Crisi d’impresa e composizione negoziata: per gli esperti è obbligatorio l’accertamento degli asset organizzativi e contabili


Sul Sole24Ore la conferma sul modus operandi nella composizione negoziata: saranno lasciati i vecchi criteri di backward-looking come l’analisi di bilancio

Sino a oggi da molte parti si è lamentato il fatto che non vi era una chiara evidenza di come avrebbero dovuto essere realizzati, nella pratica, gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili. A chiarire la questione in modo definitivo sarà la lettera c) del comma 3 che viene aggiunta all’articolo 3 del Dlgs 14/2019 dal testo del decreto legislativo varato dal Cdm del 17 marzo.

Secondo le modifiche gli adeguati assetti devono consentire di ricavare tutte le informazioni necessarie per poter rispondere alla lista di controllo di cui al comma 2 del nuovo articolo 13. Si tratta della lista di controllo (61 domande) introdotta dal decreto del ministero della Giustizia del 28 settembre 2021 in attuazione del decreto legge 118/2019 sulla composizione negoziata.

Nella maggioranza dei casi si tratta essenzialmente di informazioni di carattere qualitativo con approccio forward-looking, prescindendo dai dati di bilancio.

Lo stesso decreto legge 118/2019 prevede che l’esperto, prima di potersi accingere a cercare di trovare la quadra di un possibile risanamento, debba accertarsi dell’esistenza degli adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili, vale a dire, in pratica, che siano disponibili adeguate informazioni forward looking sul futuro dell’azienda.

Il nuovo testo della riforma della crisi approvato dal consiglio dei ministri del 17 marzo ha completamente e definitivamente cancellato, con buona pace di tutti, il Titolo II del precedente Dlgs 14/2019 e quindi sono soppressi, anche se mai entrati in vigore, l’Organismo di composizione assistita della crisi (Ocri) e gli indici di cui al vecchio articolo 13, già elaborati dal Consiglio nazonale dei dottori commercialisti e degli epserti contabili. Al loro posto al Titolo II viene introdotto integralmente il testo del decreto legge 118 istitutivo della composizione negoziata della crisi che costituirà il principale strumento deflattivo del fallimento e delle altre procedure concorsuali.

La portata del provvedimento, quantomeno sulla carta, è abbastanza rivoluzionaria. È presumibile che le modifiche introdotte al testo della riforma della crisi, così come si presenta dopo la correzione del testo scaturita dal consiglio dei ministri del 17 marzo, obbligherà gli addetti ai lavori, principalmente commercialisti, avvocati, revisori, sindaci ed amministratori, a rimodulare radicalmente il proprio modus operandi. Contrariamente a quanto generalmente fatto fino ad ora, i professionisti dovranno occuparsi degli andamenti futuri delle aziende e non di quelli passati. Per farlo in maniera efficace ed efficiente dovranno inevitabilmente dotarsi di strumenti forward-looking e abbandonare i vecchi criteri di backward-looking, come l’analisi di bilancio.

Già a far data dal 30 giugno 2021 l’European banking authority ha obbligato tutte le banche Ue ad attribuire il merito creditizio unicamente sulla base di analisi forward-looking, mentre già in precedenza, adeguandosi ai nuovi scenari ed alle nuove prospettive, nel marzo 2019 l’Ordine dei commercialisti di Milano, nelle linee guida per la redazione del business plan, invitava tutti i professionisti a basare i piani su strumenti forward-looking come la balanced scorecard.

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