Milleproroghe: confermata la scadenza dei 120 giorni per la presentazione all’assemblea del progetto di bilancio anzichè i 180 giorni concessi negli anni scorsi


Sul Sole24Ore un approfondimento del Milleproroghe in materia di bilanci: in particolare il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, deve essere sottoposto all’assemblea per l’approvazione nel termine di 120 giorni dalla data di chiusura. Infatti il decreto Milleproroghe (Dl 228/2021 convertito dalla legge 15/2022), diversamente da quanto fatto negli ultimi due anni, non ha previsto la possibilità di ricorrere al maggior termine di 180 giorni pur in assenza delle condizioni indicate dal comma 2 dell’articolo 2364 (richiamato, per le Srl, dall’articolo 2478-bis) del Codice civile. Con tale provvedimento è stata solo riproposta la norma sulle «assemblee da remoto» e prorogata sino al 31 dicembre 2022 la sospensione del meccanismo del ricapitalizza o liquida, di cui agli articoli 2447 e 2484 del Codice civile. Per completezza si fa presente che, al fine del computo del termine, il sabato e la domenica vengono considerati giorni festivi (per il combinato disposto degli articoli 2364 del Codice civile e 155 del Codice di procedura civile) e quindi si considera tempestiva la convocazione per il primo giorno lavorativo successivo, e cioè lunedì 2 maggio.

L’approvazione del bilancio è la prima delle competenze attribuite dalla legge all’assemblea, la cui convocazione è imposta agli amministratori i quali, in caso di omissione, sono passibili di una sanzione da 1.032 a 6.197 euro, in base all’articolo 2631 del Codice civile. Tale sanzione è riferibile anche ai componenti degli organi di controllo, ove non provvedano in sostituzione degli amministratori.

L’articolo 2364 stabilisce che la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio, debba avvenire entro un termine non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il Codice civile ha cura di precisare che lo statuto può stabilire un termine superiore, ma comunque non superiore a 180 giorni dal termine dell’esercizio sociale, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero ove ciò sia giustificato dalla ricorrenza di particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società.

Come precisato nelle massime del Consiglio notarile, «i casi nei quali è ammissibile il rinvio non sono determinabili a priori e in via definitiva in statuto, essendo eventi che possono verificarsi o meno nei diversi esercizi» (massima 15 del Consiglio notarile di Milano) pertanto lo statuto potrebbe «anche non prevedere specificatamente le particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società che la giustificano, potendo limitarsi a fare un riferimento generico a tali esigenze che dovranno però sussistere in concreto nel caso in cui ci si voglia avvalere di tale facoltà» (massima n. H.B.3 del Consiglio notarile del Triveneto). La responsabilità di riscontrare la sussistenza delle particolari esigenze che consentono il prolungamento del termine incombe sugli amministratori i quali sono tenuti a valutare e illustrare le ragioni che giustificano il rinvio (sempre a condizione della presenza nello statuto dell’apposita clausola) nei seguenti documenti che costituiscono tasselli essenziali del procedimento a formazione successiva in cui si articola l’approvazione del bilancio: il verbale del cda che, dopo averne illustrato i motivi, approva la proroga; la relazione sulla gestione che, in base all’articolo 2428, correda il bilancio ordinario ovvero nella nota integrativa (nel caso in cui il bilancio sia stato redatto in forma abbreviata ex articolo 2435-bis e non sia stata predisposta la relazione sulla gestione); il verbale assembleare di approvazione del bilancio, nel quale viene dato atto del ricorso al maggior termine.

Tutto questo processo sarà monitorato dai soggetti cui compete il controllo sul rispetto della legge e dello statuto che dovranno vigilare affinché:

gli amministratori convochino una riunione in tempo utile per esaminare la sussistenza delle «particolari esigenze»; le ragioni del differimento, a base della delibera, siano illustrate in maniera esaustiva all’interno della relazione sulla gestione o della Nota integrativa e siano idonee a giustificare la dilazione.

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