Obbligo di pubblicazione del Bilancio sociale per tutti gli enti del Terzo Settore


Tutti gli enti che siano ricompresi nel Terzo settore (Ets), indipendentemente dalle caratteristiche, dalla tipologia o dal regime particolare, per i quali siano applicabili i benefici derivanti da tale status, dovranno adempiere ai doveri di conoscibilità, rendicontazione sociale e trasparenza mediante la pubblicazione del bilancio sociale laddove siano raggiunte le soglie dimensionali di legge. È quanto emerge dalla nota del ministero del lavoro del 3/8/2021, n. 11029 in tema di approvazione del bilancio sociale 2020 da parte di fondazioni/onlus non ancora trasformate in Ets.

Quali soggetti tenuti al bilancio sociale 2020. Il quesito da risolvere, sottoposto all’attenzione del ministero attiene all’obbligo di redazione del bilancio sociale al 31/12/2020 per gli enti che pur avendo raggiunto i requisiti dimensionali di cui all’art. 14 del Codice terzo settore (ricavi, rendite, proventi o entrate superiori ad un milione di euro) siano in possesso della qualifica di onlus. Per questi ultimi, infatti, rileva l’associazione che chiede il chiarimento (propendendo per la non debenza dell’adempimento relativo al bilancio sociale), tuttora persistono i registri di settore nelle more dell’operatività del registro unico nazionale del terzo settore (Runts), inoltre sopravvive ancora la disciplina del dlgs 460/97 laddove tale obbligo non è previsto ed infine risultano differenti le modalità per conseguire l’iscrizione al Runts per Aps, Odv e per onlus ed infine che queste ultime possano presentare richiesta di iscrizione fino al 31 marzo dell’anno successivo all’autorizzazione delle misure fiscali da parte della commissione europea e da ciò non vi sarebbero onlus che siano anche Ets di diritto (ai fini dell’obbligo di approvazione del bilancio sociale). Ebbene, tali considerazioni non sono affatto condivise dal ministero che, in conformità con il parere acquisito dall’Agenzia delle entrate, che è titolare dell’anagrafe delle onlus, ribadisce come la nuova disciplina del terzo settore preveda obblighi di trasparenza ed informazione verso i terzi anche mediante la pubblicazione dei bilanci e degli atti fondamentali dell’ente fra cui il bilancio sociale che costituisce un onere informativo in capo a tutti gli enti del terzo settore. Con riguardo al profilo soggettivo degli enti del terzo settore ed all’inclusione a pieno titolo delle onlus tra essi, l’art. 101 del codice al 3 comma, prevede che il requisito dell’iscrizione al Runts, nelle more dell’istituzione del registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore. Si tratta, infatti, dei registri: onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale. Tale iscrizione riguarda, quindi, anche le onlus e consente agli enti iscritti di beneficiare delle agevolazioni previste sia dalla normativa specifica di cui al dlgs 460/97 che delle ulteriori previsioni del Codice, senza che per ciò rilevi che il dlgs 460/97 nulla preveda in tema di bilancio sociale poiché tale rendicontazione costituisce una specifica innovazione della riforma. Da ciò discende che sia confermata in capo alle onlus che raggiungano i requisiti dimensionali di legge, la necessità di redigere, approvare e pubblicare sul proprio sito Internet il bilancio sociale. A riguardo si ricorda la possibilità di beneficiare della proroga della scadenza del 31/7/21 indicata dalle recenti disposizioni normative richiamate nella nota prot. 7073 dello scorso 26/5/21 (data ormai scaduta il cui superamento tuttavia non comporta sanzioni).

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