Bilanci: ‘tempi supplementari’ per verificare gli adeguati assetti organizzativi


Dal Sole4Ore.

Un interessante approfondimento di Franco Roscini Vitali sulle tempistiche legate ai bilanci. Il Codice civile prevede, come regola generale, l’approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, in sostanza entro il 30 aprile: così per le Spa, l’articolo 2364 del Codice civile e per le Srl l’articolo 2478-bis. Tuttavia, le disposizioni prevedono un’eccezione alla regola generale: infatti, l’articolo 2364, richiamato dall’articolo 2478-bis, precisa che lo statuto può prevedere (facoltà) un maggior termine, non superiore a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione (articolo 2428 del Codice civile) le ragioni della dilazione.

L’eccezione, rispetto alla regola generale, opera direttamente e senza problemi interpretativi per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, mentre per le altre situazioni è richiesta un’analisi delle singole situazioni da effettuare caso per caso: è sbagliato considerare direttamente applicabile, senza valide motivazioni o con motivazioni generiche, l’approvazione nel maggior termine come a volte si nota con riferimento, in particolare, alle Pmi.

Preliminarmente è opportuno rammentare che l’articolo 2086 del Codice civile impone all’imprenditore, che opera in forma societaria o collettiva, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa stessa e della perdita della continuità aziendale. Il collegio sindacale, ove presente, deve vigilare ed esprimersi sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento (articolo 2403 del Codice civile). Indubbiamente, per riuscire a redigere i conti annuali in tempi ragionevoli e nel rispetto delle disposizioni del codice civile le imprese dovrebbero iniziare già verso la fine dell’anno a individuare quelli che possono essere i punti critici da affrontare.

Alcuni esempi riguardano ammortamenti, valutazione dei crediti e delle rimanenze e accantonamenti a fondi per rischi e oneri. In particolare, l’inventario fisico delle rimanenze dovrebbe essere effettuato, possibilmente nel periodo di chiusura dell’impresa, tra la fine del mese di dicembre e l’inizio del mese di gennaio per poi consentire la valutazione delle stesse: tuttavia, la conoscenza di eventuali prodotti che devono essere svalutati dovrebbe già essere nota. Medesimo discorso per le perdite su crediti.

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