Sul Sole24Ore la protesta dell’Inrl per l’esclusione dei revisori non ordinistici dal ruolo di ‘negoziatore’ nelle ristrutturazioni aziendali


Sul Sole24Ore l’intervento del Presidente dell’Inrl, Ciro Monetta, che contesta l’esclusione dei revisori non ordinistici nel novero delle figure professionali abilitate a svolgere il ruolo di ‘negoziatore’ nelle ristrutturazioni aziendali. Verrà richiesta una modifica della norma.

L’esperto in ristrutturazioni aziendali sarà l’elemento cardine del nuovo percorso di aiuto delle imprese in difficoltà introdotto dal decreto legge 118 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 202 del 24 agosto scorso e denominato “Composizione negoziata della crisi”. Un soggetto terzo e indipendente cui il decreto affida compiti estremamente delicati e decisivi per le sorti dell’impresa che vanno dalla valutazione delle chance di risanamento, all’individuazione delle soluzioni più opportune, al supporto all’imprenditore nelle trattative con i creditori.

Il ruolo dell’esperto
L’esperto non dovrà infatti sostituirsi all’imprenditore ma affiancarlo facilitando il dialogo con tutte le parti coinvolte nel risanamento. Per i creditori, l’esperto e la sua indipendenza sono invece garanzia di trasparenza e di assenza di tentativi dilatori. In uno scenario in cui la fine delle misure di sostegno potrebbe tradursi per un elevato numero di aziende nell’incapacità di garantire la continuità aziendale, il ruolo attribuito all’esperto sarà quindi cruciale per il successo del nuovo percorso di emersione dalle crisi, del tutto volontario ed extragiudiziale previsto dal Dl 118/2021 e che sarà operativo dal 15 novembre.

Il decreto legge ha fatto invece slittare il sistema di allerta automatico e obbligatorio previsto dal Codice della crisi al 31 dicembre 2023, perché giudicato troppo rigido per far fronte alla situazione economica innescata dalla pandemia (che rischierebbe, anzi di aggravare) e ha rinviato le altre disposizioni del Codice al 16 maggio 2022 anche per adeguarle alla direttiva Insolvency (la 1023/2019). Lo slittamento non ha riguardato solo un pacchetto di norme che facilitano la composizione negoziata delle crisi.

L’elenco ad hoc
I professionisti che vogliono essere nominati esperti nei nuovi percorsi di composizione negoziata ( i compensi sono indicati dal Dl e riportati nella tabella in fondo) devono far parte degli elenchi che verranno formati presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione (e di Trento e Bolzano): potranno accedervi gli iscritti da almeno cinque anni agli Albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili, degli avvocati e dei consulenti del lavoro. Ma, mentre per commercialisti ed esperti contabili basta l’anzianità di iscrizione, gli avvocati dovranno anche documentare precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione e i consulenti del lavoro di avere preso parte ad almeno tre procedure di ristrutturazione (accordi o concordati con continuità aziendale) portate a termine con successo.

Possono essere inseriti nell’elenco anche coloro che, pur non iscritti in Albi, documentino di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da ristrutturazioni concluse positivamente e che non siano state successivamente oggetto di fallimento.

Tutti dovranno seguire la formazione obbligatoria, i cui contenuti verranno definiti da un decreto che il ministero della Giustizia dovrà varare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Dl e cioè entro il 24 settembre prossimo.

Le reazioni
Questi requisiti di accesso stanno però suscitando perplessità e richieste di modifica da apportare durante la conversione in legge. I revisori legali lamentano l’esclusione dei revisori che non fanno parte del sistema ordinistico. «Si tratta di quasi il 50% dei 137mila iscritti al registro – dice il presidente dell’Istituto nazionale revisori legali, Ciro Monetta –. È una scelta paradossale perché i revisori hanno proprio il compito di sottoporre eventuali anomalie all’attenzione dei referenti delle imprese. Chiederemo che la norma venga rivista dal Parlamento».

Anche i consulenti del lavoro ritengono che il requisito di accesso della partecipazione a tre procedure vada riconsiderato. «Potrebbe essere più importante aver seguito un solo fallimento di rilievo, durato anniv, piuttosto che tre piccoli – spiega Sergio Giorgini, esperto nella gestione delle crisi d’impresa della Fondazione nazionale consulenti del lavoro -. Il dato numerico non è un discrimine: ne basta una».

Secondo i commercialisti «il sistema funziona, ma – dice Andrea Foschi, consigliere nazionale con delega sulle procedure concorsuali – adesso è importante aprire subito un tavolo per la riforma definitiva del Codice della crisi».

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