Enti locali: il presidente dell’organo di revisione non è un organo elettivo e per il Pnrr via libera ai progetti anche se in attesa dell’ok della UE


Su ItaliaOggi due interessanti approfondimenti sugli enti locali e l’attività di revisione: innanzitutto il fatto che il presidente dell’organo di revisione sia stato nominato dal consiglio comunale o provinciale, non abilita il medesimo ad vedere equiparare il suo ruolo a quello amministrativo relativo a cariche politiche elettive. In questo caso, l’ente locale non è autorizzato a garantirgli i contributi, eventualmente non versati dall’ente di appartenenza, per l’aspettativa senza assegni a lui concessa per l’incarico ricoperto. Sono le indicazioni contenute nel parere del Viminale del 19 gennaio 2022 che ha negato che l’ente locale possa sopportare oneri superiori a quelli stabiliti con il decreto interministeriale del 21 dicembre 2018. I tecnici ministeriali hanno evidenziato come l’organo di revisione economico-finanziario sia organo tecnico con funzioni di controllo, di vigilanza e di collaborazione con il consiglio che lo nomina e il suo mandato non può essere equiparato a quello amministrativo relativo a cariche politiche elettive. Pertanto, già con una precedente risposta il Viminale aveva fornito parere negativo alla equiparazione del ruolo a quello retributivo e previdenziale del presidente della provincia. Con questa ulteriore risposta ha stigmatizzato l’evidente anomalia dell’obbligo di richiedere l’aspettativa per tutta la durata dell’incarico di revisore che è incarico lavorativo che un soggetto autonomamente decide di accettare.

Il secondo approfondimento riguarda il PNRR e le opportunità per gli enti locali: niente vincoli per i progetti del Pnrr. I comuni non saranno costretti ad attendere l’assegnazione delle risorse dall’Ue per avviare la progettazione delle opere finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (con conseguenze immaginabili in termini di rallentamento dei progetti) ma potranno avvalersi della chance prevista dal decreto Sblocca cantieri del 2019 (art.1, commi 4 e 5, del dl 32/2019) che consente l’avvio delle procedure di affidamento della progettazione nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate. E’ uno dei chiarimenti più importanti contenuti nel quaderno operativo Anci (disponibile sul sito www.anci.it) che fa una ricognizione dello stato dell’arte sulle assunzioni di personale negli enti locali passando in rassegna le regole ordinarie sul reclutamento e quelle straordinarie introdotte con norme ad hoc per attuare i progetti del Recovery Plan.

Il vademecum (che sarà illustrato oggi in un Webinar organizzato da Anci e Ifel in collaborazione con il Mef e con la Funzione pubblica) sgombra dunque il campo da uno dei dubbi che ha maggiormente paralizzato gli amministratori locali nelle ultime settimane. Ossia la possibilità di assumere personale, a valere sulle risorse Ue, per effettuare progetti e partecipare ai bandi del Pnrr senza limitazioni legate alla pre-esistenza di progetti già approvati. L’Anci conferma che per effetto della norma del dl 32/2019 nulla vieta ai comuni di affidare incarichi per progettare (a cominciare da semplici studi di fattibilità per partecipare a un bando del Pnrr) anche senza aver ancora avuto le risorse. L’importante, come richiesto dalla Corte dei conti, è che i comuni conoscano chiaramente le fonti di finanziamento dei progetti futuri per cui stanno affidando incarichi. I costi di tali incarichi di progettazione, come confermato dal Mef con la recente circolare n.4/2022 (si veda ItaliaOggi del 19 gennaio) potranno essere imputati a carico delle risorse del Pnrr.

Il chiarimento dell’Anci risulta particolarmente significativo per sbloccare quei progetti fino ad ora incagliati anche a causa della “paura della firma” di molti dirigenti locali che hanno interpretato la circolare del Mef in senso restrittivo. Come se per partecipare ai bandi (si pensi per esempio a quelli in materia di rigenerazione urbana) gli enti dovessero essere già in possesso del progetto definitivo. In realtà per poter partecipare ai bandi, osserva l’Anci, basta molto meno, ossia uno studio di fattibilità che altro non è se non una semplice relazione che consenta agli enti di avere il Codice unico di progetto (Cup) da inserire nel progetto definitivo.

Altro chiarimento molto rilevante riguarda l’elenco contenuto nella circolare n.4/2022 della Ragioneria dello stato che enumera i profili professionali che possono essere assunti dai comuni a valere sulle risorse del Pnrr. L’Anci ha chiarito che non si tratta di un elenco esaustivo. Con la conseguenza che, se i comuni dovessero aver bisogno di ulteriori profili, potranno individuarli nel quadro economico del proprio fabbisogno. E’ proprio la circolare del Mef a consentire tale chance là dove precisa, al terzo paragrafo, che i soggetti attuatori dei progetti debbano procedere alle assunzioni del personale sulla base del proprio fabbisogno necessario ad accelerare e a realizzare gli investimenti nei tempi previsti. Nulla vieta, dunque, secondo l’Anci, di poter assumere a tempo determinato un istruttore tecnico per attività specialistiche, ad esempio, di istruttoria delle procedure di esproprio previste dal progetto o di autorizzazioni ambientali o paesaggistiche se ciò fosse necessario alla realizzazione, nei tempi previsti, dell’intervento finanziato.

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