Rendicontazione di Sostenibilità aziendale (CSRD) : il processo di semplificazione è in atto


Da Eurconferencenews.it

Sono trascorsi 5 mesi dall’approvazione dei pacchetti Omnibus 1 e 2 alla fine del mese di febbraio 2025.

A che punto siamo con il processo di semplificazione voluto fortemente dalla Commissione e dal Parlamento Europeo?

Nei primi 15 giorni del mese in corso:

  1. la Commissione Europea ha adottato una serie di misure per semplificare l’applicazione della Tassonomia, in data 4 luglio 2025;
  2. il Consiglio Europeo ha approvato alcune semplificazioni previste in merito alla Rendicontazione di Sostenibilità (CSRD) e in materia di Due Diligence (CSDDD), con cui alleggerisce gli oneri di rendicontazione per le imprese Wave 1, in data 14 luglio 2025;
  3. l’EFRAG ha chiesto lo slittamento al 30 novembre 2025 della scadenza della presentazione del parere tecnico relativo alla revisione e semplificazione degli ESRS, estendendo la consultazione pubblica degli stessi fino al 30 settembre 2025.

Con riferimento alla semplificazione della Tassonomia, le principali misure prevedono:

  • le società “finanziarie” e “non finanziarie” sono esentate dal valutare l’ammissibilità alla Tassonomia e l’allineamento per le attività economiche che non sono finanziariamente rilevanti per la loro attività. Per le società “non finanziarie”, le attività sono considerate irrilevanti se rappresentano meno del 10% delle entrate totali, delle spese in conto capitale (CapEx) o delle spese operative (OpEx) di una società. La riduzione di tale onere amministrativo andrà a vantaggio delle imprese, consentendo loro di concentrarsi sulla rendicontazione e sul finanziamento delle loro attività principali e sul modo in cui ciò contribuisce ai loro sforzi di transizione;
  • le società “non finanziarie” sono esentate dal valutare l’allineamento alla Tassonomia per l’intera spesa operativa quando essa è considerata irrilevante per il loro modello aziendale;
  • per le società “finanziarie”, gli indicatori chiave di prestazione come il Green Asset Ratio (GAR) per le banche sono semplificati e viene loro concessa la possibilità di non segnalare i KPI della Tassonomia dettagliati per 2 anni;
  • modelli di comunicazione della Tassonomia sono semplificati riducendo il numero di punti di dati segnalati del 64 % per le società non finanziarie e dell’89 % per le società finanziarie;
  • i criteri per «non arrecare un danno significativo» alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento connessi all’uso e alla presenza di sostanze chimiche sono semplificati.

Le modifiche sono adottate sotto forma di un atto delegato che modifica gli atti delegati in materia di informativa sulla Tassonomia, clima e ambiente.

Le tempistiche di attuazione del provvedimento prevedono che le misure di semplificazione stabilite nell’atto delegato si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2026 e si riferiranno all’esercizio finanziario 2025. Le imprese avranno, comunque, la possibilità di applicare le misure a partire dall’esercizio finanziario 2026 se lo riterranno più conveniente.

Per quanto riguarda, invece, le semplificazioni relative alla Rendicontazione di Sostenibilità, la Commissione ha definito gli obblighi CSRD limitati alle grandi imprese (Wave 1).

Il nuovo atto introduce rilevanti novità dal punto di vista operativo.

È stato approvato un provvedimento «quick-fix», applicabile a partire dall’esercizio 2025, che consentirà alle imprese della categoria Wave 1 di omettere le stesse informazioni anche per gli esercizi 2025 e 2026. Ciò significa che tali aziende non dovranno fornire informazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto per la rendicontazione del 2024.

Da ultimo le aziende Wave 1, con più di 750 dipendenti, beneficeranno di gran parte delle disposizioni transitorie attualmente previste per le aziende fino a 750 dipendenti con riferimento agli esercizi 2025 e 2026.

A partire dai bilanci relativi all’esercizio 2027, l’obbligo della Rendicontazione di Sostenibilità ESG da riportare nella Relazione sulla Gestione dovrà essere soddisfatto dalle imprese che superano almeno uno dei seguenti parametri:

  • media annua di 000 dipendenti;
  • fatturato superiore a 450 milioni di euro.

Inoltre, le PMI quotate resteranno escluse dall’obbligo, ma potranno optare per la rendicontazione volontaria secondo lo standard “VSME” «revisionato», che sarà adottato con ulteriore atto delegato dalla Commissione Europea.

Da ultimo, con riferimento alle semplificazioni previste in ambito di CSDDD, il Consiglio Europeo ha approvato:

  • lo slittamento al 26 luglio 2028 dell’obbligo di applicazione;
  • l’innalzamento delle soglie dimensionali, che riguarderà le imprese:
  1. con almeno 000 dipendenti; o
  2. 1,5 miliardi di euro di fatturato globale netto.

La mappatura dei rischi e degli impatti negativi nella catena del valore sarà:

  1. limitata alle relazioni commerciali dirette;
  2. estesa anche nelle relazioni indirette, se dovessero emergere elementi oggettivi e documentabili relativi a rischi gravi (come lavoro minorile, lavoro forzato o inquinamento).

Gli ulteriori provvedimenti contenuti nell’atto delegato sono relativi a:

1. esenzioni temporanee estese anche alle grandi imprese

Le imprese Wave 1, incluse quelle con oltre 750 dipendenti, potranno omettere nel biennio 2025-2026 la rendicontazione su quattro standard ESRS:

  • E4 (biodiversità ed ecosistemi);
  • S2 (lavoratori nella catena del valore);
  • S3 (comunità impattate);
  • S4 (consumatori e utenti finali).

Finora, queste esenzioni erano riservate solo alle imprese medio-piccole. Rimane, invece, più rigido lo standard S1 (forza lavoro propria): l’esenzione sarà limitata al 2025 per le imprese sopra i 750 dipendenti,mentre quelle più piccole potranno ometterlo per due anni;

2. congelamento degli obblighi sugli impatti finanziari attesi

Ulteriore misura di semplificazione ad alto impatto riguarda l’appendice C dell’ESRS 1, che prevede la divulgazione degli impatti finanziari attesi legati a rischi ambientali e sociali.

L’atto delegato prevede una modifica che consente alle imprese la sospensione di due anni della comunicazione quantitativa sui seguenti indicatori:

  • E1-9 (effetti finanziari previsti derivanti da rischi fisici e di transizione materiali legati al clima e alle potenziali opportunità legate al clima);
  • E2-6 (effetti finanziari previsti derivanti da impatti, rischi e opportunità materiali legati all’inquinamento);
  • E3-5 (effetti finanziari previsti derivanti da rischi e opportunità materiali legati all’acqua e alle risorse marine);
  • E4-6 (effetti finanziari previsti derivanti da rischi e opportunità materiali legati alla biodiversità e agli ecosistemi);
  • E5-6 (effetti finanziari previsti derivanti da rischi e opportunità materiali legati all’uso delle risorse e all’economia circolare);
  • SBM-3 (Impatti, rischi e opportunità rilevanti e la loro interazione con la strategia e il modello aziendale).

L’obbligo slitta di 2 anni (Report dell’esercizio 2027).

Viene prevista, anche, la sospensione dei seguenti indicatori:

  • SBM-3: effetti ESG sulla strategia e sul modello di business;
  • E1-9: rischi e opportunità climatici (fisici e di transizione) e impatti economici correlati;
  • E2-6: effetti finanziari legati all’inquinamento;
  • E3-5: impatti economici connessi all’uso e disponibilità di acqua;
  • E4-6: effetti legati alla perdita di biodiversità;
  • E5-6: rischi e opportunità associati a uso delle risorse ed economia circolare.

La decisione definitiva sulle misure dovrà ora passare il vaglio del Parlamento Europeo.

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