Su italiaoggi i vertici inrl spiegano l’importanza del riconoscimento UE ai revisori legali per l’attestazione di conformità della sostenibilità aziendale


Dal Pnrr alla sostenibilità aziendale, revisori ‘cruciali’

Dopo le sottolineature della Corte dei Conti sulle irregolarità contabili, da Bruxelles arriva il riconoscimento del revisore quale soggetto abilitato all’attestazione di conformità della sostenibilità aziendale

Il recente richiamo della Corte dei Conti a gravi irregolarità contabili, inadempienze ed illeciti procedurali derivanti dai primi accertamenti compiuti sulle prime fasi di attuazione del Pnrr da parte dei soggetti attuatori, con danni per 1,8 miliardi di euro e la costante attenzione dei media economici sulle tempistiche talvolta troppo affrettate nella chiusura dei bilanci delle piccole e medie imprese, riporta alla ribalta il tema degli errori contabili. Un argomento  sul quale lo stesso Inrl ha posto l’accento in più di una occasione, soprattutto nel corso dei webinar gratuiti del mercoledì, dove alcuni docenti si sono soffermati a lungo sulla disamina delle varie tipologìe e valori di errori contabili, in particolare con i focus sugli isa 450, ovvero il principio di ‘valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile’. Nello specifico questi errori derivano solitamente da una mancata accuratezza nella raccolta ed elaborazione  dei dati, oppure  dall’omissione di un importo, o ancora  da una errata stima contabile. Ben più pesanti e di altra natura risultano gli errori dovuti a frodi che si manifestano come falsa informativa finanziaria (isa 240). Altro passaggio chiave che è stato al centro delle lezioni di aggiornamento professionale dell’Inrl ha riguardato il concetto di ‘significatività’ degli errori. Ed è proprio sugli errori significativi che si concentra l’attività di controllo del revisore legale.

L’importante segnale della UE sulle competenze dei revisori           in materia di ‘sostenibilità aziendale’

Alle vicende italiane, in questi giorni, si è aggiunto un altro segnale molto forte, proveniente da Bruxelles è quello lanciato dalla Commissione UE riguardo alla attestazione della conformità nella rendicontazione di sostenibilità con la ufficialità dello schema di decreto di recepimento della Direttiva UE 2022/2464 meglio conosciuta come Corporate Sustainability Reporting Directive sugli obblighi di rendicontazione societaria di sostenibilità. Una innovativa regolamentazione che individua nel revisore legale dei conti il soggetto abilitato a compiere tale attestazione. Lo schema UE attende ora il responso del recepimento da parte degli stati membri entro il prossimo luglio. A tutti gli effetti uno schema che intende introdurre definitivamente il passaggio procedurale dell’assurance dei rendiconti di sostenibilità delle aziende. Si tratta di un riconoscimento rilevante per i revisori legali che saranno chiamati ad assolvere anche ad obblighi di aggiornamento professionale. Nello specifico i revisori dovranno acquisire 25 crediti formativi  per ogni anno solare, di cui almeno dieci riferiti alla materia specifica della rendicontazione di sostenibilità. Come già riportato in un altro aerticolo apparso su ItaliaOggi nei giorni scorsi, la portata dell’attestazione del revisore è stata per il momento individuata in una revisione limitata (limited assurance) anche se è già previsto che, successivamente all’adozione da parte della Commissione europea dell’atto delegato della direttiva 2006/43/CE, l’incarico sarà finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza ragionevole (reasonable assurance), tipico della revisione legale dei bilanci di esercizio e consolidati. Per i vertici Inrl questo pieno riconoscimento della specifica competenza del revisore legale con abilitazione a rilasciare la conformità della rendicontazione di sostenibilità rappresenta un atto di grande significato che la legislazione italiana dovrà recepire senza indugio.

A tal proposito il vice presidente Inrl, Luigi Esposti sottolinea: “l’asserzione ha lo scopo di gestire la trasparenza di enti e imprese nei confronti della società civile. Consente di informare in modo trasparente sui propri rischi fornendo a tutti i soggetti direttamente o indirettamente coinvolti in un progetto nell’attività aziendale, maggiori approfondimenti delle prestazioni non finanziarie quali impatti su diverse tematiche di sostenibilità comprendenti parametri ambientali e sociali. Vale la pena ricordare – prosegue Esposti – che l’obbligo di fornire la rendicontazione è graduale e prevede che dal 2025 (su esercizio 2024) a redigerlo siano le imprese che superano il numero medio di 500 occupanti nell’esercizio e successivamente dal 2026 (su esercizio 2025), le grandi imprese che hanno 250 occupanti e oltre 40 mln di fatturato e più di 20 mln di euro di attività totali. Dal 2027 (su esercizio 2026) tutte le piccole e medie imprese ed enti. L’attestazione di conformità, che dovrà essere pubblicata dalle aziende unitamente alla relazione sulla gestione, deve essere svolta in conformità a procedure di revisione adottate dallo stato membro tanto più che la direttiva indirizza con chiarezza la necessità di allineare il processo di certificazione del rapporto di sostenibilità con l’attività di revisione legale. Ora l’importanza che il revisore legale deve attribuire non solo alle competenze economiche e giuridiche, ma anche alla conoscenza delle questioni ambientali, risiede nell’accertare e comprendere gli aspetti ambientali dell’attività svolta che è cruciale per identificare i rischi legati alla mancata osservanza delle normative ambientali e per individuare comportamenti dannosi per l’ambiente e la salute pubblica. La responsabilità del revisore per non aver rilevato la sostenibilità aziendale – conclude esposti –  dipende dalla portata e dalla gravità delle omissioni nel suo lavoro di revisione. Se il revisore non identificasse problemi significativi legati alla sostenibilità aziendale, potrebbe essere considerato responsabile per una mancanza di diligenza nell’analisi delle informazioni disponibili. Tuttavia, è importante considerare che la valutazione della sostenibilità aziendale può essere complessa e soggettiva e il revisore potrebbe non essere in grado di rilevare tutte le questioni rilevanti.”

Ad avvalorare quanto stabilito a Bruxelles, il consigliere nazionale dell’inrl Camilla Rubega aggiunge: “Il recepimento della direttiva CSRD rappresenta un cambiamento importante nella vita delle imprese, perseguendo lo scopo di promuovere la trasparenza e la divulgazione di informazioni riguardo agli impatti ambientali, sociali e legati alla governance (ESG) delle attività societarie attraverso un rafforzamento degli obblighi di reporting sul tema; ma non solo: la direttiva ha un forte impatto anche per i revisori legali, chiamati ad esprimersi sulla rendicontazione societaria di sostenibilità. Il documento per la consultazione pubblica in merito al decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze contiene infatti rilevanti modifiche ed integrazioni al D.Lgs 39/2010, prevedendo ampliamenti delle competenze dei revisori e delle società di revisione in tema di attestazione di conformità delle relazioni di sostenibilità alla normativa CSRD ma anche modifiche in tal senso in termini di formazione continua, di controlli di qualità, di tirocinio, di esame di abilitazione, di pubblicità nel registro, fino allo irrogazione di sanzioni da parte del MEF e di CONSOB. Tutti gli aspetti della vita del revisore e delle società di revisione saranno impattati dalla tematica della sostenibilità. Il recepimento della tematica nel Testo Unico della Revisione e le similitudini evidenti nel documento per la consultazione pubblica fra la relazione di revisione al bilancio e la relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità fanno pensare ad una specializzazione nell’ambito dell’attività professionale del revisore, che potrà appunto essere riconosciuto come “revisore legale” e “revisore della rendicontazione di sostenibilità abilitato”. Una nuova sfida ed una grande opportunità per tutti gli iscritti, che vorranno approfondire queste importanti tematiche. Inoltre, nelle disposizioni transitorie dello schema di decreto attuativo si prevede che fino al 31 dicembre 2026, per gli iscritti al registro revisori alla data del 1° gennaio 2026, il riconoscimento della qualifica di attestatore della sostenibilità avvenga con il conseguimento di almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione ed apposita istanza da effettuarsi al MEF, senza l’obbligo del tirocinio di almeno otto mesi e prova d’esame specifica.”

Revisori News

Dall’Inrl un corso di preparazione per l’esame di idoneità professionale

A pochi giorni dall’annuncio del Mef dei candidati ammessi all’esame scritto di idoneità professionale, l’Inrl ha predisposto un corso di preparazione aperto a tutti gli oltre 400 candidati ammessi. Il corso, che partirà a marzo, sarà gratuito per gli iscritti all’istituto ed a pagamento per gli altri candidati. Per avere altre informazioni e dettagli sulle tempistiche e modalità del programma formativo allestito, è possibile contattare direttamente la segreteria dell’istituto alla emai: segreteria@revisori.it

Contributo annuale  per il Registro revisori: entro 3 mesi scattano gli accertamenti per inadempientiCon una comunicazione ufficiale apparsa sul sito del Mef, si ricorda a tutti i revisori legali iscritti al registro che il versamento del contributo annuale (di 47 euro) è scaduto il 31 gennaio e che gli accertamenti per gli inadempienti scatteranno decorsi i tre mesi dalla scadenza prevista per il versamento, che può essere effettuato utilizzando i servizi del sistema pagoPA®, tramite gli strumenti di pagamento elettronico resi disponibili dalla piattaforma, direttamente dal sito web della revisione legale nell’ Area riservata o presso gli intermediari autorizzati.

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