OIC e principi contabili: chiarimenti per l’iscrizione in bilancio di fondi rischi, sconti e imposte differite


Dal Sole24Ore.

A settembre 2023 l’Organismo italiano di contabilità ha diffuso, per la pubblica consultazione, una bozza di modifica dei principi contabili nazionali Oic 12, 15, 16, 19, 25 e 31, in merito alla contabilizzazione degli sconti, dei fondi rischi per garanzie contrattuali e di quelli per smantellamento e ripristino, nonché all’iscrizione delle imposte differite.

Sconti e contabilizzazione

Per quanto riguarda gli sconti non si tratta di una vera e propria modifica dei principi, quanto piuttosto di una precisazione diretta a evitare dubbi applicativi rispetto all’introduzione del nuovo principio contabile Oic 34 sui “Ricavi” (e, pertanto, già applicabile ai bilanci 2023 in chiusura).

Sparisce, infatti, la pregressa distinzione terminologica (contenuta negli Oic 12, 15 e 19) tra:

«sconti commerciali», ovvero quelli incondizionati indicati in fattura, nonché quelli di quantità o qualità, che sono concordati generalmente al momento della vendita del bene o della prestazione del servizio (i quali sono imputati in bilancio direttamente nettizzando i ricavi di cui alla voce A.1 del conto economico);

«sconti finanziari», ovvero quelli per pagamento anticipato, che non sono stati contabilizzati al momento della rilevazione del credito verso il cliente in quanto non prevedibili (i quali sono iscritti nel conto economico al momento dell’incasso come oneri di natura finanziaria nella voce C).

Con le modifiche previste dall’Organismo, gli “sconti” saranno richiamati solo nell’ambito del documento Oic 34, il quale, come premesso, ne prevede la contabilizzazione a riduzione dei ricavi.

Invece, il caso dell’incasso anticipato, in tutto o in parte, di un credito (rispetto alle originarie scadenze contrattuali) sarà disciplinato dall’Oic 15 il quale, nella nuova versione conseguente agli emendamenti, indica che la differenza tra il valore contabile residuo del credito e l’incasso sia rilevata nel conto economico come onere di natura finanziaria (si veda la scheda a lato), indipendentemente dal fatto che l’impresa applichi o meno il costo ammortizzato.

Sebbene molte imprese non si comportino attualmente in tal modo, per l’Oic si tratta di una mera modifica formale, in quanto già dalla lettura dei principi contabili vigenti potevano desumersi tali concetti.

Garanzie e penalità

Altra proposta di modifica ai principi contabili conseguente alla pubblicazione dell’Oic 34 è quella che interessa l’Oic 12 in tema di garanzie e penalità.

In primo luogo, l’Oic 34 prevede che le garanzie fornite al cliente (non per obbligo di legge) siano rilevate come una prestazione separata e che, quindi, siano contabilizzate nella voce A1 “ricavi delle vendite e delle prestazioni” del conto economico. Viene di conseguenza prevista la modifica del paragrafo 56 dell’Oic 12, precisando che l’unico caso di fondo garanzia che invece è iscritto in bilancio nel passivo è quello relativo a garanzie previste dalla legge.

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