Crisi d’impresa: l’importanza dell’indipendenza dei professionisti ‘certificatori’ ribadita dai tribunali


Dal Sole24Ore.

Il tema dell’indipendenza dell’attestatore è stato interessato nel corso del 2023 da alcune significative pronunce, tra loro divergenti.

Il doppio ruolo

Il Tribunale di Vicenza (18 ottobre 2023) è intervenuto con un decreto reso all’esito di un giudizio di opposizione ad uno stato passivo di un fallimento dove il credito dell’attestatore (che era risultato essere anche l’advisor del piano) era stato escluso per aver il professionista, in palese difetto di indipendenza, svolto entrambi gli incarichi. Il Tribunale ha affermato che la condotta del professionista invalidava l’intero procedimento giurisdizionale nell’ambito del quale era stata anche ottenuta l’omologa del precedente accordo di ristrutturazione.

L’attestatore, infatti, non può contemporaneamente redigere il piano e attestarlo, agendo in palese conflitto d’interessi.

In precedenza, con un provvedimento di diritto sostanziale il tribunale di Brescia (29 giugno 2023 , relatore La Malfa) sanciva il diritto del debitore di presentare una nuova attestazione dopo che erano emersi forti dubbi sulla indipendenza del primo attestatore in quanto legato da pregressi rapporti professionali con la società che esercitava un potere di controllo sulla debitrice.

Anche la documentazione presentata dalla ricorrente, per il tribunale rappresentava chiaro indice di pregressi, incompatibili, rapporti di collaborazione tali da compromettere l’indipendenza del professionista attestatore che deve essere garantita in termini sostanziali e formali anche sotto il profilo dell’apparenza, che costituisce il fondamento della fiducia che i creditori devono avere nell’attività svolta dall’esperto.

Ma, con la clausola generale della buona fede, il tribunale di Brescia ha concesso il termine per il deposito di una nuova relazione attestativa, previa sostituzione dell’attestatore con un nuovo professionista dotato di tutti i requisiti prescritti dal Codice della crisi di impresa.

La posizione della Cassazione

Il provvedimento del tribunale di Brescia sovverte quanto stabilito dalla Cassazione (9927/2017) per un’altra vicenda di concordato preventivo. La Suprema Corte ha stabilito che: «L’indipendenza del professionista attestatore è un requisito imprescindibile che, se non posseduto dal nominato, rende inammissibile la domanda di concordato preventivo redatta con la sua collaborazione». Di conseguenza – nota ancora la Cassazione –- «la violazione dell’indipendenza del professionista attestatore è un vizio radicale, che impedisce al professionista di svolgere in maniera adeguata la propria funzione, di essere ed apparire una figura di garanzia nell’interesse, oltre che del proponente il concordato, di ogni singolo creditore e dell’intera procedura.

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