Antiriciclaggio: negli studi associati il documento va compilato dal singolo professionista


Nello studio professionale associato, la redazione del documento di autovalutazione del rischio ai fini antiriciclaggio resta un adempimento proprio e non delegabile del singolo professionista. Nel caso di violazioni plurime nell’utilizzo di contante, sono i reparti che valutano, caso per caso, l’eventuale applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni.

Così il Comando generale della Guardia di finanza in risposta ai quesiti degli esperti al recente forum organizzato da ItaliaOggi.

La domanda era diretta e legittima: in uno studio associato, il documento di autovalutazione del rischio può essere unico e riguardare tutta la clientela oppure per ciascun associato? La Gdf ha risposto ricordando che l’autovalutazione del rischio è adempimento introdotto con la revisione della disciplina, operata dal dlgs 90/2017. Il procedimento è diviso in tre fasi, all’esito delle quali il professionista deve attribuire un punteggio di rischio articolato su quattro livelli, per prendere cognizione e consapevolezza del grado di sicurezza e affidabilità rispetto alla capacità di intercettare condotte potenzialmente rilevanti ai fini antiriciclaggio, e a far approntare presidi e procedure adeguate alla propria dimensione, al fine di gestire e mitigare i rischi elevati. Si parte dalla valutazione del rischio inerente, per passare all’analisi di vulnerabilità e chiudere con la determinazione del rischio residuo che non è altro che il risultato della valutazione correlata delle prime due fasi e che avviene attraverso l’utilizzo di una specifica matrice. 

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