Decreto Semplificazioni: nella bozza del nuovo testo la correzione degli errori in bilancio potrebbe rendere superflua la nota integrativa


Il Sole24Ore anticipa alcuni passaggi del nuovo testo del Decreto Semplificazioni che potrebbe essere epocale quella contenuta nell’articolo 8 della bozza di decreto Semplificazioni.

La lettera b) aggiunge un periodo all’articolo 83 del Tuir con riferimento ai criteri di imputazione temporale, ovvero al principio di competenza. L’integrazione precisa che i criteri di imputazione temporale valgono anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito della correzione degli errori contabili. La disposizione non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa ex articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998.

In attesa della relazione illustrativa, la lettura della nuova disposizione sembrerebbe eliminare la necessità di presentare le dichiarazioni integrative, dando così rilevanza al trattamento contabile adottato dall’impresa per la correzione degli errori contabili. Tale correzione è contenuta nel principio contabile OIC 29, distinguendo fra quelli rilevanti quelli non rilevanti. La correzione dei primi è effettuata con contropartita il patrimonio netto; fiscalmente, per effetto dell’articolo 109, comma 4, del Tuir i componenti ivi imputati si considerano imputati nel conto economico. Invece gli errori non rilevanti sono imputati nel conto economico dell’esercizio in cui si individua l’errore.

Il caso più frequente per le imprese riguarda la contabilizzazione delle sopravvenienze attive e passive per difetto di competenza, tassate le prime e indeducibili le seconde.

Vediamo quali sono stati fino a oggi i rimedi per dedurre le sopravvenienze passive e in cosa sta la semplificazione che si intende introdurre.

In passato, prima che i termini delle dichiarazioni integrative (a favore e contro) fossero unificati, si agiva con la procedura degli errori contabili in base alla circolare 31/E/13. Ciò consentiva quindi:

di rendere indeducibile nel bilancio in cui era rilevata la sopravvenienza passiva relativa a un costo fuori competenza;

di recuperarla attraverso un laborioso meccanismo di riliquidazione interna delle dichiarazioni fino all’ultima emendabile, da cui scaturiva il costo deducibile.

La procedura prevedeva espressamente che emergesse una comunicazione di irregolarità che doveva essere gestita fra contribuente e Ufficio. Non sono mancati tuttavia casi in cui, nonostante la correttezza dell’operato, si è finiti in contenzioso.

A seguito del Dl 193/2016, che ha introdotto la possibilità di dichiarazioni integrative «a favore del contribuente» fino al termine di decadenza del potere di accertamento, l’iter è divenuto meno laborioso. Infatti, a fronte di una sopravvenienza passiva indeducibile in bilancio, il recupero del costo di competenza lo si effettua mediante un’integrativa a favore nel periodo di imposta in cui il costo avrebbe dovuto essere dedotto.

Ora la norma semplifica il processo. Perché di fatto, seguendo la rilevanza contabile dell’errore, in base al principio di derivazione rafforzata ciò vale anche fiscalmente. 

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