Concordato preventivo biennale: le cause di esclusione che rischiano di precludere le adesioni di professionisti e studi professionali


Dal Sole24Ore.

L’intervento di maggiore impatto sul funzionamento del concordato preventivo biennale (Cpb) a opera del decreto correttivo (Dlgs 81/2025) è sicuramente quello contenuto all’articolo 9, con l’individuazione di due nuove cause di esclusione e di cessazione dal Cpb che rischiano di ridurre notevolmente le adesioni nel mondo delle professioni organizzate. 

L’intento delle nuove disposizioni (che decorrono dalle adesioni 2025-2026) è quello di introdurre un meccanismo di «all in/all out» tra professionisti individuali e studi associati/società tra professionisti (Stp)/società tra avvocati (Sta) a cui essi (eventualmente) partecipano, nel senso di vincolare l’efficacia e la permanenza del Cpb tra tutti questi soggetti. In buona sostanza, lo schema:

1. impedisce l’ingresso al Cpb al lavoratore autonomo individuale se lo studio associato, la Stp o la Sta a cui egli partecipa non aderisce per il medesimo periodo; 

2. impedisce l’ingresso al Cpb all’associazione professionale, alla Stp o alla Sta se non vi aderiscono (per i medesimi periodi d’imposta) anche tutti i singoli partecipanti che operano anche individualmente (dichiarando un reddito di lavoro autonomo proprio);

3. impone la cessazione dal Cpb al lavoratore autonomo individuale se lo studio associato, la Stp o la Sta a cui partecipa «non determinano il reddito sulla base dell’adesione alla proposta di concordato nei medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato»;

4. impone (specularmente) la cessazione dal Cpb dello studio associato, della Stp o Sta se anche solo uno dei soci/associati con posizione reddituale individuale come lavoratore autonomo «non determina il reddito sulla base dell’adesione» al Cpb per il medesimo periodo.

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