Dal Sole24Ore.
Errori contabili, per utilizzare il nuovo regime fiscale semplificato occorre la revisione legale, ma non è più richiesta la derivazione rafforzata. Il nuovo comma 1-ter dell’articolo 83 del Tuir, che sarà introdotto dal correttivo Ires, non richiama, a differenza della norma attuale, i soggetti che applicano la derivazione rafforzata. Per l’Irap, la rilevanza della correzione senza dichiarazioni integrative trova l’ulteriore condizione dell’esistenza di un imponibile positivo sia nell’esercizio dell’errore sia in quello della correzione.
Revisione legale del bilancio
La modifica della rilevanza fiscale automatica della correzione degli errori contabili prevista dallo schema di decreto correttivo Ires, se da un lato chiarisce essa riguarda tutti gli errori contabili, compresi quelli quantitativi, dall’altro pone due rilevanti limitazioni in termini dimensionali e temporali. Il regime sarà riservato agli errori non rilevanti che vengono corretti entro la fine dell’esercizio successivo.
In termini soggettivi, la norma ribadisce la necessità che la società sottoponga a revisione legale il bilancio dell’esercizio in cui viene corretto. Per effetto dello spostamento della disposizione, all’interno dell’articolo 83 Tuir, dall’ultimo periodo del comma 1 al nuovo comma 1-ter, viene però meno l’attuale richiamo alla prima parte del citato comma 1 che elenca i soggetti in derivazione rafforzata e dunque tutte le società tranne le micro imprese diverse da quelle che redigono il bilancio in forma ordinaria o, secondo la modifica dello stesso correttivo, in forma abbreviata.
Imprese micro con revisore
Se la nuova disposizione non verrà integrata nella versione definitiva (dopo i pareri delle commissioni parlamentari), pertanto, il regime fiscale di correzione contabile senza dichiarazioni integrative si estenderà alle società che rientrano nell’articolo 2435-ter del codice civile, anche se redigono il bilancio nella forma micro (che dunque non sono in derivazione rafforzata), purché tale bilancio sia sottoposto a revisione legale.
Questa novità (anche se la relazione ministeriale non ne fa cenno) potrebbe essere la conseguenza dell’ampliamento dell’ambito oggettivo del regime. Mentre l’attuale sistema si limita a considerare di «competenza», secondo le regole dei principi contabili (valide solo per chi è in derivazione rafforzata), i componenti iscritti per la correzione, il regime futuro afferma più genericamente la rilevanza fiscale, in deroga alle regole previste nel comma 1, della correzione di errori effettuata nei limiti dimensionali e temporali previsti dalla norma.
Irap con condizione aggiuntiva
Il futuro regime fiscale della correzione di errori contabili resterà valido, come attualmente, anche per l’Irap, ma con l’aggiunta di una ulteriore condizione (oltre a quelle dimensionali e temporali). Sia l’esercizio in cui si è commesso l’errore (quello di iscrizione erronea, oppure di omessa contabilizzazione, del componente) che quello in cui viene corretto (primo periodo successivo) devono evidenziare un valore della produzione netta positivo anche senza considerare gli elementi oggetto della correzione. Questo vincolo pare essere finalizzato ad evitare che si pongano in essere arbitraggi mediante errori “volontari” che spostano (ad esempio) costi da un anno di imponibile Irap negativo al successivo in cui vi è un valore della produzione positivo, in tal modo aggirando il vincolo della non riportabilità dei risultati fiscali negativi ai fini Irap.