Dal Sole24Ore.
I ricavi derivanti da prestazione di servizi sono iscritti nel conto economico in base allo stato di completamento della prestazione alla data di chiusura del bilancio. Il principio contabile Itas 9, destinato alle pubbliche amministrazioni, disciplina il trattamento contabile di ricavi e proventi, nonché delle informazioni da presentare nella nota integrativa.
Prima di tutto, il documento distingue la contabilizzazione dei ricavi e proventi tra prestazioni di servizi e cessione di beni. Per i servizi, come accennato, si applica il criterio dello stato di completamento della prestazione se sono rispettate tutte le seguenti condizioni: diritto al corrispettivo maturato con ragionevole certezza in base all’accordo tra le parti; valutazione del ricavo che rispetta postulati e vincoli dell’informazione; stato di completamento alla data di chiusura del bilancio stimabile in modo attendibile; costi per la prestazione e costi da sostenere per completarla calcolabili in modo attendibile.
Nella sostanza si tratta dei requisiti fissati dal principio contabile nazionale Oic 23 (Lavori in corso su ordinazione), destinato alle imprese.
I ricavi relativi alla cessione di beni, invece, sono rilevati quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: trasferimento all’acquirente di rischi e benefici, situazione che generalmente avviene con il trasferimento del possesso ma che richiede anche di valutare i contenuti specifici dell’accordo sottostante alla vendita; perdita dell’effettivo controllo sui beni ceduti; benefici economici dell’operazione che affluiscono all’amministrazione; valutazione del ricavo che rispetta postulati e vincoli dell’informazione. Si tratta, nella sostanza, dei requisiti richiesti dall’Oic 34 (Ricavi).
In particolare è rilevante l’avvertimento in base al quale non rileva soltanto il trasferimento del possesso, ma ai fini del giudizio occorre valutare i contenuti specifici dell’accordo sottostante all’operazione di vendita: questo impone alle pubbliche amministrazioni, come già avviene per le imprese con l’Oic 34, di interpretare correttamente le clausole contrattuali. In sostanza, non si tratta di un compito posto soltanto in capo al “contabile” ma che coinvolge altre funzioni dell’amministrazione.