Surroga da Collegio Revisori dei Conti – Comune di Porto Torres


Buongiorno, mi rivolgo a voi in quanto ente che tutela la figura professionale del Revisore Legale.
In data 18/12/2015 son stato nominato Componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Porto Torres (SS). Ora è stato aperto un procedimento amministrativo per procedere alla mia surroga con il primo dei non eletti in quanto, essendo io solo Revisore Legale e esperto contabile iscritto alla sez. B dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Sassari, posso ricoprire solo la carica di Presidente e non quella di Revisore. Il ragionamento del Segretario Comunale trova le sue motivazioni nell’art. 234 del TUEL ormai superato dalla normativa Nazionale ma che viene applicato tutt’oggi nella Regione Sardegna. A me la cosa sembra un po’ assurda chiedo a voi un parere in merito.

Risposta(10/02/2016)
L’art. 16, comma 25, del d.l. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011, dispone che “a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministero dell’interno, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri per l’inserimento degli interessati nell’elenco di cui al primo periodo … (omissis)…”.

Il regolamento per l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali è stato emanato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 23 del 15.2.2012. Il regolamento prevede, all’articolo 5, comma 1, che “I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall’elenco formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto. Completata la fase di formazione dell’elenco, il Ministero dell’interno rende noto con avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico.” e all’articolo 6 comma 2 “ A decorrere dalla scadenza del termine di cui all’articolo 5, comma 1), non trovano applicazione le disposizioni riguardanti l’individuazione dei componenti del collegio dei revisori e quelle relative all’affidamento delle funzioni di presidente del collegio al componente di cui all’articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

Con Circolare del Ministero dell’Interno n. 7/FL del 5 aprile 2012 viene stabilito, al punto 4, che le disposizioni legislative del regolamento non si applicano “tout court” alle regioni a statuto speciale sino a quando le stesse non abbiano legiferato, recependo le previsioni della normativa statale in materia, fatto salvo il caso in cui gli statuti non prevedano che per quanto non disciplinato dalla normativa regionale si applichi quella statale.

Le Regioni  a Statuto Speciale, tra cui la Sardegna, hanno l’onere di disciplinare la materia nei rispettivi ordinamenti.  Sul punto il TAR per la Sicilia, a proposito dell’ordinamento siciliano ma affermando principi riferibili anche alla fattispecie in esame, ha affermato “nel merito, il conflitto fra la normativa nazionale (art. 57 L. 142/1990, poi sostituito dall’art. 234 D. Lgs. 267/2000) e quella regionale (art. 9 L.R. 15/1993) in punto di requisiti dei componenti dell’organo di revisione non può che risolversi nella prevalenza di quest’ultima, in virtù del disposto dell’art. 14, lett. O), dello Statuto della Regione Siciliana. Tale norma, come noto di valenza costituzionale, assegna all’A.R.S. potestà legislativa esclusiva in materia, tra l’altro, di “regime degli enti locali”, tra cui, ritiene il Collegio, non può non rientrare pure la fissazione dei requisiti professionali ed accademici necessari per l’assunzione della carica di revisore dei conti di un Ente locale (TAR Sicilia n. 2285/2014; in senso conforme n. 392/2012).

La Regione Sardegna con legge n. 24 del 17.12.2012, entrata in vigore in data 21/12/2012, all’art. 1 testualmente recita: “Nelle more di una riforma organica della materia gli enti locali della Sardegna, per sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicare le disposizioni previgenti all’art. 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”. Con successiva legge n. 3 dell’08/02/2013, entrata in vigore in data 14/02/2013, la Regione ha previsto all’art. 3 – comma 3 – “All’articolo 1 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 24, sono soppresse le parole “per sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge”, mantenendo quindi a tempo indeterminato l’applicazione della normativa nazionale sino all’emanazione della nuova legge regionale in materia.

L’art. 234 del TUEL, approvato con d.lgs. 267/2000, prevede che “I componenti del collegio dei revisori sono scelti: a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio; b) uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti; c) uno tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri”.

È da ritenere che l’art. 234 del TUEL, quanto a requisiti soggettivi dei componenti, sia stato implicitamente abrogato, per le parti incompatibili, dalla normativa nazionale sopravvenuta.

L’abrogazione implicita dell’art. 234, per effetto dell’art. 16, comma 25, del d.l. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011, è stata affermata sia dall’Avvocatura di Stato in alcuni scritti difensivi, sia dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2676/2014. Il Consiglio di Stato ha affermato che “tale attività (…) (la revisione legale, n.d.r.) da oltre vent’anni ( v. prima l’art. 57 della legge n. 142/1990 e poi l’art. 234 del d. lgs. n. 267/2000, quest’ultimo abrogato oggi tacitamente proprio per effetto della entrata in vigore della nuova, incompatibile, disciplina di cui qui si discute ) assicura un adeguato serbatoio di competenze per l’esercizio di una funzione pubblicistica, sul quale il legislatore del 2011 è voluto intervenire solo per assicurare il principio della massima trasparenza dei criterii di scelta e per allontanare ogni possibile collegamento tra controllori ( i revisori ) e controllati ( gli organi di amministrazione attiva dell’ente locale ).

Del resto, la norma è chiaramente anacronistica ed inapplicabile nella sua formulazione letterale, in quanto contiene ancora il riferimento al “registro dei revisori contabili”, nonché all’ “albo dei ragionieri”, vigenti nel 2000 ma oggi inesistenti (Consiglio di Stato n. 6964/2010).

È pertanto da ritenersi che un revisore legale possa legittimamente svolgere, all’interno del Collegio dei revisori di un comune, il ruolo sia di Presidente che di membro del Collegio dei revisori.

A ulteriore conferma, si segnala che il disegno di legge regionale Sardegna n. 176 del 15 gennaio 2015 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” prevede all’art. 48 l’introduzione, per la nomina dei revisori degli enti locali della medesima disciplina prevista, a livello nazionale, dall’art. 16, comma 25, del d.l. 138/2011.

Queste considerazioni possono supportare l’interesse al mantenimento della carica e potranno essere formalizzate, sotto forma di osservazioni, nell’ambito del procedimento di surroga avviato dal comune, ai sensi dell’art. 10 della L. n. 241/1990, sempre ferma restando la possibilità di tutela giudiziale avverso un eventuale atto di decadenza dalla carica.
Avv. Giovanni Cinque

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