Responsabilità dei sindaci: l’efficacia della nuova disciplina


Da EuroConference News.

In un precedente contributo avevamo evidenziato come l’entrata in vigore della nuova formulazione dell’articolo 2407, cod. civ., in tema di responsabilità dei sindaci, ponesse in prima battuta la questione della sua decorrenza, con particolare riferimento ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore (che, ricordiamo, è il 12 aprile 2024) come pure agli incarichi di collegio sindacale (o di sindaco unico) correnti a tale data. Si dava altresì notizia del fatto che in Senato è stato presentato un DDL al cui articolo 2 si propone di introdurre proprio una disciplina transitoria riferita all’applicazione del nuovo testo dell’articolo 2407, cod. civ.in primis, ed anche dell’articolo 15, D.Lgs. 39/2010, naturalmente quando anche questa disposizione sarà riformata secondo quanto lo stesso DDL prevede.

Nelle more dell’iter parlamentare del DDL, è utile segnalare un primo arresto della giurisprudenza, e precisamente l’Ordinanza del Tribunale di Bari n. 1981 del 24 aprile 2025 concernente una procedura di fallimento in cui la curatela aveva esercitato avverso gli organi sociali sia l’azione sociale di responsabilità (ex articolo 2393, cod. civ.) e sia quella propria dei creditori sociali (ex articolo 2394, cod. civ.).

Per quanto concerne la posizione dei sindaci, nell’Ordinanza in commento si affrontano due temi rilevanti con riguardo alla riforma dell’articolo 2407, cod. civ.: quello del termine di prescrizione dell’azione di responsabilità, da una parte, e quello dell’applicazione del limite massimo di responsabilità dei sindaci, dall’altra.

Per quanto concerne il primo aspetto, quello afferente al termine di prescrizione dell’azione di responsabilità avverso il collegio sindacale, l’Ordinanza ritiene che il nuovo comma 4 dell’articolo 2407, cod. civ.si applichi solo “alle condotte successive all’entrata in vigore della legge” e che, quindi, questa norma diventi operativa “a partire dai bilanci dell’esercizio 2024”. Tale conclusione deriverebbe, in primis, dall’assenza di una disciplina transitoria nel testo stesso della riforma, come pure dalla contrarietà ai principi costituzionali di una norma che, con riguardo a un diritto al risarcimento pendente, ne disponesse l’estinzione come effetto stesso della norma, in quanto tale da introdurre ex post un termine di prescrizione che sarebbe già spirato in quell’istante. A questo riguardo, desta qualche perplessità un passaggio dell’Ordinanza in cui, con riguardo agli effetti della L. 35/2025, in tema di prescrizione dell’azione riferita ai creditori sociali, e con riguardo al dies a quo dell’azione, parrebbe farsi riferimento ancora “al momento della possibilità dei terzi di percepire il danno”; ne verrebbe così limitata la portata del comma 4 circa la fissazione di tale termine iniziale corrispondente alla data di deposito della relazione al bilancio a cui il danno eccepito si riferisce.

Quanto alla seconda questione, quella alla responsabilità dei sindaci, nel caso di specie il giudice ha accolto la tesi della parte attrice circa l’“omessa adeguata vigilanza” imputata all’organo di controllo che avrebbe riguardato anche l’effettuazione, da parte degli amministratori, di pagamenti preferenziali ai soci e loro parti correlate fra cui anche il rimborso di un finanziamento.

Ed è a questo riguardo che l’Ordinanza introduce il riferimento alla riforma dell’articolo 2407, cod. civ., proprio in merito all’applicazione del nuovo comma 2 e, quindi, ai parametri quantitativi che definiscono, ai sensi della novellata disposizione, il perimetro della responsabilità dei sindaci. Constatata l’assenza di una disciplina transitoria, diversamente dalle conclusioni a cui il giudice è giunto con riguardo al tema della prescrizione, in questa circostanza la pronuncia conclude che il nuovo comma 2 si applichi anche “ai fatti pregressi all’entrata in vigore della legge”, in quanto si tratterebbe di una previsione procedimentale che fornisce al giudice il parametro di misurazione quantitativa della responsabilità dei sindaci. Per cui, non inciderebbe sull’esistenza del diritto al risarcimento, ma solo sua quantificazione. Viene quindi qualificato come criterio, rivolto al giudice, per la valutazione del danno.

Quanto all’applicazione del limite di cui al nuovo comma 2, dell’articolo 2407, cod. civ., un ulteriore passaggio dell’Ordinanza attiene al fatto che esso non si applicherebbe una tantum in modo cumulativo a tutte le condotte dannose, bensì sarebbe da determinarsi singolarmente per ciascuna delle condotte dalle quali deriva il danno ascritto al comportamento omissivo del sindaco, in questo modo confermandosi la necessità di stabilire sempre un nesso fra ciascuna violazione e ciascun danno.

Ulteriore aspetto affrontato è quello del significato da attribuire al termine compenso “percepito dal sindaco a cui la norma fa letteralmente riferimento; nell’Ordinanza il concetto viene tradotto, sposando la tesi più avvalorata in dottrina, con il significato di compenso spettante in quanto deliberato a favore del sindaco, superando quindi una traduzione letterale che sarebbe d’altronde foriera di risultati non equilibrati.

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