Micro imprese: il bilancio va redatto in forma ordinaria


Sul Sole24Ore di oggi un approfondimento sulle regole contabili per le micro imprese.

Le micro imprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria potranno applicare, ai fini fiscali, la derivazione rafforzata.

L’articolo 8 della bozza di decreto semplificazioni modifica l’articolo 83 del Tuir, precisando che la derivazione rafforzata non si applica alle micro imprese che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria: pertanto, se l’impresa opta per il bilancio in forma ordinaria si applica la derivazione rafforzata.

Questo risolve il problema evidenziato anche da Assoholding nella circolare 1/2022 nella quale è rilevato che solo alle imprese di partecipazione finanziaria e agli enti d’investimento si applica la derivazione rafforzata, in quanto escluse dalla disciplina delle micro imprese a opera della legge europea 2019-2020, recepita dalla legge 238/2021. Invece, per le altre imprese che rientrano nei limiti delle micro, l’eventuale opzione per il bilancio in forma ordinaria non consente, ai fini fiscali, l’applicazione della derivazione rafforzata: questo per effetto dell’articolo 83 del Tuir, prima della modifica ora contenuta nel decreto semplificazioni.

In conclusione, se la modifica sarà confermata, la derivazione rafforzata si applicherà a tutte le imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali e a quelle che redigono il bilancio in base alle disposizioni del Codice civile, a esclusione delle micro imprese che non optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria.

L’articolo 2435-ter del Codice civile qualifica come micro le imprese che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti:

totale attivo dello stato patrimoniale 175mila euro;

ricavi delle vendite e prestazioni 350mila euro;

dipendenti occupati in media nell’esercizio, cinque unità.

La derivazione rafforzata estende, all’ambito fiscale, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili.

Innanzitutto, la derivazione rafforzata si applica alla “qualificazione”, che consiste nell’esatta individuazione delle operazioni e degli effetti economico-patrimoniali che ne derivano. Il passo successivo riguarda la “classificazione” delle operazioni, che comporta l’individuazione degli effetti contabili. Infine “l’imputazione temporale” riguarda l’individuazione del periodo d’imposta in cui i componenti fiscalmente rilevanti devono concorrere a formare la base imponibile, in sostanza si tratta del principio di competenza.

La modifica, che si applica dal 2022, risolverebbe alcune questioni, anche se è opportuno rammentare che, in alcuni casi, la derivazione rafforzata è sovente richiamata in modo improprio, o quantomeno non pertinente: infatti molte situazioni che si vorrebbero far rientrare in tale ambito erano già risolte dalle norme del Tuir in base alla derivazione “semplice”.

Infine, l’articolo 8 contiene un’altra integrazione all’articolo 83 del Tuir riferita ai criteri di imputazione temporale che si applicherebbero fiscalmente anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili, se non è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa prevista dall’articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998. L’interpretazione della norma che s’intende introdurre rende necessaria la lettura della relazione che sarà redatta in occasione delle successive bozze del decreto.

Sarebbe opportuno prevedere che si applichi la derivazione rafforzata anche in caso di opzione per il bilancio in forma abbreviata, non solo ordinaria.

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