A bilancio tutti i dati sulla sostenibilità delle aziende per la verifica dei revisori


A breve tutte le grandi imprese saranno tenute a pubblicare regolarmente nei bilanci i dati relativi all’impatto sociale ed ambientale delle loro attività. Tali dati saranno oggetto di verifica da parte di revisori indipendenti. Sono queste le conseguenze più rilevanti dell’approvazione la scorsa settimana da parte del parlamento europeo della nuova Direttiva in materia di informativa di sostenibilità delle imprese (Corporate Sustainability Reporting Directive – Acronimo CSRD).

Le direttive modificate. La direttiva in commento, approvata dal Parlamento europeo il 10 novembre 2022, modifica la direttiva 2013/34/UE, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014 per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità.

La CSRD, altresì, modifica la direttiva 2014/95/UE sulla rendicontazione non finanziaria, introducendo requisiti di rendicontazione più dettagliati e garantendo che le imprese siano tenute a fornire un’adeguata rendicontazione sulla sostenibilità della propria attività, come ad esempio il rispetto dei diritti ambientali, dei diritti sociali, dei diritti umani e dei fattori di governance (ESG), sulla base di criteri comuni in linea con gli obiettivi climatici dell’Ue.

Imprese interessate e tempistiche. La direttiva in commento, mira a rafforzare l’economia sociale agendo sia a livello del mercato europeo che impostando degli standard mondiali di trasparenza sulla sostenibilità delle attività aziendali e rappresenta una tappa essenziale nel percorso verso l’integrazione digitalizzata fra informativa economico-finanziaria e di sostenibilità. Essa si applica a tutte le grandi imprese e alle società quotate sui mercati regolamentati, che avranno anche l’obbligo di valutare le informazioni a livello delle loro filiali. L’informativa di sostenibilità sarà applicabile anche alle pmi quotate, che avranno però più tempo per adeguarsi. A riguardo la dichiarazione di carattere non finanziario (nuovo art. 19-bis introdotto dalla modifica di direttiva 2013/34/UE) deve essere inserita nella relazione sulla gestione e contenere informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell’impatto della sua attività. Essa si articola in una breve descrizione del modello aziendale dell’impresa, della politica e diligenza applicata, del risultato di tali politiche e dei rischi connessi a tali aspetti legati all’attività d’impresa, suoi prodotti e servizi e rapporti intrattenuti.

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