un giudizio senza rilievi. Qualora sussistano incertezze significative che siano state adeguatamente illustrate in bilancio, l’ISA 570 (paragrafo 22) prevede l’inclusione di un richiamo di informativa nella relazione, per attirare l’attenzione del lettore su questi aspetti senza modificare il giudizio.
In caso di informativa fallace o mancata, il revisore dovrà invece fare attenzione alla possibilità di redigere un giudizio corretto, ad esempio un giudizio con osservazioni o, più gravemente, un giudizio negativo o la dichiarazione di impossibilità a redigere un giudizio (paragrafi 23-24).
E ancora, nei paragrafi 24–26 dell’ISA Italia 570, il principio disciplina importanti situazioni che hanno una rilevanza diretta sul giudizio. In particolare, il paragrafo 24 stabilisce che se la direzione si rifiuta di effettuare o di estendere la propria valutazione sulla continuità aziendale, il revisore deve considerare l’effetto di questo rifiuto sul proprio giudizio. La spiegazione nel par. A35 evidenzia che un simile rifiuto può impedire al revisore di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sull’utilizzo del presupposto della continuità aziendale. In tali circostanze, il revisore potrebbe essere costretto a esprimere un giudizio con rilievi o addirittura dichiarare l’impossibilità di esprimere un giudizio nella sua relazione. Il paragrafo 25 prevede poi che il revisore debba comunicare ai responsabili delle attività di governance gli eventi o le circostanze che possono generare dubbi significativi sulla continuità aziendale, includendo chiaramente se questi diano luogo a un’incertezza significativa, se l’uso del presupposto di continuità sia appropriato e se l’informativa di bilancio sia adeguata. Infine, il paragrafo 26 tratta il caso di un ritardo significativo nella redazione del bilancio: il revisore deve indagare le ragioni del ritardo e valutare se possa essere collegato a problematiche di continuità aziendale. Se necessario, dovrà svolgere ulteriori procedure di revisione – come quelle previste dal paragrafo 16 – e considerare gli effetti del ritardo sulla propria conclusione in merito all’esistenza di un’incertezza significativa.
È opportuno notare che il giudizio del revisore non è un atto tecnico puro, ma è un presidio di trasparenza e di chiarezza teso alla tutela degli stakeholder e ad accertare che il bilancio offra un’informazione completa e credibile in ordine alla posizione dell’impresa e ai rischi connessi alla continuità aziendale.