Dal Sole24Ore.
La modifica al principio contabile Oic 21, contenuta negli emendamenti 2025 in consultazione sino a fine luglio (si veda l’articolo su «Il Sole 24 Ore» del 6 giugno 2025), riverbera i propri effetti anche dal punto di vista fiscale.
L’intervento, che riguarda il paragrafo 6, precisa che la capitalizzazione degli oneri accessori all’acquisto di una partecipazione non è opzionale: si tratta dei costi direttamente imputabili all’operazione, quali ad esempio quelli di intermediazione bancaria e finanziaria, le commissioni, le spese e imposte, i costi corrisposti a professionisti per la predisposizione di contratti e di studi di convenienza all’acquisto. Si tratta in estrema sintesi di tutti quei costi legati all’operazione quali quelli di due diligence, di strutturazione dell’operazione, delle perizie e quant’altro…