Monetta(Presidente INRL): “Il visto di conformità non basta per l’ammissibilità del credito agevolativo. Rischio contenziosi


Il Presidente dell’istituto,  con una lettera al premier Draghi di alcuni mesi fa, aveva sollevato forti dubbi, pur condividendo l’estensione del visto di conformità   per detrazioni fiscali nel superbonus 110%,               ma permane il rischio di migliaia di contenziosi

Il nuovo comma 1-ter dell’articolo 121 del DL Rilancio (34/2020), modificato dalla Manovra, che prevede l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110%. non risolve comunque i problemi sorti, in quest’ultimo periodo, riguardo i crediti maturati.  La necessità di un documento che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta era stata già evidenziata dall’INRL in una apposita lettera inviata diversi mesi fa al Presidente del Consiglio, Mario Draghi, al Ministro dell’Economia, Daniele Franco ed al Garante del Contribuente.      “Nella missiva del settembre scorso – precisa oggi il Presidente dell’istituto Monetta –  avevamo sottolineato, come Inrl, che, stranamente, il visto di conformità era previsto solo in caso di sconto in fattura e non in caso di detrazione da parte del contribuente, evidenziando che se il fine era quello di garantire, contribuente, fisco e terzi, il legislatore avrebbe dovuto prevedere, come per altri crediti d’imposta, il rilascio di una certificazione attestante il requisito di ammissibilità alla misura agevolativa. Ora con la modifica che contempla l’obbligo di un visto di conformità anche per ottenere il bonus fiscale auspichiamo che venga accolta in pieno l’istanza presentata dall’INRL che, all’epoca, era stato perfino criticato di aver agito solo nell’interesse della categoria dei revisori legali, quando in realtà avevamo sollevato la questione a tutela del contribuente e di tutti gli interessati. Infatti nella missiva concludevamo che la norma così come strutturata avrebbe avuto scarsa utilità, ma non solo, avrebbe anche portato inevitabilmente all’insorgenza di numerosi contenziosi con forti ripercussioni sul contribuente che sarebbe rimasto il soggetto più esposto al rischio. Basti pensare a quanto sta succedendo in questi ultimi giorni non tralasciando le centinaia di fatture emesse entro 31 dicembre 2021 che hanno permesso di maturare il credito senza aver completato i lavori: che succederà se i lavori non saranno eseguiti o non saranno eseguiti  secondo quanto descritto in fattura? Questi e altri problemi si presenteranno se non si ricorre a ripari urgenti”.

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