Dal Sole24Ore.
Con l’articolo 12-ter inserito nel Dl 84/2025 dalla legge di conversione 108/2025 anche i contribuenti che aderiranno al concordato preventivo biennale (Cpb) 2025/2026 dovranno fare i conti con una proroga dei termini di accertamento riguardante tanto le imposte dirette e l’Irap (articolo 43 del Dpr 600/1973) quanto l’Iva (articolo 57 del Dpr 633/1972), estensione ancora maggiore se, all’opzione Cpb, verrà affiancata (per i periodi d’imposta ancora “aggredibili” dal Fisco) anche l’adesione al ravvedimento speciale per gli anni 2019-2023.
In particolare, la disposizione prevede:
per i soggetti Isa che aderiscono al Cpb 2025-2026 ma non al ravvedimento speciale, la proroga al 31 dicembre 2026 dei termini in scadenza al 31 dicembre 2025;
per coloro che opzionano anche la sanatoria e che ravvedono uno o più anni compresi nel periodo 2019-2022 una proroga generalizzata al 31 dicembre 2028.
L’estensione fa il paio con quanto già disciplinato dall’articolo 2-quater, comma 14, del Dl 113/2024 per le adesioni al Cpb 2024-2025 e alla sanatoria per i periodi 2018-2022, secondo cui:
per i soggetti Isa che hanno aderito al Cpb 2024-2025 ma non al ravvedimento speciale, scattava la proroga al 31 dicembre 2025 dei termini in scadenza al 31 dicembre 2024;
per coloro che hanno opzionato anche la sanatoria e che hanno “bonificato” uno o più anni compresi nel periodo 2018-2021 era prevista una proroga generalizzata al 31 dicembre 2027.
La similitudine tra le due disposizioni di proroga consente di confermare (adeguandoli) i chiarimenti già intervenuti sul tema, vale a dire:
per i soggetti Isa con il beneficio della riduzione di un anno dei termini di accertamento (per effetto del regime premiale previsto dall’articolo 9-bis, comma 1, del Dl 50/2017, anche per adeguamento) che hanno aderito alla prima edizione del Cpb il periodo d’imposta 2018 era divenuto non accertabile a fine 2023, per cui nessuna proroga era applicabile (risposta al questione time n. 5-03163 del 27 novembre 2024 in commissione Finanze alla Camera);
conseguentemente, per coloro che, nella stessa situazione, aderiranno al Cpb 2025/2026, il 2019 è un anno non più interessato da accertamenti;
per i soggetti Isa a cui si applica l’articolo 3, comma 1, del Dlgs 127/2015 (e, quindi, la riduzione di due anni dei termini di accertamento se viene garantita la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro, in base al Dm 4 agosto 2016), laddove abbiano aderito alla prima edizione del Cpb, la proroga al 2025 degli accertamenti interessava il periodo d’imposta 2020 (risposta resa a Telefisco 2025). Nel caso di adesione anche al ravvedimento speciale, i termini (si ritiene quelli all’epoca ancora aperti, relativi ai periodi d’imposta 2020-2022) sono stati prorogati al 2027;
conseguentemente, per coloro che, nella stessa situazione, aderiranno al Cpb 2025/2026, il 2020 è un anno non più interessato da accertamenti, mentre, se si affianca anche la sanatoria, la proroga al 2028 dovrebbe interessare i periodi 2021-2023.