Dal Sole24Ore.
I costi di transizione da bilancio redatto in base ai principi nazionali Oic a bilancio redatto ai fini Ias, già imputati a incremento del costo di acquisizione di una partecipazione, non sono deducibili per «derivazione rafforzata» di cui all’articolo 83 Tuir. Questa la risposta delle Entrate n. 235/23.
Una società ha in bilancio una partecipazione, iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie, valutata al costo di acquisto incrementato dagli oneri accessori, derivanti da consulenze strategiche, legali, finanziarie, e altri servizi accessori all’acquisizione: comportamento previsto dal principio Oic 21, paragrafo 6. Non ha dedotto nel conto economico i costi citati che, anche ai fini fiscali, incrementano il costo ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del Tuir.
Successivamente, a seguito di fusione inversa con altra società Ias adopter, il bilancio di apertura della società è stato rettificato, applicando i principi contabili internazionali adottati dall’incorporante: i costi di transazione, in precedenza capitalizzati nel costo della partecipazione, sono transitati direttamente nel conto economico dell’incorporante.
La società chiede conferma circa la deducibilità ai fini Ires e Irap di tali costi ai sensi degli articoli 83 del Tuir e 5 del decreto 446. La società ritiene i costi deducibili, in quanto relativi a un bene (partecipazione) che genera dividendi parzialmente esclusi da imposizione: non rileva l’iniziale capitalizzazione che non ha comportato alcuna deduzione.
L’Agenzia non concorda e cita l’articolo 172 del Tuir in base al quale la fusione non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento: i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all’ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi.
Premesso questo, i costi capitalizzati sul valore delle partecipazioni assumono rilevanza fiscale ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b) del Tuir. Pertanto, deve considerarsi definito il comportamento contabile dei costi di transizione a incremento del valore fiscale della partecipazione cui sono capitalizzati: valore che, nel rispetto del principio di neutralità della fusione di cui all’articolo 172 Tuir, deve essere ereditato dall’incorporante a prescindere dalla riclassificazione operata dalla stessa in funzione dei principi Ias/Ifrs. Tali costi concorreranno alla formazione del reddito al momento dell’eventuale cessione. Sempre in base al principio di presa diretta dal bilancio tali costi non sono deducibili nemmeno ai fini Irap.