L’inrl su Italiaoggi: con il ricco programma di formazione aumentano le iscrizioni


Un primo consuntivo più che positivo per l’attività formativa dell’Inrl che sta raccogliendo crescenti consensi e adesioni al di sopra delle aspettative, come dimostrano le centinaia di revisori che si collegano settimanalmente per gli appuntamenti formativi dell’Inrl. Legittima soddisfazione espressa  dal presidente dell’istituto Luigi Maninetti: “A metà del nostro corso di preparazione dell’esame di stato dei revisori legali e nel vivo del programma di webinar gratuiti del mercoledì ai quali si è aggiunta una seguita sessione esplicativa su EquiPro, l’area del portale dell’Ade riservata agli intermediari fiscali abilitati a entratel,  nonché  le lezioni calendarizzate per l’impegnativo programma di alta formazione specialistica, stiamo riscontrando un crescente interesse dei colleghi per tutte le nostre iniziative legate all’aggiornamento professionale. Una intensa programmazione nella quale, grazie ad un accordo siglato recentemente con lo csel, centro studi enti locali, rientra anche un percorso che consente a tutti gli iscritti all’istituto  di maturare sia i 20 crediti formativi del mef che i 10 crediti per revisori legali degli  enti locali. Alla luce di questa intensa attività formativa dell’istituto, il consiglio nazionale dell’istituto rivolge un particolare ringraziamento  ai consiglieri Camilla Rubega e Claudio Rasìa, responsabili dell’area formativa, per la dedizione mostrata in questi mesi.   E proprio in virtù di questa nostra attività formativa, credo sia importante ribadire che l’adesione all’Inrl  – ha  concluso Maninetti – rappresenta un vero e proprio investimento, perchè il ritorno che si ha è molto più economico della quota associativa. Accanto agli sforzi compiuti nella formazione, noi vogliamo che ci sia anche un radicamento territoriale e non a caso stiamo registrando  con soddisfazione un ottimo andamento dei rinnovi delle iscrizioni e delle nuove adesioni a riprova del buon lavoro che stiamo facendo in questi mesi.”

Ed in particolare, si deve segnalare il largo successo dell’incontro online di lunedì scorso su EquiPro, menzionato dal presidente Inrl, a seguito anche della rinnovata collaborazione dell’istituto con l’agenzia delle entrate-riscossione sancita nel recente  incontro tra i rispettivi vertici.  Il corso gratuito era suddiviso in due moduli; il primo è stato condotto da Paola Ambrosi, funzionaria dell’ufficio relazioni esterne dell’Ade-Riscossione che ha illustrato le modalità d’accesso all’area riservata; nel secondo modulo Marco Milizia, funzionario dell’ufficio relazioni esterne  dell’agenzia delle entrate-riscossione ha presentato tutti i servizi disponibili nell’area riservata. Nello specifico sono state approfondite anche le modalità di conferimento della delega (che ha una durata biennale).  La registrazione del breve corso verrà messa a disposizione solo  degli iscritti all’istituto, in una apposita area riservata del sito Inrl, per far sì che si possa  scaricare quando gli iscritti lo riterranno più opportuno.

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Nel gruppo d’impresa vince sempre la composizione negoziata

A seguito poi del webinar gratuito di mercoledì scorso, che ha riscosso ancora una volta ampi consensi tra i professionisti collegati, l’avvocato Cristina Guelfi – docente Inrl che ha condotto l’incontro –  ha ribadito  l’importanza nel mondo delle imprese,  dello  strumento della composizione negoziata, in particolare nel gruppo d’impresa:Il legislatore ha dato ampio rilievo alla funzione della composizione negoziata all’interno della disciplina della crisi d’impresa anche con riferimento alla gestione di quelle imprese che, sebbene legate dall’appartenenza ad un medesimo gruppo, risultino ciascuna in stato di probabile insolvenza. Ci si riferisce, in particolare, a quanto esprime l’articolo 13 del codice della crisi d’impresa laddove esplicita, per la prima volta, le modalità con cui un’impresa, appartenente ad un gruppo, può condurre le trattative in sede di composizione negoziata. Il caso che in questa sede interessa  – sottolinea Guelfi – è dunque quello dell’accesso da parte dei gruppi di imprese alla composizione negoziata per la soluzione della crisi. Si nota, infatti, che l’articolo 13 previsto dal nuovo assetto normativa in materia di crisi recepisce totalmente il concetto civilistico di “gruppo d’impresa” definendolo come l’insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali che esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica. L’attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo è esercitata: (a) dalle società tenute al consolidamento dei loro bilanci; (b) dalla società’ o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto.”

“Si badi bene che il  codice della crisi in vigore ha di fatto considerato, per la prima volta – osserva Guelfi –  la necessità di condurre la gestione dell’eventuale crisi come unitaria ossia come più imprese appartenenti al medesimo gruppo che versano nelle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da renderne probabile la crisi o l’insolvenza; tale iniziativa deve avere come antecedente uno specifico accordo fra le imprese in questione o uno specifico atto di indirizzo della comune capogruppo e che consiste nel richiedere congiuntamente, al segretario generale della camera di commercio competente la nomina dell’esperto facilitatore.  Si abbandona dunque definitivamente l’approccio cosiddetto “atomistico” per rafforzare il concetto di unitarietà del gruppo anche per quanto concerne l’aspetto inerente la modalità di presentazione della domanda di accesso alla composizione negoziata. Per la normativa prevista dal codice della crisi la domanda di accesso alla composizione negoziata deve essere presentata congiuntamente dalle diverse imprese del gruppo. Il presupposto per la presentazione è che debba avere avuto esito positivo la verifica, da parte del segretario generale della camera di commercio, della sussistenza sia del requisito soggettivo, attinente alla condizione in cui versano le imprese, sia del requisito oggettivo, attinente alla esistenza fra le imprese interessate delle tipologie di collegamento richiamate previste dall’articolo 13 stesso e sopra menzionate.

A seguito della richiesta congiunta pervenuta alla camera di commercio competente, sarà nominato l’esperto facilitatore, unico per l’insieme delle imprese richiedenti, verrà nominato e, in maniera unitaria, inizierà a svolgere il compito di mediatore per tutte le imprese del gruppo partecipanti all’iniziativa.

Con portata innovativa, e sempre ai fini di agevolare il concetto unitario di gruppo, il codice della crisi specifica poi che la sussistenza del presupposto oggettivo è presupposto per l’accoglimento dell’istanza di nomina dell’esperto, ma non costituisce requisito imprescindibile per l’ingresso nella composizione negoziata e per la partecipazione alle trattative. Altrimenti detto, occorre che il presupposto ricorra in capo alle imprese istanti, ma potrebbe mancare in capo a una o più imprese, che sono chiamate a partecipare alla vicenda nella loro specifica qualità di imprese in bonis e con la finalità, verosimilmente, di offrire supporto operativo, finanziario o anche di semplice patronage alle trattative intraprese o che si vanno ad intraprendere.

Ecco che con la nuova formulazione del codice della crisi d’impresa, uno dei nodi problematici più controversi nel passato e che risiedeva nella questione relativa all’ammissibilità, ed in tal caso ai limiti e alle condizioni, del coinvolgimento nelle relative procedure di crisi o di insolvenza delle imprese in bonis del gruppo, risulta oggi definito dallo stesso articolo 13, comma 7,  laddove specifica che, a differenza, delle istanze presentate dinanzi al tribunale, nel procedimento della composizione negoziata, il perno della vicenda è costituito dallo svolgimento, secondo buona fede, trasparenza e correttezza (art. 4, commi 4, 5, 6, 7), di trattative mirate alla ricerca di una soluzione negoziale della crisi.

Trattandosi, dunque, di una vicenda che si dipana sul terreno dell’autonomia contrattuale e dell’autonomia d’impresa, sia pure assistita dall’intermediazione pubblica nella nomina dell’esperto e accompagnata da alcuni interventi dell’autorità giudiziaria, la previsione di limiti alla partecipazione di altre imprese del gruppo (diverse da quelle in condizione di squilibrio) sarebbe disfunzionale rispetto all’esigenza di massimizzare lo sforzo negoziale complessivo, con l’obiettivo di conseguire, quanto prima possibile, una soluzione condivisa della crisi (o del pericolo di crisi o di insolvenza) che ha investito alcune articolazioni del gruppo.

La definizione del gruppo di imprese accolta dal legislatore in materia di crisi d’impresa – conclude l’avvocato Guelfi –  ricalca in maniera pedissequa la nozione di gruppo implicitamente accolta dal codice civile. Anche in questo caso si può quindi osservare che la disciplina in esame intende affermare una linea di continuità con le scelte definitorie già adottate, sul medesimo terreno della disciplina delle crisi d’impresa, dal codice della crisi d’impresa e motivate da una valutazione di preferenza per soluzioni normative che evitino il proliferare incontrollato di nozioni di gruppo di imprese diverse dal senso comune civilistico.”

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