Compensi Revisori Enti locali: Giusta applicazione Decreto 20-5-2005


Sono stato nominato revisore di un comune di 17.000 abitanti, il consiglio comunale ha deliberato un compenso  pari ad €. 2780,00 per i due componenti e per il presidente il 50% in più. La mia domanda è:  il decreto Ministero degli Interni del 20.05.2005 fissa i compensi massimi e divide per classi per numero  di abitanti, pertanto il compenso massimo nel mio caso sarebbe di 8240,00 (ridotto del 10%) e il compenso minimo, che è il compenso massimo della classe di comune inferiore al mio comune cioè 6490,00. E’ Corretto? Posso impugnare la delibera per la parte del compenso? 
Risposta(17/11/2015)
a)  l’art. 241 del TUEL (rubricato “Compenso dei revisori”) dispone che:
1. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell’ente locale.
2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall’ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell’articolo 239..
3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall’ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell’ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.
4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.
5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunità montana ed al revisore dell’unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell’unione.
6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della città metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo.
6-bis. L’importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell’organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi.
7. L’ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.
Il legislatore non ha, pertanto, predeterminato puntualmente la misura esatta dei compensi professionali dei componenti dell’organo di revisione dell’ente locale ma si è limitato a prevedere  (recte: demandare a una fonte di rango inferiore, decreto ministeriale, il compito di fissare) i “limiti massimi del compenso base” (comma 1); disponendo, invece, che spetti all’ente locale, contestualmente alla deliberazione di nomina dei componenti, individuarne l’ammontare (comma 7) entro i suddetti limiti. Per il resto, il legislatore ha anche voluto disciplinare talune ipotesi e criteri che possono giustificare un incremento, entro una determinata percentuale, del compenso base disposto sempre dall’ente (commi 2, 3 e 4).

b) In attuazione del rinvio operato dal primo comma di tale articolo, il Decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia, del 20 maggio 2005 (recante l’ ”Aggiornamento dei limiti massimi dei compensi spettanti ai revisori dei conti degli enti locali”) – ad oggi non oggetto del previsto aggiornamento triennale – ha provveduto a determinare i limiti massimi dei compensi.

c) Alla luce di tale quadro normativo “è indubbio che rientra nella discrezionalità dell’ente stabilire, nel rispetto dei limiti massimo prefissati e dei criteri normativamente posti, l’ammontare del compenso dei revisori” (in termini, Corte dei Conti Regione Sicilia Deliberazione n.272/2015/PAR).

d) Per i Comuni di popolazione ricompresa tra 10.000 e 19.999 abitanti, il D.M. 20.5.2005 – Tabella A indica quale limite massimo per il compenso la somma di euro 8.240.
L’importo è peraltro soggetto a riduzione di un ulteriore 10 % ai sensi dell’art. 6, comma 3 D.L. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010.

e) La Tabella A indica unicamente i compensi massimi riferiti a ciascuna classe demografica dei Comuni. Non è pertanto corretto ritenere che l’importo del compenso relativo alla classe immediatamente inferiore (nel caso, euro 6.490 per comuni di popolazione ricompresa tra 5.000 a 9.999 abitanti) costituisca il limite minimo inderogabile per compenso spettante al revisore appartenente alla classe demografica superiore.

f) In ogni caso, qualora si ravvisino profili di illegittimità nella determinazione del compenso (non desumibili dagli elementi descritti nel quesito) è possibile presentare un’istanza al Comune, richiedendo l’annullamento in autotutela della delibera di nomina, nella parte che determina il compenso del revisore, nonché impugnare al competente Tribunale Amministrativo Regionale la delibera nel termine di 60 giorni dalla relativa conoscenza.

g) Si segnala, peraltro, l’orientamento espresso dalla Corte dei Conti Regione Sicilia la quale con Deliberazione n.272/2015/PAR ha affermato che “nel vigente quadro normativo, la Sezione è del parere che se, da un lato, l’adeguatezza della remunerazione appare criterio generale e “normale” cui ispirare le scelte discrezionali dell’organo dell’ente deputato a deliberare il compenso dei revisori (anche in ragione della serietà dell’impegno richiesto per l’esercizio delle relative funzioni potenziate dai più recenti interventi legislativi), dall’altro lato, da un punto di vista più squisitamente tecnico-giuridico e sul piano privatistico, resta fermo il principio civilistico secondo cui, in mancanza di norme imperative che impongono minimi tariffari inderogabili, l’onerosità del contratto di prestazione d’opera contrattuale, costituisce elemento “normale” o “naturale” come risulta dall’art. 2233 c.c., ma non ne integra un elemento “essenziale”, né può essere considerato un limite di ordine pubblico all’autonomia contrattuale delle parti, talché è ben possibile graduare il compenso al di sotto della misura massima fissata senza alcun limite inferiore di “congruità”.

h) In ipotesi di ritenuta inadeguatezza del compenso, pertanto, il revisore potrà rinunciare ad assumere l’incarico, ma non potrà pretendere la revisione in aumento del corrispettivo.
Per altro verso, va segnalato che l’esecuzione di attività di revisione per il Comune nonostante una determinazione del compenso non congrua potrebbe essere ritenuto un comportamento implicante accettazione del corrispettivo.
Avv. Giovanni Cinque

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