Per i revisori legali ‘certificatori’ della sostenibilità aziendale un tirocinio di 8 mesi


Dal Sole24Ore di sabato 24 febbraio.

La Corporate sustainability reporting directive (Csrd) stabilisce che la rendicontazione di sostenibilità debba essere oggetto di un’attestazione di conformità, la quale deve essere rilasciata da un soggetto designato. A tale scopo, le imprese hanno la possibilità di affidare questa responsabilità a un revisore legale o a un’impresa di revisione contabile. L’incaricato può essere lo stesso a cui è stata affidata la revisione contabile dell’impresa oppure uno diverso, purché sia regolarmente iscritto al Registro dei revisori.

Lo schema di decreto di recpimento messo in consultazione dal ministero dell’Economia (si ved«Il Sole 24 Ore» di ieri) modifica la disciplina relativa alla revisione legale dei conti annuali e consolidati, contenuta nel Dlgs 39/2010.

Esso introduce una specifica abilitazione per il revisore legale incaricato della rendicontazione di sostenibilità, richiedendo un periodo di tirocinio di almeno otto mesi svolto presso un revisore legale o una società di revisione che siano titolari di attestazioni della conformità della relazione di sostenibilità.

Gli aspiranti revisori devono successivamente superare un esame scritto focalizzato sui temi in argomento. Al fine di mantenere l’abilitazione, i revisori devono accumulare almeno 25 crediti formativi e sottostare a controlli di qualità.

Lo schema di decreto delegato, inoltre, non accoglie l’opzione prevista dalla direttiva di consentire l’assurance sulla rendicontazione di sostenibilità anche a prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità accreditati a norma del regolamento Ce 765/2008.

Tuttavia, è previsto uno studio congiunto di Consob e Mef, da effettuarsi entro tre anni dall’entrata in vigore del decreto, per valutare la possibilità di introdurre tale possibilità, considerando la dimensione del fenomeno, la capacità del mercato e i costi/benefici, anche sulla base delle esperienze degli altri paesi Ue.

Lo schema di decreto prevede che l’attestazione inizialmente si sostanzierà in una relazione predisposta dal soggetto incaricato sulla base di un processo finalizzato ad acquisire un livello di cosiddetta “sicurezza limitata”, in osservanza dei principi di attestazione che verranno adottati dalla commissione europea entro il 1° ottobre 2026.

Nel frattempo, il decreto delegato prevede che i principi di assurance siano sviluppati a livello nazionale in collaborazione con le autorità, le associazioni di settore e gli Ordini professionali, per essere successivamente adottati dal ministero dell’Economia e delle Finanze, previa consultazione della Consob. Fino a quando tali principi nazionali non saranno adottati, e nel caso di necessità e urgenza, la commissione potrà specificare attraverso un proprio regolamento i principi di attestazione da seguire e disciplinare le modalità di esecuzione dell’incarico.

Successivamente all’adozione di un apposito atto delegato della commissione che stabilirà specifici principi, da emanare entro il 1° ottobre 2028, l’attestazione dovrà trasformarsi in un livello di cosiddetta “sicurezza ragionevole”. Lo schema di decreto delegato prende in considerazione le problematiche potenziali associate alla prima applicazione della Csrd. Per evitare interruzioni nella fornitura di servizi di attestazione di conformità per le società soggette al primo periodo di applicazione (1° gennaio 2025), il decreto stabilisce che gli incarichi di attestazione della conformità della dichiarazione non finanziaria, conferiti in conformità all’articolo 3 comma 10 del Dlgs 254/2016, rimangano validi fino alla scadenza concordata inizialmente, con la possibilità di risolverli anticipatamente.

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