DalSole24Ore.
Le società tenute alla redazione del reporting di sostenibilità previsto dalla direttiva Ue 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive, Csrd) stanno lavorando in vista delle riunioni dei consigli di amministrazione in cui, nei primi mesi del 2025, sarà portato in approvazione questo nuovo documento, inserito all’interno della relazione sulla gestione.
Per l’esercizio 2024, devono redigere il reporting le società quotate, le banche e le assicurazioni (enti di interesse pubblico o Eip) che superano determinati limiti dimensionali.
Il quadro
L’articolo 10, comma 1, del Dlgs 125/2024 che ha recepito la direttiva Csrd, prevede che «l’organo di controllo, nell’ambito dello svolgimento delle funzioni a esso attribuite dall’ordinamento, vigila sull’osservanza delle disposizioni stabilite nel presente decreto e ne riferisce nella relazione annuale all’assemblea» (questa previsione era già contenuta nel Dlgs 254/2016 sulla Dichiarazione non finanziaria che è stato abrogato). Può essere quindi utile chiarire l’impatto del nuovo obbligo sulle attività dei collegi sindacali.
Si tratta cioè di declinare l’attività di vigilanza in materia di reporting di sostenibilità in relazione ai generali doveri del collegio sindacale e alle caratteristiche dell’impresa, in modo da individuare le attività che può essere opportuno pianificare nei prossimi mesi in attesa che la norma di comportamento Q.3.8. «Vigilanza sulla dichiarazione di carattere non finanziario» sia aggiornata.
Check sugli adeguati assetti
Nell’ambito della vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, il collegio potrebbe, ad esempio, verificare che il consiglio di amministrazione valuti l’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società alle esigenze introdotte dalla normativa in materia di sostenibilità e, se necessario, provveda alle conseguenti modifiche.
Le procedure, i processi e le strutture, infatti, devono essere idonei al perseguimento degli obiettivi Esg strategici definiti dal Cda nonché alla produzione e alla raccolta dei dati necessari per la redazione del reporting di sostenibilità così come il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi deve essere adeguato per l’effettuazione dei necessari controlli e per la gestione dei rischi Esg (si veda anche il recente documento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti Irs n. 9, «Gestione del rischio e controlli interni sulla rendicontazione di sostenibilità» e la Circolare Assonime n. 21/24).
L’incontro con gli attestatori
Inoltre, il collegio (come abitualmente fa per l’informativa finanziaria) deve vigilare sul processo di formazione del reporting di sostenibilità.
A tal fine è opportuno incontrare la società di revisione incaricata dell’attestazione della rendicontazione di sostenibilità per uno “scambio di informazioni” sulla pianificazione delle relative attività, sul livello di estensione dei controlli alle società del gruppo i cui dati sono inclusi nel documento (nel caso di reporting consolidato), sul sistema di controllo interno e sui controlli svolti in vista del rilascio della limited assurance, anche in relazione alla presenza nel reporting di tutte le informazioni obbligatorie.
Inoltre, rilevano le attività fino ad oggi previste dall’articolo 19 del Dlgs 39/2010 in capo ai collegi degli enti di interesse pubblico, che sono state estese al reporting di sostenibilità (si veda la scheda a fianco).
Nelle società che per obbligo o per facoltà hanno istituito la figura del dirigente preposto, il collegio sindacale può altresì approfondire come siano state implementate le attività che devono essere svolte per garantire la qualità dei dati inseriti nel reporting di sostenibilità che dovrà essere oggetto di apposita attestazione di conformità agli standard di rendicontazione.
Da ultimo, può essere svolta un’attività di vigilanza circa il rispetto degli obblighi di pubblicità del reporting di sostenibilità, introdotti dall’articolo 6, del Dlgs 125/2024.