Terzo settore: in attesa del Runts, ecco tutti i nodi statutari e l’iter per il compenso agli organi di controllo


In due articoli di Maria Nives Iannaccone e Gabriele Sepio sul Sole24Ore Norme e Tributi Plus, vengono illustrati i passaggi obbligati da compiere in attesa dell’avvìo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore(Runts) e l’iter da seguire nel riconoscimento di adeguato compenso agli organi di controllo.

Uno dei temi più sentiti da operatori e professionisti che assistono gli enti non profit riguarda gli adeguamenti statutari.

Proviamo a sciogliere alcuni nodi sui quesiti più ricorrenti.

1. Per chi apporta le modifiche statutarie in questa fase, prima della operatività del Runts, è necessario inserire una specifica clausola sospensiva per precisare il momento di efficacia delle stesse?

Per gli enti che intendono accedere al Terzo settore sarà importante prevedere una clausola in grado di precisare a partire da quando scattano le modifiche. Si tratta di inserire una clausola sospensiva la cui valenza varia a seconda della qualifica dell’ente. Nel caso di organizzazioni di volontariato (Odv) o associazioni di promozione sociale (Aps), in quanto regolamentate già dal Codice del Terzo settore (Cts) queste potranno rendere immediatamente efficaci le modifiche. Le Aps, però, non potranno inserire clausole in contrasto con l’articolo 148 del Tuir.

Per quanto riguarda, invece, associazioni e fondazioni non in possesso di tale qualifica, queste sono libere di scegliere se modificare lo statuto con effetto immediato o sospenderne l’efficacia al momento dell’iscrizione al Runts. In questo caso bisognerà deliberare in tal senso e tenere “sospeso” il testo dello statuto adeguato, subordinandone l’efficacia all’assunzione della qualifica di Ets o, in alternativa, inserire una clausola che ne preveda la sospensione. In caso si opti per l’efficacia immediata non ci si potrà avvalere della denominazione Ets, con la conseguenza che nello Statuto potrà essere inserita la locuzione «ente del Terzo settore» o l’acronimo Ets, purché si aggiunga una clausola per cui l’utilizzo dello stesso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, sia subordinato all’iscrizione al Runts.

2. Per le Onlus valgono le medesime accortezze?

Gli enti dotati di tale qualifica continueranno a essere disciplinati dal Dlgs 460/1997 sino all’abrogazione del relativo regime. Con la conseguenza che non tutte le modifiche al Cts potranno essere operative immediatamente dalla data della delibera in quanto incompatibili con la disciplina Onlus. In questo caso, si potrà subordinare l’efficacia delle singole modifiche alla definitiva abrogazione del regime Onlus o, in alternativa, deliberare l’adozione di un nuovo testo di statuto che diverrà efficace e operativo al verificarsi della medesima condizione sospensiva.

3. Quali accortezze dovrebbe seguire un Aps che sta adeguando lo statuto per continuare a beneficiare dei vantaggi fiscali?

Sotto il profilo fiscale, lo statuto dovrà continuare a rispettare i requisiti statutari previsti ai fini della decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati da associati e familiari per lo svolgimento delle attività istituzionali. Ai fini Ires, fino all’autorizzazione Ue dei nuovi regimi fiscali, restano in vigore le disposizioni dell’articolo 148, comma 7, del Tuir, che prevedono alcune clausole statutarie aggiuntive rispetto a quelle del Cts.

Tali clausole dovranno essere in ogni caso rispettate da quelle Aps che intendano continuare a fruire, anche in futuro, delle analoghe ipotesi di decommercializzazione ai fini Iva (articolo 4, comma 8 del Dpr 633/1972). In tal senso, ad esempio, per fruire delle agevolazioni fiscali lo Statuto dovrà rispettare il principio del voto singolo, mentre il Cts consentirebbe, in via generale, di attribuire più voti agli enti del Terzo settore associati, sino a un massimo di cinque.

4. Una fondazione, o un’associazione, costituita nel periodo transitorio che abbia avviato ma non concluso l’iter di riconoscimento presso la prefettura o la Regione può avvalersi della procedura di cui all’articolo 22 del Cts qualora il Runts divenisse operativo prima della sua iscrizione al Registro persone giuridiche?

Per la fondazione/associazione neocostituita che intenda accedere al Runts, nel caso in cui l’iter per il riconoscimento della personalità giuridica non sia ancora concluso, sarà possibile avvalersi della procedura semplificata prevista dall’articolo 22 del Cts. Tuttavia, in questo caso l’ente dovrà prima comunicare all’autorità competente di voler rinunciare all’ottenimento della personalità giuridica secondo le modalità ordinarie.

A tal proposito, inoltre, si ricorda che in quanto l’articolo 22 affida al notaio la verifica sulla sussistenza delle condizioni per diventare Ets, l’ente dovrà assumere uno statuto adeguato al Cts e munirsi del patrimonio minimo richiesto, qualora non ne fosse già dotato.

E per il riconoscimento di un adeguato compenso agli organi di controllo?

Ebbene, nel caso in cui la retribuzione non sia prevista direttamente dallo Statuto, questa potrà essere determinata, all’atto della nomina e per l’intero periodo di durata dell’ufficio, nelle associazioni dall’assemblea o da altro organo (in caso di deroga prevista per le associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a 500) e nelle Fondazioni, dall’organo assembleare o di indirizzo.

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